stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 giugno 1990, n. 158

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni

note: Entrata in vigore della legge: 23/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
nascondi
vigente al 04/11/2024
Testo in vigore dal:  23-6-1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'autonomia finanziaria delle regioni è garantita da:
a) tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale;
b) trasferimenti dallo Stato per investimenti, accorpati in un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
c) eventuali contributi speciali per provvedere a scopi determinati e, per le regioni meridionali, alla valorizzazione del Mezzogiorno;
d) ricorso all'indebitamento, nei limiti delle leggi vigenti.
2. Restano ferme le disposizioni di favore previste dall'articolo 43, commi terzo, quarto e quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
dell'articolo 5, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dei primi cinque commi dell'art. 43 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978:
"Gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione, sono realizzati dalle regioni. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente capo, le regioni si attengono agli indirizzi della programmazione economica nazionale, del programma quinquennale di cui all'art. 2 e dei piani regionali, nonché alle direttive del CIPE.
Per le regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Al finanziamento degli interventi previsti ai precedenti due commi si provvede con il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, la cui assegnazione alle regioni è effettuata con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno con le modalità di cui all'articolo medesimo.
Una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilità del predetto Fondo è riservata, per gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione, alle regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall'art. 1.
Alle predette regioni è riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione".
- Il comma 5 dell'art. 5 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) prevede che: "Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi".