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LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2023)
Testo in vigore dal: 22-2-1967
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((Gli  utili  in  qualsiasi  forma  e sotto qualsiasi denominazione
distribuiti  dalle  societa' per azioni e in accomandita per azioni e
dalle  societa'  anche  cooperative  a  responsabilita' limitata sono
soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo
di  acconto  dell'imposta complementare e dell'imposta sulle societa'
dovute dai soci)).
  In  caso  di  distribuzione  di  utili  in natura, anche in sede di
liquidazione  delle  societa',  i  singoli  soci,  per conseguirne il
pagamento, devono versare alle societa' l'importo corrispondente alla
ritenuta,  determinato  in  relazione  al  valore  dei  beni  ad essi
attribuiti,  quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo
l'accertamento  dell'effettivo  valore  ai fini dell'applicazione dei
singoli tributi.
  Nei  casi  di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito
del  valore  nominale  delle azioni si considera utile distribuito la
parte  dell'ammontare  complessivo delle riserve e degli altri fondi,
imputata  a  capitale  successivamente  all'entrata  in  vigore della
presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo
dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non
si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione
monetaria  esenti  da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati
dai soci.
  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)).
  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)).
  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)).
  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)).
  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)).