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LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2023)
Testo in vigore dal:  19-4-1964
aggiornamenti all'articolo

Art. 7


Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'articolo 5, primo Comma.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili. (1)
Le comunicazioni di cui al primo comma:
a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società;
b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'art.
1. Se la ritenuta è stata omessa a sensi dell'articolo 1, quarto comma, debbono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto;
c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del Consiglio.
Le società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 4.
Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o società incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori.
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica in G.U. 11/4/1963, n. 98 ha disposto che "Nel testo della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 "Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5, del 7 gennaio 1963, è stato erroneamente inserito il primo capoverso dell'art. 7 del seguente tenore: "Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, parsone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili", che perciò deve ritenersi senza effetto".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 febbraio 1964, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 aprile 1964, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 7 e dall'articolo 11 della legge 20 dicembre 1962, numero 1745, e l'azionista può esigere gli utili, in deroga all'art. 4 della legge medesima, mediante consegna delle cedole separatamente dal titolo salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 1715".
La L. 12 aprile 1964, n. 191, di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo."