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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (033U1578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1934, ad eccezione delle disposizioni degli artt. 98, 99, commi primo, quarto e sesto e dell'art. 101, commi secondo e terzo, che entrano in vigore il 05/12/1933.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 (in G.U. 30/01/1934, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  25-6-1936
aggiornamenti all'articolo

Art. 72



Gli avvocati ex combattenti possono essere iscritti nell'albo speciale preveduto nell'art. 33 dopo cinque anni di esercizio professionale.
((4))


Questo termine è ridotto a tre anni a favore degli ex combattenti iscritti nell'albo degli avvocati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 28 maggio 1936, n. 1003 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "È inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34 comma primo, lettera a) e 72, comma primo dello stesso R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578".