LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207

Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024). (25A00110)

art. 1 (commi 1-100)

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

=====================================================================
| Testo | Glosse |
+=============================================+=====================+
|1. I livelli massimi del saldo netto da |Risultati |
|finanziare, in termini di competenza e di |differenziali del |
|cassa, e del ricorso al mercato finanziario, |bilancio dello Stato |
|in termini di competenza, di cui all'articolo| |
|21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 | |
|dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2025, | |
|2026 e 2027, sono indicati nell'allegato I | |
|annesso alla presente legge. I livelli del | |
|ricorso al mercato si intendono al netto | |
|delle operazioni effettuate al fine di | |
|rimborsare prima della scadenza o di | |
|ristrutturare passività preesistenti con | |
|ammortamento a carico dello Stato. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|2. Al testo unico delle imposte sui redditi, |Misure concernenti |
|di cui al decreto del Presidente della |l'IRPEF: |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono | |
|apportate le seguenti modificazioni: |a) riduzione da |
|a) all'articolo 11, in materia di |quattro a tre delle |
|determinazione dell'imposta, il comma 1 è |aliquote IRPEF; |
|sostituito dal seguente: |b) elevazione da |
|« 1. L'imposta lorda è determinata |1.880 euro a 1.955 |
|applicando al reddito complessivo, al netto |euro delle detrazioni|
|degli oneri deducibili indicati nell'articolo|per reddito da lavoro|
|10, le seguenti aliquote per scaglioni di |dipendente previste |
|reddito: |con riferimento ai |
|a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; |redditi fino a 15.000|
|b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35|euro; |
|per cento; |c) riconoscimento |
|c) oltre 50.000 euro, 43 per cento »; |per i titolari di |
|b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), in |reddito di lavoro |
|materia di detrazione per redditi di lavoro |dipendente che hanno |
|dipendente, le parole: « 1.880 euro » sono |un reddito |
|sostituite dalle seguenti: « 1.955 euro ». |complessivo non |
+---------------------------------------------|superiore a 20.000 |
|3. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, |euro di una somma, |
|del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, |che non concorre alla|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 2 |formazione del |
|aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento|reddito; |
|integrativo per titolari di redditi di lavoro|d) riconoscimento |
|dipendente, dopo le parole: « della |per i titolari di |
|detrazione spettante ai sensi dell'articolo |reddito di lavoro |
|13, comma 1, del citato testo unico, » sono |dipendente che hanno |
|inserite le seguenti: « diminuita |un reddito |
|dell'importo di 75 euro rapportato al periodo|complessivo superiore|
|di lavoro nell'anno, ». |a 20.000 euro, ma non|
+---------------------------------------------|superiore a 40.000 |
|4. Ai titolari di reddito di lavoro |euro, di una |
|dipendente di cui all'articolo 49 del testo |ulteriore detrazione |
|unico delle imposte sui redditi, di cui al |dall'imposta lorda, |
|decreto del Presidente della Repubblica 22 |rapportata al periodo|
|dicembre 1986, n. 917, con esclusione di |di lavoro |
|quelli indicati alla lettera a) del comma 2 | |
|del medesimo articolo 49, che hanno un | |
|reddito complessivo non superiore a 20.000 | |
|euro è riconosciuta una somma, che non | |
|concorre alla formazione del reddito, | |
|determinata applicando al reddito di lavoro | |
|dipendente del contribuente la percentuale | |
|corrispondente di seguito indicata: | |
|a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro | |
|dipendente non è superiore a 8.500 euro; | |
|b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro | |
|dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a| |
|15.000 euro; | |
|c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro | |
|dipendente è superiore a 15.000 euro. | |
+---------------------------------------------| |
|5. Ai soli fini dell'individuazione della | |
|percentuale applicabile ai sensi del comma 4 | |
|il reddito di lavoro dipendente è rapportato| |
|all'intero anno. | |
+---------------------------------------------| |
|6. Ai titolari di reddito di lavoro | |
|dipendente di cui all'articolo 49 del testo | |
|unico delle imposte sui redditi, di cui al | |
|decreto del Presidente della Repubblica 22 | |
|dicembre 1986, n. 917, con esclusione di | |
|quelli indicati alla lettera a) del comma 2 | |
|del medesimo articolo 49, che hanno un | |
|reddito complessivo superiore a 20.000 euro | |
|spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta | |
|lorda, rapportata al periodo di lavoro, di | |
|importo pari: | |
|a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito | |
|complessivo è superiore a 20.000 euro ma non| |
|a 32.000 euro; | |
|b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo | |
|corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, | |
|diminuito del reddito complessivo, e 8.000 | |
|euro, se l'ammontare del reddito complessivo | |
|è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 | |
|euro. | |
+---------------------------------------------| |
|7. I sostituti d'imposta di cui agli articoli| |
|23 e 29 del decreto del Presidente della | |
|Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, | |
|riconoscono in via automatica la somma di cui| |
|al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 | |
|del presente articolo all'atto | |
|dell'erogazione delle retribuzioni e | |
|verificano in sede di conguaglio la spettanza| |
|delle stesse. Qualora in tale sede la somma | |
|di cui al comma 4 o la detrazione di cui al | |
|comma 6 si riveli non spettante, i medesimi | |
|sostituti d'imposta provvedono al recupero | |
|del relativo importo. Nel caso in cui il | |
|predetto importo sia superiore a 60 euro, il | |
|recupero dello stesso è effettuato in dieci | |
|rate di pari ammontare a partire dalla prima | |
|retribuzione alla quale si applicano gli | |
|effetti del conguaglio. | |
+---------------------------------------------| |
|8. I sostituti d'imposta compensano il | |
|credito maturato per effetto dell'erogazione | |
|della somma di cui al comma 4 mediante | |
|l'istituto della compensazione di cui | |
|all'articolo 17 del decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241. | |
+---------------------------------------------| |
|9. Ai fini della determinazione del reddito | |
|complessivo e del reddito di lavoro | |
|dipendente di cui ai commi 4 e 6 del presente| |
|articolo rileva anche la quota esente del | |
|reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, | |
|comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.| |
|78, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 30 luglio 2010, n. 122, recante | |
|incentivi per il rientro in Italia di | |
|ricercatori residenti all'estero, nonché | |
|dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 | |
|settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del| |
|decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,| |
|in materia di regime fiscale agevolativo per | |
|i lavoratori impatriati. Il medesimo reddito | |
|complessivo di cui ai commi 4 e 6 del | |
|presente articolo è assunto al netto del | |
|reddito dell'unità immobiliare adibita ad | |
|abitazione principale e di quello delle | |
|relative pertinenze, di cui all'articolo 10, | |
|comma 3-bis, del testo unico delle imposte | |
|sui redditi, di cui al decreto del Presidente| |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|10. Per il completamento dell'attuazione |Riordino delle |
|della delega fiscale, indicata nel Piano |detrazioni fiscali |
|strutturale di bilancio di medio termine per | |
|gli anni 2025-2029 tra quelle necessarie ai | |
|fini della proroga del periodo di | |
|aggiustamento di cui all'articolo 14 del | |
|regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento | |
|europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, | |
|dopo l'articolo 16-bis del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,| |
|n. 917, è inserito il seguente: | |
|« Art. 16-ter. - (Riordino delle | |
|detrazioni) - 1. Fermi restando gli specifici| |
|limiti previsti da ciascuna norma | |
|agevolativa, per i soggetti con reddito | |
|complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri| |
|e le spese per i quali il presente testo | |
|unico o altre disposizioni normative | |
|prevedono una detrazione dall'imposta lorda, | |
|considerati complessivamente, sono ammessi in| |
|detrazione fino all'ammontare calcolato | |
|moltiplicando l'importo base determinato ai | |
|sensi del comma 2 in corrispondenza del | |
|reddito complessivo del contribuente per il | |
|coefficiente indicato nel comma 3 in | |
|corrispondenza del numero di figli, compresi | |
|i figli nati fuori del matrimonio | |
|riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o | |
|affidati, presenti nel nucleo familiare del | |
|contribuente, che si trovano nelle condizioni| |
|previste nell'articolo 12, comma 2, del | |
|presente testo unico. | |
|2. L'importo base di cui al comma 1 è pari | |
|a: | |
|a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del| |
|contribuente è superiore a 75.000 euro e non| |
|superiore a 100.000 euro; | |
|b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del | |
|contribuente è superiore a 100.000 euro. | |
|3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del| |
|comma 1 è pari a: | |
|a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono | |
|presenti figli che si trovano nelle | |
|condizioni previste dall'articolo 12, comma | |
|2; | |
|b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente | |
|un figlio che si trova nelle condizioni | |
|previste dall'articolo 12, comma 2; | |
|c) 0,85, se nel nucleo familiare sono | |
|presenti due figli che si trovano nelle | |
|condizioni previste dall'articolo 12, comma | |
|2; | |
|d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti | |
|più di due figli che si trovano nelle | |
|condizioni previste dall'articolo 12, comma | |
|2, o almeno un figlio con disabilità | |
|accertata ai sensi dell'articolo 3 della | |
|legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi | |
|nelle condizioni previste dall'articolo 12, | |
|comma 2. | |
|4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare | |
|complessivo degli oneri e delle spese, | |
|effettuato ai fini dell'applicazione del | |
|limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e | |
|le seguenti spese: | |
|a) le spese sanitarie detraibili ai sensi | |
|dell'articolo 15, comma 1, lettera c); | |
|b) le somme investite | |
|nelle start-up innovative, detraibili ai | |
|sensi degli articoli 29 e 29-bis del | |
|decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17| |
|dicembre 2012, n. 221; | |
|c) le somme investite nelle piccole e medie | |
|imprese innovative, detraibili ai sensi | |
|dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e | |
|9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. | |
|3, convertito, con modificazioni, dalla legge| |
|24 marzo 2015, n. 33. | |
|5. Ai fini del computo dell'ammontare | |
|complessivo degli oneri e delle spese di cui | |
|al comma 1 del presente articolo, per le | |
|spese detraibili ai sensi dell'articolo | |
|16-bis ovvero di altre disposizioni | |
|normative, la cui detrazione è ripartita in | |
|più annualità, rilevano le rate di spesa | |
|riferite a ciascun anno. Sono comunque | |
|esclusi dal predetto computo gli oneri | |
|detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi | |
|1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in | |
|dipendenza di prestiti o mutui contratti fino| |
|al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione| |
|detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma | |
|1, lettere f) e f-bis), sostenuti in | |
|dipendenza di contratti stipulati fino al 31 | |
|dicembre 2024 nonché le rate delle spese | |
|detraibili ai sensi dell'articolo | |
|16-bis ovvero di altre disposizioni | |
|normative, sostenute fino al 31 dicembre | |
|2024. | |
|6. Ai fini del presente articolo il reddito | |
|complessivo è assunto al netto del reddito | |
|dell'unità immobiliare adibita ad abitazione| |
|principale e di quello delle relative | |
|pertinenze, di cui all'articolo 10, comma | |
|3-bis, del presente testo unico ». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|11. All'articolo 12 del testo unico delle |Detrazioni per |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del |familiari a carico |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,| |
|n. 917, in materia di detrazioni per carichi | |
|di famiglia, sono apportate le seguenti | |
|modificazioni: | |
|a) al comma 1: | |
|1) alla lettera c), le parole da: « 950 euro | |
|» fino a: « a 21 anni. » sono sostituite | |
|dalle seguenti: « 950 euro per ciascun | |
|figlio, compresi i figli nati fuori del | |
|matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, | |
|affiliati o affidati, e i figli conviventi | |
|del coniuge deceduto, di età pari o | |
|superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, | |
|nonché per ciascun figlio di età pari o | |
|superiore a 30 anni con disabilità accertata| |
|ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 | |
|febbraio 1992, n. 104. »; | |
|2) alla lettera d), le parole da: « 750 euro | |
|» fino a: « lettera c). » sono sostituite | |
|dalle seguenti: « 750 euro, da ripartire pro | |
|quota tra coloro che hanno diritto alla | |
|detrazione, per ciascun ascendente che | |
|conviva con il contribuente. »; | |
|b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: | |
|« 2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non | |
|spettano ai contribuenti che non sono | |
|cittadini italiani o di uno Stato membro | |
|dell'Unione europea o di uno Stato aderente | |
|all'Accordo sullo Spazio economico europeo in| |
|relazione ai familiari residenti all'estero | |
|». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|12. Per l'anno 2025, il limite di cui |Modifica dei limiti |
|all'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), |per la fruibilità |
|della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è |del regime forfetario|
|elevato a 35.000 euro. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|13. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis),|Elevazione della |
|del testo unico delle imposte sui redditi, di|spesa massima |
|cui al decreto del Presidente della |detraibile per alunno|
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le |o studente ai fini |
|parole: « a 564 euro per l'anno 2016, a 717 |dell'imposta sui |
|euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno |redditi |
|2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 | |
|» sono sostituite dalle seguenti: « a 1.000 | |
|euro ». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|14. La deduzione della quota dell'11 per |Deduzione delle quote|
|cento dell'ammontare dei componenti negativi,|delle svalutazioni e |
|prevista, ai fini dell'imposta sul reddito |perdite su crediti e |
|delle società e dell'imposta regionale sulle|dell'avviamento |
|attività produttive, sulla base, |correlate alle DTA |
|rispettivamente, dei commi 4 e 9 | |
|dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno | |
|2015, n. 83, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il | |
|periodo d'imposta in corso al 31 dicembre | |
|2025, è differita, in quote costanti, al | |
|periodo d'imposta in corso al 31 dicembre | |
|2026 e ai tre successivi. | |
+---------------------------------------------| |
|15. La deduzione della quota del 4,70 per | |
|cento dell'ammontare dei componenti negativi,| |
|prevista, ai fini dell'imposta sul reddito | |
|delle società e dell'imposta regionale sulle| |
|attività produttive, sulla base, | |
|rispettivamente, dei commi 4 e 9 | |
|dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno | |
|2015, n. 83, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il | |
|periodo d'imposta in corso al 31 dicembre | |
|2026, è differita, in quote costanti, al | |
|periodo d'imposta in corso al 31 dicembre | |
|2027 e ai due successivi. | |
+---------------------------------------------| |
|16. La deduzione della quota del 13 per cento| |
|dell'ammontare dei componenti negativi | |
|prevista dall'articolo 1, comma 1079, della | |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il | |
|periodo d'imposta in corso al 31 dicembre | |
|2025 e per quello successivo, è differita, | |
|in quote costanti, rispettivamente, al | |
|periodo d'imposta in corso al 31 dicembre | |
|2026 e ai tre successivi nonché al periodo | |
|d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai | |
|due successivi. | |
+---------------------------------------------| |
|17. La deduzione della quota del 10 per cento| |
|dell'ammontare dei componenti negativi | |
|prevista, ai fini dell'imposta sul reddito | |
|delle società e dell'imposta regionale sulle| |
|attività produttive, rispettivamente dai | |
|commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge| |
|30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo | |
|d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per | |
|quello successivo, è differita, in quote | |
|costanti, rispettivamente, al periodo | |
|d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai | |
|tre successivi nonché al periodo d'imposta | |
|in corso al 31 dicembre 2027 e ai due | |
|successivi. | |
+---------------------------------------------| |
|18. Il computo delle perdite, ai sensi | |
|dell'articolo 84 del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,| |
|n. 917, e dell'eccedenza, ai sensi | |
|dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 | |
|dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto | |
|alla crescita economica di cui all'articolo | |
|1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre | |
|2011, n. 201, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in | |
|diminuzione del reddito del periodo d'imposta| |
|in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato | |
|limitatamente al maggior reddito imponibile | |
|del medesimo periodo d'imposta determinato | |
|per effetto delle disposizioni di cui ai | |
|commi da 14 a 17 del presente articolo in | |
|misura non superiore al 54 per cento dello | |
|stesso maggior reddito imponibile. Le | |
|disposizioni di cui al primo periodo si | |
|applicano anche ai fini della determinazione | |
|del reddito dei soggetti partecipanti al | |
|consolidato nazionale e mondiale di cui agli | |
|articoli 117 e seguenti del testo unico delle| |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,| |
|n. 917; a tale fine, il reddito complessivo | |
|globale si considera prioritariamente formato| |
|dal maggior reddito imponibile che si | |
|determina ai sensi dei commi da 14 a 20 del | |
|presente articolo. | |
+---------------------------------------------| |
|19. Nella determinazione degli acconti dovuti| |
|per il periodo d'imposta in corso: | |
|a) al 31 dicembre 2025 si assume, quale | |
|imposta del periodo precedente, quella che si| |
|sarebbe determinata non applicando l'articolo| |
|16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno | |
|2015, n. 83, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo| |
|1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, | |
|n. 145, nonché l'articolo 1, commi 1067 e | |
|1068, della medesima legge 30 dicembre 2018, | |
|n. 145, e applicando il comma 18 del presente| |
|articolo; | |
|b) al 31 dicembre 2026 si assume, quale | |
|imposta del periodo precedente, quella che si| |
|sarebbe determinata non applicando l'articolo| |
|16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno | |
|2015, n. 83, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo| |
|1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, | |
|n. 145, nonché l'articolo 1, commi 1067 e | |
|1068, della medesima legge 30 dicembre 2018, | |
|n. 145 e, inoltre, non si tiene conto delle | |
|quote differite ai sensi dei commi da 14 a 17| |
|del presente articolo; | |
|c) al 31 dicembre 2027 e ai due successivi, | |
|non si tiene conto delle quote differite ai | |
|sensi dei commi da 14 a 17 del presente | |
|articolo. | |
+---------------------------------------------| |
|20. Sull'importo corrispondente alla parte | |
|dei maggiori acconti dovuti per effetto delle| |
|disposizioni dei commi da 14 a 19 del | |
|presente articolo, per il periodo d'imposta | |
|in corso al 31 dicembre 2025 e per quello | |
|successivo, non si applicano le disposizioni | |
|dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241, né quelle dell'articolo| |
|4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, | |
|n. 69, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 27 aprile 1989, n. 154. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|21. All'articolo 1 della legge 30 dicembre |Disposizioni in |
|2018, n. 145, sono apportate le seguenti |materia di imposta |
|modificazioni: |sui servizi digitali,|
|a) il comma 36 è sostituito dal seguente: |di imposta |
|« 36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui |sostitutiva su taluni|
|servizi digitali i soggetti esercenti |redditi di capitale e|
|attività d'impresa che realizzano ricavi |diversi e di |
|derivanti da servizi digitali di cui al comma|plusvalenze da |
|37 nel territorio dello Stato e che, |cripto-attività |
|singolarmente o a livello di gruppo, | |
|nell'anno solare precedente a quello di cui | |
|al comma 35-bis, realizzano un ammontare | |
|complessivo di ricavi ovunque realizzati non | |
|inferiore a 750 milioni di euro »; | |
|b) al comma 42, il primo periodo è | |
|sostituito dai seguenti: « I soggetti passivi| |
|versano, entro il 30 novembre dell'anno | |
|solare di cui al comma 35-bis, un acconto | |
|dell'imposta dovuta pari al 30 per cento | |
|dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno| |
|solare precedente, determinata ai sensi del | |
|comma 41. Il versamento a saldo dell'imposta | |
|dovuta è effettuato entro il 16 maggio | |
|dell'anno solare successivo a quello di cui | |
|al comma 35-bis ». | |
+---------------------------------------------| |
|22. Al testo unico dei tributi erariali | |
|minori, di cui al decreto legislativo 5 | |
|novembre 2024, n. 174, sono apportate le | |
|seguenti modificazioni: | |
|a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente: | |
|« Art. 64. - (Soggetti passivi) - 1. Sono | |
|soggetti passivi dell'imposta sui servizi | |
|digitali i soggetti esercenti attività | |
|d'impresa che realizzano ricavi derivanti da | |
|servizi digitali di cui all'articolo 65 nel | |
|territorio dello Stato e che, singolarmente o| |
|a livello di gruppo, nell'anno solare | |
|precedente a quello di cui all'articolo 63, | |
|realizzano un ammontare complessivo di ricavi| |
|ovunque realizzati non inferiore a 750 | |
|milioni di euro »; | |
|b) all'articolo 75, comma 1, il primo periodo| |
|è sostituito dai seguenti: « I soggetti | |
|passivi versano, entro il 30 novembre | |
|dell'anno solare di cui all'articolo 63, un | |
|acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per | |
|cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per | |
|l'anno solare precedente, determinata ai | |
|sensi dell'articolo 74. Il versamento a saldo| |
|dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16| |
|maggio dell'anno solare successivo a quello | |
|di cui all'articolo 63 ». | |
+---------------------------------------------| |
|23. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle| |
|plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di| |
|cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21| |
|novembre 1997, n. 461, è pari al 26 per | |
|cento. | |
+---------------------------------------------| |
|24. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi | |
|di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 | |
|dell'articolo 67 del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,| |
|n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 25 | |
|del presente articolo, realizzati a decorrere| |
|dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva di| |
|cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto | |
|legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è | |
|applicata con l'aliquota del 33 per cento. | |
+---------------------------------------------| |
|25. Al testo unico delle imposte sui redditi,| |
|di cui al decreto del Presidente della | |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono | |
|apportate le seguenti modificazioni: | |
|a) all'articolo 67, comma 1, | |
|lettera c-sexies), primo periodo, le parole: | |
|« , non inferiori complessivamente a 2.000 | |
|euro nel periodo d'imposta » sono soppresse; | |
|b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo | |
|periodo, le parole: « per un importo | |
|superiore a 2.000 euro, » sono soppresse. | |
+---------------------------------------------| |
|26. Agli effetti della determinazione delle | |
|plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla | |
|lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo | |
|67 del testo unico delle imposte sui redditi,| |
|di cui al decreto del Presidente della | |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, | |
|modificata, da ultimo, dal comma 25 del | |
|presente articolo, per ciascuna | |
|cripto-attività posseduta alla data del 1° | |
|gennaio 2025 può essere assunto, in luogo | |
|del costo o del valore di acquisto, il valore| |
|a tale data, determinato ai sensi | |
|dell'articolo 9 del citato testo unico, a | |
|condizione che il predetto valore sia | |
|assoggettato a un'imposta sostitutiva delle | |
|imposte sui redditi nella misura del 18 per | |
|cento. | |
+---------------------------------------------| |
|27. L'imposta sostitutiva di cui al comma 26 | |
|è versata, con le modalità previste dal | |
|capo III del decreto legislativo 9 luglio | |
|1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025. | |
+---------------------------------------------| |
|28. L'imposta sostitutiva di cui al comma 26 | |
|può essere rateizzata fino al numero massimo| |
|di tre rate annuali di pari importo, a | |
|partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo | |
|delle rate successive alla prima sono dovuti | |
|gli interessi nella misura del 3 per cento | |
|annuo, da versare contestualmente a ciascuna | |
|rata. | |
+---------------------------------------------| |
|29. L'assunzione del valore di cui al comma | |
|26 quale valore di acquisto non consente il | |
|realizzo di minusvalenze utilizzabili ai | |
|sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del | |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui| |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22| |
|dicembre 1986, n. 917, modificato, da ultimo,| |
|dal comma 25 del presente articolo. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|30. Alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono|Rivalutazione del |
|apportate le seguenti modificazioni: |costo di acquisto |
|a) all'articolo 5, in materia di imposta |delle partecipazioni,|
|sostitutiva sul valore delle partecipazioni: |negoziate e non |
|1) il comma 1 è sostituito dal seguente: |negoziate, e dei |
|« 1. Agli effetti della determinazione delle |terreni edificabili e|
|plusvalenze e delle minusvalenze di cui |con destinazione |
|all'articolo 67, comma 1, |agricola |
|lettere c) e c-bis), del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,| |
|n. 917, per i titoli, le quote o i diritti | |
|negoziati o non negoziati in mercati | |
|regolamentati o in sistemi multilaterali di | |
|negoziazione, posseduti alla data del 1° | |
|gennaio di ciascun anno, può essere assunto,| |
|in luogo del costo o valore di acquisto, il | |
|valore normale a tale data, a condizione che | |
|lo stesso sia assoggettato, entro il 30 | |
|novembre del medesimo anno, a un'imposta | |
|sostitutiva delle imposte sui redditi secondo| |
|quanto disposto dal presente articolo. Per i | |
|titoli, le quote o i diritti non negoziati in| |
|mercati regolamentati o in sistemi | |
|multilaterali di negoziazione il valore | |
|normale è pari alla frazione del patrimonio | |
|netto della società, associazione o ente, | |
|determinato sulla base di una perizia giurata| |
|di stima, cui si applica l'articolo 64 del | |
|codice di procedura civile, redatta da | |
|soggetti iscritti all'albo dei dottori | |
|commercialisti e degli esperti contabili o | |
|nel registro dei revisori legali. Per i | |
|titoli, le quote o i diritti negoziati in | |
|mercati regolamentati o in sistemi | |
|multilaterali di negoziazione, il valore | |
|normale alla data del 1° gennaio è | |
|determinato ai sensi dell'articolo 9, comma | |
|4, lettera a), del citato testo unico di cui | |
|al decreto del Presidente della Repubblica n.| |
|917 del 1986, con riferimento al mese di | |
|dicembre dell'anno precedente »; | |
|2) il comma 1-bis è abrogato; | |
|3) il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
|« 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 | |
|è pari al 18 per cento ed è versata, con le| |
|modalità previste dal capo III del decreto | |
|legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il | |
|30 novembre di ciascun anno »; | |
|4) al comma 3, il primo periodo è sostituito| |
|dal seguente: « L'imposta sostitutiva può | |
|essere rateizzata fino al massimo di tre rate| |
|annuali di pari importo a partire dalla | |
|predetta data del 30 novembre »; | |
|5) al comma 4, il secondo periodo è | |
|sostituito dal seguente: « In ogni caso la | |
|redazione e il giuramento della perizia | |
|devono essere effettuati entro il termine del| |
|30 novembre di ciascun anno »; | |
|6) al comma 5, secondo periodo, le parole: « | |
|1° gennaio 2002 » sono sostituite dalle | |
|seguenti: « 1° gennaio di ogni anno »; | |
|7) al comma 6, le parole: « ai sensi dei | |
|commi 3 e 4 dell'articolo 82 » sono | |
|sostituite dalle seguenti: « ai sensi del | |
|comma 5 dell'articolo 68 »; | |
|8) al comma 7, le parole: « posseduti alla | |
|data del 1° gennaio 2002, » sono soppresse; | |
|9) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: | |
|« 7-bis. Le disposizioni del presente | |
|articolo non si applicano ai fini della | |
|determinazione, ai sensi dell'articolo 68, | |
|comma 2-bis, del testo unico delle imposte | |
|sui redditi, delle plusvalenze e minusvalenze| |
|realizzate da società ed enti commerciali di| |
|cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del| |
|medesimo testo unico, privi di stabile | |
|organizzazione nel territorio dello Stato »; | |
|b) all'articolo 7, in materia di imposta | |
|sostitutiva sul valore dei terreni | |
|edificabili e con destinazione agricola: | |
|1) il comma 1 è sostituito dal seguente: | |
|« 1. Entro il 30 novembre di ciascun anno i | |
|contribuenti possono optare, ai fini | |
|dell'applicazione dell'articolo 67, comma 1, | |
|lettere a) e b), del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,| |
|n. 917, per l'applicazione dell'imposta | |
|sostitutiva di cui al presente articolo | |
|relativamente ai terreni edificabili e con | |
|destinazione agricola posseduti alla data del| |
|1° gennaio dello stesso anno. A seguito | |
|dell'opzione, nella determinazione delle | |
|relative plusvalenze è assunto, in luogo del| |
|costo o valore di acquisto, il valore del | |
|terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio | |
|dell'opzione, determinato sulla base di una | |
|perizia giurata di stima, cui si applica | |
|l'articolo 64 del codice di procedura civile,| |
|redatta da soggetti iscritti agli albi degli | |
|ingegneri, degli architetti, dei geometri, | |
|dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei | |
|periti agrari e dei periti industriali edili | |
|»; | |
|2) il comma 2 è sostituito dal seguente: | |
|« 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 | |
|è pari al 18 per cento del valore | |
|determinato a norma del comma 1 ed è | |
|versata, con le modalità previste dal capo | |
|III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.| |
|241, entro il 30 novembre dell'anno di | |
|esercizio dell'opzione »; | |
|3) al comma 3, il primo periodo è sostituito| |
|dal seguente: « L'imposta sostitutiva può | |
|essere rateizzata fino al massimo di tre rate| |
|annuali di pari importo a partire dalla | |
|predetta data del 30 novembre »; | |
|4) al comma 4, secondo periodo, le parole: « | |
|entro il termine del 16 dicembre 2002 » sono | |
|sostituite dalle seguenti: « entro il termine| |
|del 30 novembre di cui al comma 2 »; | |
|5) al comma 5, dopo le parole: « è rimasto a| |
|carico » sono aggiunte le seguenti: « del | |
|contribuente ». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|31. Le società in nome collettivo, in |Regime fiscale |
|accomandita semplice, a responsabilità |temporaneo di |
|limitata, per azioni e in accomandita per |assegnazione |
|azioni che, entro il 30 settembre 2025, |agevolata di beni ai |
|assegnano o cedono ai soci beni immobili, |soci |
|diversi da quelli indicati nell'articolo 43, | |
|comma 2, primo periodo, del testo unico delle| |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,| |
|n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici | |
|registri, non utilizzati come beni | |
|strumentali nell'attività propria | |
|dell'impresa, possono applicare le | |
|disposizioni del presente comma e dei commi | |
|da 32 a 36 a condizione che tutti i soci | |
|risultino iscritti nel libro dei soci, ove | |
|prescritto, alla data del 30 settembre 2024 | |
|ovvero che siano iscritti entro trenta giorni| |
|dalla data di entrata in vigore della | |
|presente legge, in forza di titolo di | |
|trasferimento avente data certa anteriore al | |
|1° ottobre 2024. Le medesime disposizioni si | |
|applicano alle società che hanno per oggetto| |
|esclusivo o principale la gestione dei | |
|predetti beni e che entro il 30 settembre | |
|2025 si trasformano in società semplici. | |
+---------------------------------------------| |
|32. Sulla differenza tra il valore normale | |
|dei beni assegnati, o, in caso di | |
|trasformazione, quello dei beni posseduti | |
|all'atto della trasformazione, e il loro | |
|costo fiscalmente riconosciuto si applica | |
|un'imposta sostitutiva delle imposte sui | |
|redditi e dell'imposta regionale sulle | |
|attività produttive nella misura dell'8 per | |
|cento ovvero del 10,5 per cento per le | |
|società considerate non operative in almeno | |
|due dei tre periodi d'imposta precedenti a | |
|quello in corso al momento dell'assegnazione,| |
|della cessione o della trasformazione. Le | |
|riserve in sospensione d'imposta annullate | |
|per effetto dell'assegnazione dei beni ai | |
|soci e quelle delle società che si | |
|trasformano sono assoggettate a imposta | |
|sostitutiva nella misura del 13 per cento. | |
+---------------------------------------------| |
|33. Per gli immobili, su richiesta della | |
|società e nel rispetto delle condizioni | |
|prescritte, il valore normale può essere | |
|determinato in misura pari a quello | |
|risultante dall'applicazione all'ammontare | |
|delle rendite risultanti in catasto dei | |
|moltiplicatori determinati con i criteri e le| |
|modalità previsti dal primo periodo del | |
|comma 4 dell'articolo 52 del testo unico | |
|delle disposizioni concernenti l'imposta di | |
|registro, di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In | |
|caso di cessione, ai fini della | |
|determinazione dell'imposta sostitutiva, il | |
|corrispettivo della cessione, se inferiore al| |
|valore normale del bene, determinato ai sensi| |
|dell'articolo 9 del testo unico delle imposte| |
|sui redditi, di cui al decreto del Presidente| |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o,| |
|in alternativa, ai sensi del primo periodo | |
|del presente comma, è computato in misura | |
|non inferiore a uno dei due valori suddetti. | |
+---------------------------------------------| |
|34. Il costo fiscalmente riconosciuto delle | |
|azioni o quote possedute dai soci delle | |
|società trasformate è aumentato della | |
|differenza assoggettata a imposta | |
|sostitutiva. Nei confronti dei soci | |
|assegnatari non si applicano le disposizioni | |
|dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del | |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui| |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22| |
|dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore | |
|normale dei beni ricevuti, al netto dei | |
|debiti accollati, riduce il costo fiscalmente| |
|riconosciuto delle azioni o delle quote | |
|possedute. | |
+---------------------------------------------| |
|35. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci| |
|di cui ai commi da 31 a 33, le aliquote | |
|dell'imposta proporzionale di registro | |
|eventualmente applicabili sono ridotte alla | |
|metà e le imposte ipotecarie e catastali si | |
|applicano in misura fissa. | |
+---------------------------------------------| |
|36. Le società che si avvalgono delle | |
|disposizioni dei commi da 31 a 35 devono | |
|versare il 60 per cento dell'imposta | |
|sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la | |
|restante parte entro il 30 novembre 2025, con| |
|i criteri di cui al decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i | |
|rimborsi e il contenzioso si applicano le | |
|disposizioni previste per le imposte sui | |
|redditi. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|37. Le disposizioni dell'articolo 1, comma |Estromissione dei |
|121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si|beni delle imprese |
|applicano anche alle esclusioni dal |individuali |
|patrimonio dell'impresa dei beni ivi | |
|indicati, posseduti alla data del 31 ottobre | |
|2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al | |
|31 maggio 2025. I versamenti rateali | |
|dell'imposta sostitutiva di cui al citato | |
|comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 | |
|del 2015 sono effettuati, rispettivamente, | |
|entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 | |
|giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono | |
|delle disposizioni del presente comma gli | |
|effetti dell'estromissione decorrono dal 1° | |
|gennaio 2025. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|38. Le prestazioni di formazione rese ai |IVA su prestazioni di|
|soggetti autorizzati alla somministrazione di|formazione rese ai |
|lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto |soggetti autorizzati |
|legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da |alla somministrazione|
|enti e società di formazione finanziati |di lavoro |
|attraverso il fondo bilaterale costituito ai | |
|sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato | |
|decreto legislativo n. 276 del 2003 sono | |
|imponibili ai fini dell'imposta sul valore | |
|aggiunto. | |
+---------------------------------------------| |
|39. In considerazione dell'incertezza | |
|interpretativa pregressa, sono fatti salvi i | |
|comportamenti adottati dai contribuenti in | |
|relazione alle prestazioni di cui al comma 38| |
|effettuate anteriormente alla data di entrata| |
|in vigore della presente legge, per i quali | |
|non siano intervenuti atti divenuti | |
|definitivi. Non si fa luogo a rimborsi | |
|d'imposta. | |
+---------------------------------------------| |
|40. I giudizi pendenti alla data di entrata | |
|in vigore della presente disposizione, in | |
|ogni stato e grado di giudizio, e aventi ad | |
|oggetto il trattamento delle prestazioni di | |
|cui al comma 38 ai fini dell'imposta sul | |
|valore aggiunto possono essere definiti, a | |
|istanza di parte, mediante il versamento | |
|della maggiore imposta sul valore aggiunto | |
|accertata, senza l'applicazione di sanzioni e| |
|interessi, ovvero con la presentazione della | |
|prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta| |
|da parte del prestatore. Dagli importi dovuti| |
|si scomputano quelli già versati in pendenza| |
|di giudizio. | |
+---------------------------------------------| |
|41. A seguito dell'istanza della parte, | |
|l'organo giurisdizionale sospende il giudizio| |
|per novanta giorni per la definizione del | |
|procedimento di cui al comma 40. | |
+---------------------------------------------| |
|42. L'Agenzia delle entrate accerta, entro il| |
|termine di trenta giorni dalla presentazione | |
|dell'istanza, che la somma indicata | |
|nell'istanza di definizione corrisponda | |
|all'importo della maggiore imposta sul valore| |
|aggiunto accertata e ne dà comunicazione al | |
|contribuente. | |
+---------------------------------------------| |
|43. Al fine dell'estinzione del giudizio, il | |
|contribuente ha l'onere di depositare presso | |
|l'organo giurisdizionale innanzi al quale | |
|pende la controversia, entro il termine di | |
|cui al comma 41, prova del versamento | |
|effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento| |
|dell'imposta da parte del prestatore. | |
+---------------------------------------------| |
|44. L'organo giurisdizionale dichiara estinto| |
|il giudizio relativamente alle domande aventi| |
|ad oggetto il trattamento delle prestazioni | |
|di cui al comma 38 ai fini dell'imposta sul | |
|valore aggiunto, con compensazione delle | |
|spese di giudizio. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|45. All'articolo 25, comma 8, del testo unico|Estensione |
|delle disposizioni legislative concernenti le|dell'obbligo utilizzo|
|imposte sulla produzione e sui consumi e |dell'e-DAS |
|relative sanzioni penali e amministrative, di| |
|cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, | |
|n. 504, in materia di circolazione di | |
|prodotti energetici assoggettati ad accisa, | |
|le parole: « i prodotti energetici trasferiti| |
|in quantità non superiore a 1.000 | |
|chilogrammi a depositi non soggetti a | |
|denuncia ai sensi del presente articolo ed » | |
|sono soppresse. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|46. Il comma 4 dell'articolo 39-quater del |Disposizioni in |
|testo unico delle disposizioni legislative |materia di |
|concernenti le imposte sulla produzione e sui|procedimenti |
|consumi e relative sanzioni penali e |amministrativi |
|amministrative, di cui al decreto legislativo|dell'Agenzia delle |
|26 ottobre 1995, n. 504, concernente |dogane e dei monopoli|
|procedimenti amministrativi dell'Agenzia | |
|delle dogane e dei monopoli in materia di | |
|tariffe di vendita di tabacchi e prodotti | |
|assimilati, è sostituito dal seguente: | |
|« 4. Il termine per la conclusione dei | |
|procedimenti, che decorre dalla data di | |
|ricevimento della richiesta presentata dal | |
|fabbricante o dall'importatore, è di | |
|quarantacinque giorni per i procedimenti di | |
|cui al comma 1 e di venti giorni lavorativi | |
|per i provvedimenti di cui al comma 2 ». | |
+---------------------------------------------| |
|47. Dall'attuazione delle disposizioni di cui| |
|al comma 46 non devono derivare nuovi o | |
|maggiori oneri a carico della finanza | |
|pubblica. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|48. Per il raggiungimento degli obiettivi di |Misure per la |
|transizione ecologica ed energetica, |riduzione dei sussidi|
|mitigazione e adattamento ai cambiamenti |ambientalmente |
|climatici previsti nell'ambito dei documenti |dannosi, tramite |
|programmatici, la lettera a) del comma 4 |rideterminazione del |
|dell'articolo 51 del testo unico delle |fringe benefit per |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del |uso promiscuo di auto|
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|aziendali ed |
|n. 917, è sostituita dalla seguente: |esclusione da IVA |
|« a) per gli autoveicoli indicati |agevolata delle |
|nell'articolo 54, comma 1, lettere a), |operazioni di |
|c) e m), del codice della strada, di cui al |conferimento in |
|decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i|discarica e di |
|motocicli e i ciclomotori di nuova |incenerimento |
|immatricolazione, concessi in uso promiscuo | |
|con contratti stipulati a decorrere dal 1° | |
|gennaio 2025, si assume il 50 per cento | |
|dell'importo corrispondente ad una | |
|percorrenza convenzionale di 15.000 | |
|chilometri calcolato sulla base del costo | |
|chilometrico di esercizio desumibile dalle | |
|tabelle nazionali che l'Automobile club | |
|d'Italia elabora entro il 30 novembre di | |
|ciascun anno e comunica al Ministero | |
|dell'economia e delle finanze, il quale | |
|provvede alla pubblicazione entro il 31 | |
|dicembre, con effetto dal periodo d'imposta | |
|successivo, al netto delle somme | |
|eventualmente trattenute al dipendente. La | |
|predetta percentuale è ridotta al 10 per | |
|cento per i veicoli a batteria a trazione | |
|esclusivamente elettrica e al 20 per cento | |
|per i veicoli elettrici ibridi plug-in ». | |
+---------------------------------------------| |
|49. Per il raggiungimento degli obiettivi di | |
|transizione ecologica ed energetica, | |
|mitigazione e adattamento ai cambiamenti | |
|climatici previsti nell'ambito dei documenti | |
|programmatici nonché per favorire il | |
|rispetto della gerarchia nella gestione dei | |
|rifiuti in un'ottica di economia circolare, | |
|il numero 127-sexiesdecies) alla tabella A, | |
|parte III, del decreto del Presidente della | |
|Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è | |
|sostituito dal seguente: | |
|« 127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, | |
|stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il | |
|conferimento in discarica e l'incenerimento | |
|senza recupero efficiente di energia, come | |
|definite dall'articolo 183, comma 1, | |
|lettere n), aa), bb), del decreto legislativo| |
|3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di| |
|rifiuti speciali di cui all'articolo 184, | |
|commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto| |
|legislativo, nonché prestazioni di gestione | |
|di impianti di fognatura e depurazione ». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|50. Al fine di migliorare la sicurezza, |Piani di investimento|
|l'affidabilità e l'efficienza della rete di |pluriennale per la |
|distribuzione dell'energia elettrica quale |distribuzione |
|infrastruttura critica e conseguire |dell'energia |
|tempestivamente gli obiettivi di |elettrica |
|decarbonizzazione previsti dagli accordi | |
|internazionali e dall'Unione europea per il | |
|2050, nonché per assicurare interventi | |
|urgenti volti al rafforzamento della difesa e| |
|della sicurezza delle infrastrutture di | |
|distribuzione dell'energia elettrica anche | |
|contro i rischi di intrusione illecita e di | |
|attacchi informatici e cibernetici, entro | |
|centottanta giorni dalla data di entrata in | |
|vigore della presente legge, con decreto del | |
|Ministro dell'ambiente e della sicurezza | |
|energetica, di concerto con il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze, su proposta | |
|dell'Autorità di regolazione per energia, | |
|reti e ambiente (ARERA), previa intesa, per | |
|gli aspetti di competenza, in sede di | |
|Conferenza unificata di cui all'articolo 8 | |
|del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. | |
|281, e previo parere delle Commissioni | |
|parlamentari competenti, sono stabiliti i | |
|termini e le modalità per la presentazione, | |
|da parte dei concessionari del servizio di | |
|distribuzione dell'energia elettrica, di | |
|piani straordinari di investimento | |
|pluriennale aventi almeno i seguenti | |
|obiettivi: | |
|a) miglioramento della resilienza e | |
|dell'affidabilità del servizio ai fini | |
|dell'adattamento dello stesso ad eventi | |
|meteoclimatici estremi; | |
|b) aumento della capacità di integrare la | |
|generazione distribuita, in particolare da | |
|fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri | |
|di connessione; | |
|c) adeguato potenziamento delle | |
|infrastrutture di rete, funzionale a gestire,| |
|con elevati livelli di affidabilità, | |
|l'aumento della domanda connesso alla | |
|transizione dei consumi verso l'impiego | |
|dell'energia elettrica; | |
|d) aumento della flessibilità del sistema di| |
|distribuzione, ai fini di un più efficace | |
|perseguimento delle finalità di cui alle | |
|lettere a), b) e c), anche attraverso | |
|l'adozione di meccanismi che facilitino | |
|l'approvvigionamento da terzi dei relativi | |
|servizi, a pronti e a termine, secondo i | |
|principi di trasparenza e non | |
|discriminazione; | |
|e) adozione di sistemi, anche di | |
|monitoraggio, funzionali ad assicurare la | |
|difesa e la protezione delle infrastrutture | |
|di rete. | |
+---------------------------------------------| |
|51. Con il decreto di cui al comma 50 sono | |
|altresì definiti i termini e le modalità | |
|per la valutazione e l'approvazione dei piani| |
|straordinari di investimento, ai sensi del | |
|comma 52, e sono stabiliti i criteri per la | |
|determinazione degli oneri che i | |
|concessionari del servizio di distribuzione | |
|dell'energia elettrica sono tenuti a versare | |
|in ragione della rimodulazione di cui al | |
|medesimo comma 52. Gli oneri di cui al primo | |
|periodo sono computati dall'ARERA nel | |
|capitale investito ai fini del riconoscimento| |
|degli ammortamenti e della remunerazione | |
|attraverso l'applicazione del tasso definito | |
|per gli investimenti nella distribuzione | |
|elettrica. | |
+---------------------------------------------| |
|52. Il Ministero dell'ambiente e della | |
|sicurezza energetica, sentiti l'ARERA e il | |
|Ministero dell'economia e delle finanze per i| |
|profili di stretta competenza, valuta i piani| |
|straordinari di investimento di cui al comma | |
|50 e, in caso di esito positivo della | |
|valutazione, li approva. L'approvazione dei | |
|piani straordinari di investimento comporta | |
|la rimodulazione delle concessioni in essere,| |
|in coerenza con la durata degli investimenti | |
|previsti dai medesimi piani, comunque per un | |
|periodo non superiore a venti anni. | |
+---------------------------------------------| |
|53. Le eventuali maggiori entrate derivanti | |
|dai commi da 50 a 52 sono destinate | |
|prioritariamente alla riduzione dei costi | |
|energetici delle utenze domestiche e non | |
|domestiche. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|54. All'articolo 16-bis, comma 3-ter, del |Detrazioni delle |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|spese per interventi |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|di recupero del |
|dicembre 1986, n. 917, in materia di |patrimonio edilizio e|
|detrazione delle spese per interventi di |di riqualificazione |
|recupero del patrimonio edilizio e di |energetica degli |
|riqualificazione energetica degli edifici, le|edifici |
|parole: « 1° gennaio 2028 » sono sostituite | |
|dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ». | |
+---------------------------------------------| |
|55. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 3 | |
|agosto 2013, n. 90, sono apportate le | |
|seguenti modificazioni: | |
|a) all'articolo 14, in materia di detrazioni | |
|fiscali per interventi di efficienza | |
|energetica, dopo il comma 3-quater è | |
|aggiunto il seguente: | |
|« 3-quinquies. La detrazione di cui al | |
|presente articolo spetta anche per le spese | |
|documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e| |
|2027, ad esclusione delle spese per gli | |
|interventi di sostituzione degli impianti di | |
|climatizzazione invernale con caldaie uniche | |
|alimentate a combustibili fossili, nella | |
|misura fissa, per tutte le tipologie di | |
|interventi agevolati, pari al 36 per cento | |
|delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 | |
|per cento delle spese sostenute negli anni | |
|2026 e 2027. La detrazione di cui al primo | |
|periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e | |
|2027 è elevata al 50 per cento delle spese, | |
|per l'anno 2025, e al 36 per cento delle | |
|spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in | |
|cui le medesime spese siano sostenute dai | |
|titolari del diritto di proprietà o di un | |
|diritto reale di godimento per interventi | |
|sull'unità immobiliare adibita ad abitazione| |
|principale »; | |
|b) all'articolo 16, in materia di detrazioni | |
|fiscali per interventi di ristrutturazione | |
|edilizia e per l'acquisto di mobili, sono | |
|apportate le seguenti modificazioni: | |
|1) il comma 1 è sostituito dal seguente: | |
|« 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni| |
|contenute nell'articolo 16-bis del testo | |
|unico delle imposte sui redditi, di cui al | |
|decreto del Presidente della Repubblica 22 | |
|dicembre 1986, n. 917, per le spese | |
|documentate relative agli interventi indicati| |
|nel comma 1 del citato articolo | |
|16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e | |
|2027, ad esclusione delle spese per gli | |
|interventi di sostituzione degli impianti di | |
|climatizzazione invernale con caldaie uniche | |
|alimentate a combustibili fossili, spetta una| |
|detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per | |
|cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e | |
|al 30 per cento delle spese sostenute negli | |
|anni 2026 e 2027, fino a un ammontare | |
|complessivo delle stesse non superiore a | |
|96.000 euro per unità immobiliare. Fermo | |
|restando il predetto limite, la detrazione di| |
|cui al primo periodo spettante per gli anni | |
|2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento | |
|delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 | |
|per cento delle spese sostenute negli anni | |
|2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese| |
|siano sostenute dai titolari del diritto di | |
|proprietà o di un diritto reale di godimento| |
|per interventi sull'unità immobiliare | |
|adibita ad abitazione principale »; | |
|2) dopo il comma 1-septies è inserito il | |
|seguente: | |
|« 1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi | |
|da 1-bis a 1-septies spettano anche per le | |
|spese, documentate sostenute negli anni 2025,| |
|2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le| |
|tipologie di interventi agevolati, pari al 36| |
|per cento delle spese sostenute nell'anno | |
|2025 e al 30 per cento delle spese sostenute | |
|negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui | |
|al primo periodo spettante per gli anni 2025,| |
|2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle | |
|spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per | |
|cento delle spese sostenute per gli anni 2026| |
|e 2027 nel caso in cui le medesime spese | |
