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LEGGE 18 luglio 1957, n. 614

Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-1997
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Art. 5


È istituito presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - un Comitato che darà il suo parere su quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4, nonché sulle questioni d'ordine finanziario e comunque implicanti riflessi finanziari, concernenti la gestione prevista dalla presente legge, nonché le gestioni commissariali governative di altri servizi di trasporto in concessione.
Il predetto Comitato darà il suo parere su ogni altro argomento per il quale il Ministero dei trasporti riterrà opportuno farne richiesta.
All'onere derivante dall'istituzione del Comitato, il Ministero dei trasporti farà fronte con i fondi del proprio bilancio già inscritti ai capitoli concernenti rispettivamente le indennità e diarie ai componenti di Consigli, Comitati e Commissioni e le spese per il funzionamento degli organi collegiali medesimi. (1) (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 marzo 1968, n. 368 ha disposto (con l'art. 9) che "La gestione governativa è autorizzata ad effettuare spese di carattere patrimoniale ed a trattare affari aventi comunque riflessi finanziari sino all'ammontare di un milione di lire, nei limiti delle spese preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile, in deroga alla procedura prevista dall'art. 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 16 luglio 1974, n. 309 ha disposto (con l'art. 8) che "La gestione governativa è autorizzata ad effettuare spese di carattere patrimoniale ed a trattare affari aventi comunque riflessi finanziari sino all'ammontare di un milione di lire, nei limiti delle spese preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957, n. 614".