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LEGGE 7 febbraio 1992, n. 140

Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonchè per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 21-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1994)
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Testo in vigore dal:  23-1-1995
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Art. 2

1. Alle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere concessi mutui decennali a tasso agevolato, entro il limite di impegno ventennale di lire 40 miliardi per l'anno 1992, per operazioni di credito finalizzate, in concorso con la capitalizzazione da parte dei soci, al consolidamento di passività onerose a breve.
((2))
2. I mutui a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un ammontare non superiore al 150 per cento del capitale versato dai soci ai sensi del medesimo comma. Nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tale percentuale è elevata al 200 per cento.
3. Il concorso dello Stato negli interessi sui mutui di cui al comma 1 non può superare il 10 per cento, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1".