|siano sostenute dai titolari del diritto di | |
|proprietà o di un diritto reale di godimento| |
|per interventi sull'unità immobiliare | |
|adibita ad abitazione principale »; | |
|3) al comma 2: | |
|3.1) al primo periodo, le parole: « anni | |
|2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle | |
|seguenti: « anni 2022, 2023, 2024 e 2025 »; | |
|3.2) al secondo periodo, le parole: « per | |
|l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti:| |
|« per gli anni 2024 e 2025 ». | |
+---------------------------------------------| |
|56. All'articolo 119 del decreto-legge 19 | |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.| |
|77, in materia di incentivi per l'efficienza | |
|energetica, sisma bonus, impianti | |
|fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica| |
|di veicoli elettrici, sono apportate le | |
|seguenti modificazioni: | |
|a) dopo il comma 8-bis.1 è inserito il | |
|seguente: | |
|« 8-bis.2. La detrazione del 65 per cento | |
|prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per | |
|le spese sostenute nell'anno 2025 spetta | |
|esclusivamente per gli interventi per i | |
|quali, alla data del 15 ottobre 2024, | |
|risulti: | |
|a) presentata la comunicazione di inizio | |
|lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma | |
|13-ter, se gli interventi sono diversi da | |
|quelli effettuati dai condomini; | |
|b) adottata la deliberazione dell'assemblea | |
|del condominio che ha approvato l'esecuzione | |
|dei lavori e presentata la CILA ai sensi del | |
|comma 13-ter, se gli interventi sono | |
|effettuati dai condomini; | |
|c) presentata l'istanza per l'acquisizione | |
|del titolo abilitativo, se gli interventi | |
|comportano la demolizione e la ricostruzione | |
|degli edifici »; | |
|b) dopo il comma 8-quinquies è inserito il | |
|seguente: | |
|« 8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° | |
|gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 | |
|relativamente agli interventi di cui al | |
|presente articolo, la detrazione può essere | |
|ripartita, su opzione del contribuente, in | |
|dieci quote annuali di pari importo a partire| |
|dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è | |
|irrevocabile ed è esercitata tramite una | |
|dichiarazione dei redditi integrativa di | |
|quella presentata per il periodo d'imposta | |
|2023, da presentare, in deroga a quanto | |
|previsto dall'articolo 2, comma 8, del | |
|regolamento di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, | |
|entro il termine stabilito per la | |
|presentazione della dichiarazione dei redditi| |
|relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla | |
|predetta dichiarazione integrativa emerge una| |
|maggiore imposta dovuta, quest'ultima è | |
|versata, senza applicazione di sanzioni e | |
|interessi, entro il termine per il versamento| |
|del saldo delle imposte sui redditi relative | |
|al periodo d'imposta 2024 ». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|57. All'articolo 17, sesto comma, del decreto|Introduzione del |
|del Presidente della Repubblica 26 ottobre |meccanismo di |
|1972, n. 633, la lettera a-quinquies) è |inversione contabile |
|sostituita dalla seguente: |(o reverse charge) |
|« a-quinquies) alle prestazioni di servizi, |nei contratti di |
|diverse da quelle di cui alle lettere |appalto per la |
|da a) ad a-quater), effettuate tramite |movimentazione di |
|contratti di appalto, subappalto, affidamento|merci |
|a soggetti consorziati o rapporti negoziali | |
|comunque denominati caratterizzati da | |
|prevalente utilizzo di manodopera presso le | |
|sedi di attività del committente con | |
|l'utilizzo di beni strumentali di proprietà | |
|di quest'ultimo o ad esso riconducibili in | |
|qualunque forma, rese nei confronti di | |
|imprese che svolgono attività di trasporto e| |
|movimentazione di merci e prestazione di | |
|servizi di logistica. La disposizione del | |
|periodo precedente non si applica alle | |
|operazioni effettuate nei confronti di | |
|amministrazioni pubbliche e di altri enti e | |
|società di cui all'articolo 17-ter del | |
|presente decreto né alle agenzie per il | |
|lavoro di cui all'articolo 4 del decreto | |
|legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ». | |
+---------------------------------------------| |
|58. L'efficacia della disposizione di cui al | |
|comma 57 è subordinata al rilascio, da parte| |
|del Consiglio dell'Unione europea, | |
|dell'autorizzazione di una misura di deroga | |
|ai sensi dell'articolo 395 della direttiva | |
|2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre | |
|2006. | |
+---------------------------------------------| |
|59. In attesa della piena operatività delle | |
|disposizioni di cui alla | |
|lettera a-quinquies) del sesto comma | |
|dell'articolo 17 del decreto del Presidente | |
|della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, | |
|come sostituita dal comma 57 del presente | |
|articolo, per le prestazioni di servizi ivi | |
|previste, rese nei confronti di imprese che | |
|svolgono attività di trasporto e | |
|movimentazione di merci e prestazione di | |
|servizi di logistica, il prestatore e il | |
|committente possono optare affinchè il | |
|pagamento dell'imposta sul valore aggiunto | |
|sulle prestazioni rese sia effettuato dal | |
|committente in nome e per conto del | |
|prestatore, che è solidalmente responsabile | |
|dell'imposta dovuta. Nel caso di cui al primo| |
|periodo, la fattura è emessa ai sensi | |
|dell'articolo 21 del decreto del Presidente | |
|della Repubblica n. 633 del 1972 dal | |
|prestatore e l'imposta è versata dal | |
|committente ai sensi dell'articolo 17 del | |
|decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, | |
|senza possibilità di compensazione, entro il| |
|termine di cui all'articolo 18 del medesimo | |
|decreto legislativo, riferito al mese | |
|successivo alla data di emissione della | |
|fattura da parte del prestatore. | |
+---------------------------------------------| |
|60. L'opzione di cui al comma 59 ha durata | |
|triennale ed è comunicata dal committente | |
|all'Agenzia delle entrate con apposito | |
|modello approvato con provvedimento del | |
|direttore dell'Agenzia delle entrate e reso | |
|disponibile gratuitamente, in formato | |
|elettronico, nel sito internet istituzionale | |
|dell'Agenzia. | |
+---------------------------------------------| |
|61. L'esercizio dell'opzione di cui al comma | |
|59 si considera effettuato dalla data di | |
|trasmissione della comunicazione di cui al | |
|comma 60 all'Agenzia delle entrate. | |
+---------------------------------------------| |
|62. Nel caso in cui l'imposta risulti non | |
|dovuta, si applicano le disposizioni del | |
|comma 2 dell'articolo 30-ter del decreto del | |
|Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, | |
|n. 633, e il diritto al rimborso spetta al | |
|committente a condizione che esso dimostri | |
|l'effettivo versamento dell'imposta. Nei | |
|confronti del committente è applicabile la | |
|sanzione di cui all'articolo 6, comma | |
|9-bis.1, primo periodo, del decreto | |
|legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Al | |
|pagamento della sanzione è solidalmente | |
|tenuto il prestatore. | |
+---------------------------------------------| |
|63. Con provvedimento del direttore | |
|dell'Agenzia delle entrate sono individuati i| |
|termini e le modalità di attuazione dei | |
|commi da 57 a 62. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|64. Al numero 1-septies) della parte |Aliquota IVA ridotta |
|II-bis della tabella A annessa al decreto del|al 5 per cento per i |
|Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, |corsi di attività |
|n. 633, sono apportate le seguenti |alpinistica |
|modificazioni: | |
|a) dopo le parole: « attività sportiva | |
|invernale » sono inserite le seguenti: « e | |
|alpinistica »; | |
|b) la parola: « individuata » è sostituita | |
|dalle seguenti: « individuate, | |
|rispettivamente, »; | |
|c) dopo le parole: « Comitato Olimpico | |
|Nazionale Italiano » sono inserite le | |
|seguenti: « e dall'articolo 2, comma 1, | |
|lettera c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6,| |
|relativa all'ordinamento della professione di| |
|guida alpina ». | |
+---------------------------------------------| |
|65. Agli oneri derivanti dal comma 64, | |
|valutati in 100.000 euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2025, si provvede mediante | |
|corrispondente riduzione del Fondo di cui | |
|all'articolo 1, comma 200, della legge 23 | |
|dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai | |
|sensi del comma 884 del presente articolo. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|66. Nei casi di pagamenti effettuati |Pagamento effettuato |
|attraverso strumenti elettronici, diversi dai|con strumenti |
|bonifici, l'accredito degli importi |elettronici |
|giornalieri in favore del beneficiario | |
|avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo| |
|successivo alla ricezione degli ordini di | |
|pagamento, e in ogni caso con valuta il | |
|giorno della ricezione dell'ordine medesimo. | |
+---------------------------------------------| |
|67. I prestatori di servizi di pagamento si | |
|adeguano alla disposizione di cui al comma 66| |
|entro centottanta giorni dalla data di | |
|entrata in vigore della presente legge. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|68. All'articolo 8 del decreto legislativo 18|Esenzione |
|settembre 2024, n. 139, è aggiunto, in fine,|dall'imposta |
|il seguente comma: |ipotecaria di atti di|
|« 2-bis. Nei territori soggetti al sistema |cancellazione dal |
|tavolare di pubblicità immobiliare di cui al|libro fondiario di |
|regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli atti|diritti di usufrutto,|
|preordinati alla cancellazione di diritti di |uso o abitazione a |
|usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a |favore di persone |
|favore di persone decedute, sono esenti |decedute |
|dall'imposta ipotecaria. L'esenzione si | |
|applica a tutte le domande di cancellazione | |
|dei diritti di usufrutto, uso e abitazione | |
|per causa di morte pervenute agli uffici | |
|competenti successivamente alla data di | |
|entrata in vigore della presente disposizione| |
|aventi a oggetto diritti iscritti a favore di| |
|soggetti deceduti a decorrere dal 1° gennaio | |
|2025 ». | |
+---------------------------------------------| |
|69. Agli oneri derivanti dall'attuazione del | |
|comma 68, valutati in 500.000 euro annui a | |
|decorrere dall'anno 2025, si provvede | |
|mediante corrispondente riduzione del Fondo | |
|di cui all'articolo 1, comma 200, della legge| |
|23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato | |
|ai sensi del comma 884 del presente articolo.| |
+---------------------------------------------+---------------------+
|70. All'articolo 32 del decreto del |Esenzione |
|Presidente della Repubblica 29 settembre |dall'imposta |
|1973, n. 601, dopo il secondo comma è |ipotecaria per |
