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LEGGE 12 aprile 1964, n. 191

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

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Testo in vigore dal:  19-4-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificativa della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, nel primo comma, le parole: "L'Aliquota prevista dall'articolo 10 della stessa legge è elevata dall'8 al 30 per cento" sono sostituite con le altre: "In difetto delle condizioni innanzi richieste la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento. La stessa aliquota si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta prevista dalla stessa legge"; nel terzo comma, le parole: "Nella ipotesi prevista dal secondo comma non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5 e dall'articolo 7" sono sostituiti con le altre: "Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 7 e dall'articolo 11"; l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle Banche i 500 milioni di lire e dalle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, purché nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni"; dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo ed accomandita semplice la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento".
All'articolo 3, dopo il primo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto il seguente comma: "Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio annunzi legali"; nel successivo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, le date: "20 gennaio" e "20 luglio" sono sostituite con le altre: "28 febbraio" e "31 agosto"; nel terzultimo comma, le parole: "legge 29 dicembre 1962, n. 1745" sono sostituite con le altre: "presente legge".