LEGGE 7 febbraio 1992, n. 140

Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonche' per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 21-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1994)
Testo in vigore dal: 23-1-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  1.   Alle   cooperative   agricole   di   trasformazione    e    di
commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi
di rilevanza nazionale, possono essere  concessi  mutui  decennali  a
tasso agevolato, entro il limite di impegno  ventennale  di  lire  40
miliardi per l'anno 1992, per operazioni di credito  finalizzate,  in
concorso con la capitalizzazione da parte dei soci, al consolidamento
di passivita' onerose a breve. ((2)) 
  2. I mutui a tasso agevolato di  cui  al  comma  1  possono  essere
concessi fino ad un ammontare non superiore  al  150  per  cento  del
capitale versato dai soci ai sensi del medesimo comma. Nei  territori
meridionali di cui all'articolo  1  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  218,  tale
percentuale e' elevata al 200 per cento. 
  3. Il concorso dello Stato negli interessi  sui  mutui  di  cui  al
comma 1 non  puo'  superare  il  10  per  cento,  secondo  criteri  e
modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro  dell'agricoltura  e
delle foreste. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 24 novembre 1994,  n.  646,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 ha disposto (con l'art. 10, comma  8)
che "Le somme stanziate ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  della
legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non  utilizzate  alla  data  del  31
dicembre 1994, possono essere impiegate per le  finalita'  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 1-ter,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle  zone  colpite
dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi  alluvionali
di cui all'articolo 1, comma 1".