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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 1010

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 07/12/2024
Testo in vigore dal:  17-8-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Udito il Consiglio di Stato in adunanza, generale e visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sulla proposta, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da eventi calamitosi, quali scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali.
In particolare tali lavori possono riguardare:
a) puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità;
b) ripristino provvisorio del transito, ferma restando, l'applicazione delle leggi 30 giugno 1904, n. 293, 29 dicembre 1904, n. 674 e 21 marzo 1907, n. 112, per l'esecuzione di opere definitive;
c) ripristino di acquedotti, e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell'igiene pubblica;
d) costruzione di ricoveri per le persone non abbienti rimaste senza tetto.
Ove se ne ravvisi la necessità o la convenienza, potrà provvedersi, in via eccezionale, in luogo della costruzione di ricoveri, alla riparazione totale o parziale di edifici danneggiati previo invito al proprietario a procedere direttamente all'esecuzione dei lavori, con diffida per l'esecuzione di ufficio, nel quale caso il proprietario dell'immobile riparato sarà tenuto al rimborso totale o parziale della spesa sostenuta dall'Amministrazione nella misura che sarà stabilita di volta in volta con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.