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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 settembre 1947, n. 1045

Concessione di finanziamenti agli Enti comunali di consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1952)
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Testo in vigore dal:  12-10-1947 al: 24-12-1952
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 11 ottobre 1946 del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 90;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


All'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è sostituito il seguente:
"Sono istituiti gli Enti comunali di consumo a gestione autonoma, con il compito di provvedere, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento di prodotti e derrate non razionati di più largo consumo ed alla loro più rapida ed economica distribuzione alla popolazione, ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione.
Agli Enti predetti potrà, inoltre essere affidata, dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, o dai suoi organi periferici, anche la distribuzione dei generi alimentari razionati e contingentati, attribuendosi pertanto, agli Enti stessi, le funzioni di grossisti e di distributori al consumo dei generi suddetti, con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di distribuzione di generi alimentari razionati.
L'istituzione degli Enti comunali di consumo è obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore ai 200 mila abitanti.
Negli altri Comuni tale istituzione è facoltativa. È consentita la costituzione di appositi consorzi fra Enti comunali di consumo.
Le Aziende annonarie comunali attualmente esistenti, sono assorbite dagli Enti di nuova istituzione.