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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 settembre 1947, n. 1045

Concessione di finanziamenti agli Enti comunali di consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1952)
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Testo in vigore dal:  25-12-1952
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 11 ottobre 1946 del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 90;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


All'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è sostituito il seguente:
"
((Al fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci di generale consumo, i Comuni possono istituire Enti di consumo.
L'istituzione di detti Enti è disposta dal Consiglio comunale mediante deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Per il conseguimento dei fini istituzionali, gli Enti comunali di consumo provvedono, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento delle merci di più largo consumo ed alla loro distribuzione alla popolazione ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione. Essi sono tenuti a prendere ogni utile iniziativa, compresa quella della gestione di spacci di paragone, sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico.
È consentita l'istituzione di appositi consorzi fra Enti comunali di consumo con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel titolo 4° del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383))
".