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DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 149

Interventi urgenti in favore dell'economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/5/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  20-7-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a sostenere il sistema produttivo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche attraverso il rifinanziamento di organismi operanti nel campo degli interventi a medio termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della difesa, della sanità, per i beni culturali e ambientali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola
1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: "ventennali" sono sostituite da quelle: "decennali".
((
1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.
1-ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooper- ative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno
))
2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.