|aggiunto il seguente: |immobili di edilizia |
|« Sono altresì esenti da imposte ipotecarie |economica e popolare |
|gli atti di annotazione e di cancellazione |nella Provincia |
|nel libro fondiario di vincoli previsti |autonoma di Bolzano |
|dall'ordinamento dell'edilizia abitativa | |
|agevolata della provincia autonoma di | |
|Bolzano, nonché gli atti di annotazione e di| |
|cancellazione nel libro fondiario di vincoli | |
|per immobili convenzionati o riservati a | |
|residenti ai sensi della legge provinciale in| |
|materia urbanistica ». | |
+---------------------------------------------| |
|71. Agli oneri derivanti dall'attuazione del | |
|comma 70, valutati in euro 500.000 annui a | |
|decorrere dall'anno 2025, si provvede | |
|mediante corrispondente riduzione del Fondo | |
|di cui all'articolo 1, comma 200, della legge| |
|23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato | |
|ai sensi del comma 884 del presente articolo.| |
+---------------------------------------------+---------------------+
|72. All'articolo 35 del testo unico delle |Disposizioni in |
|disposizioni legislative concernenti le |materia di accise |
|imposte sulla produzione e sui consumi e |sulla birra |
|relative sanzioni penali e amministrative, di| |
|cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, | |
|n. 504, in materia di accertamento | |
|dell'accisa sulla birra, sono apportate le | |
|seguenti modificazioni: | |
|a) al comma 3-bis, secondo periodo, dopo le | |
|parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono | |
|inserite le seguenti: « nonché a decorrere | |
|dall'anno 2025 »; | |
|b) al comma 3-quater, alinea, le parole: « | |
|Limitatamente agli anni 2022 e 2023 » sono | |
|sostituite dalle seguenti: « Per gli anni | |
|2022 e 2023 nonché a decorrere dall'anno | |
|2025 ». | |
+---------------------------------------------| |
|73. Ai fini dell'applicazione delle aliquote | |
|ridotte di accisa previste dai commi 3-bis e | |
|3-quater dell'articolo 35 del testo unico di | |
|cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, | |
|n. 504, come modificati da ultimo dal comma | |
|72 del presente articolo, a decorrere | |
|dall'anno 2025 si applicano altresì le | |
|disposizioni del decreto del Ministro | |
|dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, | |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 | |
|del 14 giugno 2019, e del decreto del | |
|Ministro dell'economia e delle finanze 21 | |
|marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta | |
|Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|74. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto |Disposizioni per il |
|legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia|contrasto |
|di trasmissione telematica dei dati dei |all'evasione in |
|corrispettivi, è sostituito dal seguente: |materia di pagamenti |
|« 3. La memorizzazione elettronica e la |elettronici e di |
|trasmissione telematica di cui al comma 1 |interoperabilità |
|sono effettuate mediante strumenti |delle banche dati |
|tecnologici che garantiscano | |
|l'inalterabilità e la sicurezza dei dati | |
|nonché la piena integrazione e interazione | |
|del processo di registrazione dei | |
|corrispettivi con il processo di pagamento | |
|elettronico. A tale fine, lo | |
|strumento hardware o software mediante il | |
|quale sono accettati i pagamenti elettronici | |
|è sempre collegato allo strumento mediante | |
|il quale sono registrati e memorizzati, in | |
|modo puntuale, e trasmessi, in forma | |
|aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i| |
|dati dei pagamenti elettronici giornalieri ».| |
+---------------------------------------------| |
|75. All'articolo 11 del decreto legislativo | |
|18 dicembre 1997, n. 471, concernente | |
|sanzioni amministrative per violazioni in | |
|materia di imposte dirette e di imposta sul | |
|valore aggiunto, sono apportate le seguenti | |
|modificazioni: | |
|a) al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine,| |
|il seguente periodo: « Le disposizioni dei | |
|periodi precedenti si applicano anche nei | |
|casi di violazione degli obblighi di | |
|memorizzazione o trasmissione dei pagamenti | |
|elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, | |
|del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127| |
|»; | |
|b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il | |
|seguente periodo: « La sanzione di cui al | |
|primo periodo si applica anche nel caso di | |
|mancato collegamento dello | |
|strumento hardware o software mediante il | |
|quale sono accettati i pagamenti elettronici | |
|di cui all'articolo 2, comma 3, secondo | |
|periodo, del decreto legislativo 5 agosto | |
|2015, n. 127 ». | |
+---------------------------------------------| |
|76. All'articolo 12 del decreto legislativo | |
|18 dicembre 1997, n. 471, concernente | |
|sanzioni accessorie in materia di imposte | |
|dirette e di imposta sul valore aggiunto, | |
|sono apportate le seguenti modificazioni: | |
|a) al comma 2, ultimo periodo, le parole « | |
|commi 1, 1-bis e 2, » sono sostituite dalle | |
|seguenti: « commi 1, 1-bis, 2 e 3, »; | |
|b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il | |
|seguente periodo: « Le sanzioni di cui al | |
|primo e al secondo periodo si applicano anche| |
|nel caso di mancato collegamento dello | |
|strumento hardware o software mediante il | |
|quale sono accettati i pagamenti elettronici | |
|di cui all'articolo 2, comma 3, secondo | |
|periodo, del decreto legislativo 5 agosto | |
|2015, n. 127 ». | |
+---------------------------------------------| |
|77. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a | |
|76 si applicano a decorrere dal 1° gennaio | |
|2026. | |
+---------------------------------------------| |
|78. Con i provvedimenti di approvazione della| |
|modulistica fiscale adottati dal direttore | |
|dell'Agenzia delle entrate sono definite le | |
|modalità di indicazione del codice | |
|identificativo nazionale di cui all'articolo | |
|13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. | |
|145, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 15 dicembre 2023, n. 191, nelle | |
|dichiarazioni fiscali e nella certificazione | |
|unica. Il medesimo codice identificativo è | |
|indicato nelle comunicazioni di cui | |
|all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24| |
|aprile 2017, n. 50, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.| |
|96. | |
+---------------------------------------------| |
|79. All'articolo 13-ter, comma 11, del | |
|decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 15| |
|dicembre 2023, n. 191, concernente sanzioni | |
|per violazioni in materia di locazioni per | |
|finalità turistiche, locazioni brevi e | |
|attività turistico-ricettive, è aggiunto, | |
|in fine, il seguente periodo: « Ai fini del | |
|rafforzamento delle attività di analisi di | |
|cui al comma 12, i risultati dei controlli di| |
|cui al primo periodo sono comunicati anche | |
|alla direzione provinciale dell'Agenzia delle| |
|entrate territorialmente competente in base | |
|al domicilio fiscale del trasgressore ». | |
+---------------------------------------------| |
|80. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 | |
|agosto 2015, n. 127, in materia di | |
|memorizzazione delle fatture elettroniche, | |
|sono apportate le seguenti modificazioni: | |
|a) al comma 5-bis, dopo la lettera b) è | |
|aggiunta la seguente: | |
|« b-bis) dall'Agenzia delle dogane e dei | |
|monopoli per le attività di vigilanza e di | |
|controllo di cui all'articolo 18 del testo | |
|unico delle disposizioni legislative | |
|concernenti le imposte sulla produzione e sui| |
|consumi e relative sanzioni penali e | |
|amministrative, di cui al decreto legislativo| |
|26 ottobre 1995, n. 504 »; | |
|b) al comma 5-ter, le parole: « e l'Agenzia | |
|delle entrate » sono sostituite dalle | |
|seguenti: « , l'Agenzia delle entrate nonché| |
|l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|81. Al testo unico delle imposte sui redditi,|Misure in materia di |
|di cui al decreto del Presidente della |tracciabilità delle |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono |spese |
|apportate le seguenti modificazioni: | |
|a) all'articolo 51, comma 5, in materia di | |
|indennità per trasferte o missioni di | |
|lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, | |
|il seguente periodo: « I rimborsi delle spese| |
|per vitto, alloggio, viaggio e trasporto | |
|effettuati mediante autoservizi pubblici non | |
|di linea di cui all'articolo 1 della legge 15| |
|gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le | |
|missioni di cui al presente comma, non | |
|concorrono a formare il reddito se i | |
|pagamenti delle predette spese sono eseguiti | |
|con versamento bancario o postale ovvero | |
|mediante altri sistemi di pagamento previsti | |
|dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241 »; | |
|b) all'articolo 54, in materia di | |
|determinazione del reddito di lavoro | |
|autonomo, dopo il comma 6-bis è inserito il | |
|seguente: | |
|« 6-ter. Fermo restando quanto previsto ai | |
|commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni | |
|alberghiere, di somministrazione di alimenti | |
|e bevande nonché di viaggio e trasporto | |
|mediante autoservizi pubblici non di linea di| |
|cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio | |
|1992, n. 21, addebitate analiticamente al | |
|committente, nonché i rimborsi analitici | |
|relativi alle medesime spese, sostenute per | |
|le trasferte dei dipendenti ovvero | |
|corrisposti a lavoratori autonomi, sono | |
|deducibili se i pagamenti sono eseguiti con | |
|versamento bancario o postale ovvero mediante| |
|altri sistemi di pagamento previsti | |
|dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241 »; | |
|c) all'articolo 95, in materia di | |
|deducibilità delle spese per prestazioni di | |
|lavoro, dopo il comma 3 è inserito il | |
|seguente: | |
|« 3-bis. Le spese di vitto e alloggio e | |
|quelle per viaggio e trasporto mediante | |
|autoservizi pubblici non di linea di cui | |
|all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, | |
|n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi | |
|alle medesime spese, sostenute per le | |
|trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a| |
|lavoratori autonomi, sono deducibili nei | |
|limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i | |
|pagamenti sono eseguiti con versamento | |
|bancario o postale ovvero mediante altri | |
|sistemi di pagamento previsti dall'articolo | |
|23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. | |
|241 »; | |
|d) all'articolo 108, comma 2, in materia di | |
|deducibilità delle spese di rappresentanza, | |
|è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « | |
|Le spese di cui al presente comma sono | |
|deducibili se i pagamenti sono eseguiti con | |
|versamento bancario o postale ovvero mediante| |
|altri sistemi di pagamento previsti | |
|dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241 ». | |
+---------------------------------------------| |
|82. Le disposizioni di cui al comma 81 si | |
|applicano anche ai fini dell'imposta | |
|regionale sulle attività produttive, di cui | |
|al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. | |
|446. | |
+---------------------------------------------| |
|83. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 | |
|si applicano a decorrere dal periodo | |
|d'imposta successivo a quello in corso al 31 | |
|dicembre 2024. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|84. All'articolo 48-bis del decreto del |Ampliamento |
|Presidente della Repubblica 29 settembre |dell'obbligo per le |
|1973, n. 602, in materia di pagamenti delle |amministrazioni |
|pubbliche amministrazioni, dopo il comma 1 è|pubbliche di |
|inserito il seguente: |verificare se il |
|« 1-bis. Limitatamente alle somme dovute a |beneficiario di |
|titolo di stipendio, di salario o di altre |pagamenti è |
|indennità relative al rapporto di lavoro o |inadempiente |
|di impiego, comprese quelle dovute a causa di|all'obbligo di |
|licenziamento, le disposizioni di cui al |versamento derivante |
|comma 1 si applicano anche al pagamento di |dalla notifica di una|
|importi superiori a duemilacinquecento euro; |o più cartelle |
|in tal caso, i soggetti di cui al medesimo | |
|comma 1 verificano se il beneficiario è | |
|inadempiente all'obbligo di versamento | |
|derivante dalla notifica di una o più | |
|cartelle di pagamento per un ammontare | |
|complessivo pari almeno a cinquemila euro ». | |
+---------------------------------------------| |
|85. Le disposizioni di cui al comma 84 si | |
|applicano con riferimento ai pagamenti da | |
|effettuare a titolo di stipendio, di salario | |
|o di altre indennità relative al rapporto di| |
|lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a| |
|causa di licenziamento, a decorrere dal 1° | |
|gennaio 2026. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|86. Il comma 2 dell'articolo 38-bis del |Sottoscrizione |
|decreto del Presidente della Repubblica 29 |digitale processi |
|settembre 1973, n. 600, è sostituito dal |verbali |
|seguente: | |
|« 2. Con provvedimenti del direttore | |
|dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il | |
|Comandante generale della Guardia di finanza,| |
|è disciplinata la procedura di | |
|sottoscrizione dei processi verbali redatti | |
|nel corso e al termine delle attività | |
|amministrative di controllo fiscale in | |
|materia di imposte dirette e indirette, anche| |
|disponendo la possibilità che i | |
|verbalizzanti possano firmare digitalmente la| |
|copia informatica del documento | |
|preventivamente sottoscritto, anche in via | |
|analogica, dal contribuente. In caso di firma| |
|analogica del documento da parte del | |
|contribuente, i verbalizzanti attestano la | |
|conformità della copia informatica al | |
|documento analogico ai sensi dell'articolo 22| |
|del codice dell'amministrazione digitale, di | |
|cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. | |
|82 ». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|87. Per le comunicazioni relative a contratti|Misure in materia di |
|di assicurazione sulla vita, l'imposta di |versamento |
|bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, |dell'imposta di bollo|
|della tariffa allegata al decreto del |per i contratti di |
|Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, |assicurazione sulla |
|n. 642, è dovuta annualmente e il |vita |
|corrispondente ammontare è versato ogni | |
|anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di | |
|assicurazione con le modalità ordinarie | |
|previste dall'articolo 4 del decreto del | |
|Ministro dell'economia e delle finanze 24 | |
|maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta | |
|Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012. Resta | |
|fermo che l'ammontare corrispondente | |
|all'imposta di bollo versato annualmente | |
|dall'impresa di assicurazione è computato in| |
|diminuzione della prestazione erogata alla | |
|scadenza o al riscatto della polizza. | |
+---------------------------------------------| |
|88. Per i contratti di assicurazione sulla | |
|vita in corso al 1° gennaio 2025, l'ammontare| |
|corrispondente all'importo complessivo | |
|dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13,| |
|comma 2-ter, della tariffa allegata al | |
|decreto del Presidente della Repubblica 26 | |
|ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun | |
|anno fino al 2024, è versato per una quota | |
|pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025,| |
|per una quota pari al 20 per cento entro il | |
|30 giugno 2026, per una quota pari al 20 per | |
|cento entro il 30 giugno 2027 e per la | |
|restante quota del 10 per cento entro il 30 | |
|giugno 2028. Per le comunicazioni relative a | |
|contratti di assicurazione sulla vita, resta | |
|fermo che l'ammontare corrispondente | |
|all'imposta di bollo versato annualmente | |
|dall'impresa di assicurazione è computato in| |
|diminuzione della prestazione erogata alla | |
|scadenza o al riscatto della polizza. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|89. A fini di parità di trattamento |Disposizioni in |
|tributario fra tipologie omologhe di gioco |materia di gioco |
|pubblico raccolto a distanza, la |pubblico raccolto a |
|lettera a) del comma 1052 dell'articolo 1 |distanza, bingo e |
|della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in |scommesse ippiche |
|materia di imposta unica sui concorsi | |
|pronostici e sulle scommesse, si interpreta | |
|nel senso che l'importo del prelievo ivi | |
|previsto riguarda altresì i giochi di sorte | |
|a quota fissa e i giochi di carte organizzati| |
|in forma diversa dal torneo. | |
+---------------------------------------------| |
|90. All'articolo 1, comma 636, | |
|lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. | |
|147, in materia di concessioni per la | |
|raccolta del gioco del bingo, le parole da: «| |
|e il divieto di trasferimento » fino a: « | |
|Agenzia delle dogane e dei monopoli » sono | |
|sostituite dalle seguenti: « e il divieto di | |
|trasferimento dei locali per tutto il periodo| |
|della proroga, fatta eccezione per i | |
|concessionari che, versando | |
|nell'impossibilità di mantenere la | |
|disponibilità dei locali per cause di forza | |
|maggiore, per loro comprovata diseconomia o | |
|per fatti non imputabili al concessionario, | |
|si trasferiscono, previa favorevole | |
|valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei | |
|monopoli, in altro immobile di cui | |
|dispongono, situato nello stesso comune ad | |
|una distanza minima stradale di 1.000 metri | |
|dalla sala bingo più vicina ovvero in altro | |
|comune a una distanza minima stradale di | |
|30.000 metri dalla sala bingo più vicina ». | |
+---------------------------------------------| |
|91. All'articolo 10, comma 9-septies, del | |
|decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 26| |
|aprile 2012, n. 44, in materia di | |
|determinazione del montepremi per il gioco | |
|del bingo, è aggiunto, in fine, il seguente | |
|periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2025, | |
|il montepremi è fissato in una misura | |
|compresa tra il minimo del 70 per cento e il | |
|massimo del 71 per cento del prezzo di | |
|vendita delle cartelle ». | |
+---------------------------------------------| |
|92. A decorrere dal 1° gennaio 2025, | |
|l'imposta unica sui concorsi pronostici e | |
|sulle scommesse, di cui al decreto | |
|legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è | |
|stabilita: | |
|a) per i giochi di abilità a distanza con | |
|vincita in denaro, compresi i giochi di carte| |
|in modalità di torneo e i giochi di carte in| |
|modalità diversa dal torneo, nonché per i | |
|giochi di sorte a quota fissa e per il gioco | |
|del bingo a distanza, nella misura del 25,5 | |
|per cento delle somme che, in base al | |
|regolamento di gioco, non risultano | |
|restituite al giocatore; | |
|b) per le scommesse sportive a quota fissa, | |
|nelle misure del 20,5 per cento, se la | |
|raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 | |
|per cento, se la raccolta avviene a distanza,| |
|applicata sulla differenza tra le somme | |
|giocate e le vincite corrisposte; | |
|c) per le scommesse a quota fissa su eventi | |
|simulati, di cui all'articolo 1, comma 88, | |
|della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella | |
|misura del 24,5 per cento della raccolta al | |
|netto delle somme che, in base al regolamento| |
|di gioco, sono restituite in vincite al | |
|giocatore. | |
+---------------------------------------------| |
|93. Il prelievo sui prodotti di cui | |
|all'articolo 4, comma 3, del regolamento di | |
|cui al decreto del Presidente della | |
|Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui | |
|all'articolo 1, comma 1053, della legge 27 | |
|dicembre 2017, n. 205, è fissato, a | |
|decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, | |
|rispettivamente, del 20,5 per cento per le | |
|scommesse ippiche a quota fissa raccolte su | |
|rete fisica e del 24,5 per cento per quelle | |
|raccolte a distanza, applicato sulla | |
|differenza tra somme giocate e vincite | |
|corrisposte, ferma restando la ripartizione | |
|del prelievo conseguito ai sensi | |
|dell'articolo 1, comma 1051, secondo periodo,| |
|della medesima legge n. 205 del 2017. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|94. A decorrere dall'anno 2025 è effettuata |Estrazione |
|nella giornata di venerdì un'estrazione |settimanale |
|settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e|aggiuntiva per il |
|del Superenalotto. Se tale estrazione |Lotto e il |
|aggiuntiva ricorre in un giorno di festività|Superenalotto |
|riconosciuta agli effetti civili in tutto il | |
|territorio nazionale, l'estrazione è | |
|differita al primo giorno feriale successivo | |
|ovvero, in casi eccezionali, è anticipata al| |
|primo giorno feriale antecedente, con | |
|provvedimento del direttore dell'Agenzia | |
|delle dogane e dei monopoli, garantendo la | |
|continuità progressiva dei concorsi. | |
+---------------------------------------------| |
|95. In relazione a quanto disposto dal comma | |
|94, il Fondo per le emergenze nazionali di | |
|cui all'articolo 44 del codice della | |
|protezione civile, di cui al decreto | |
|legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è | |
|incrementato di 50 milioni di euro annui a | |
|decorrere dall'anno 2025. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|96. In considerazione dell'obiettivo del |Proroghe delle |
|riordino delle disposizioni vigenti in |concessioni di gioco |
|materia di giochi pubblici, di cui |in scadenza |
|all'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n.| |
|111, in considerazione della persistente | |
|mancata intesa con le regioni e con gli enti | |
|locali in ordine a un appropriato quadro | |
|regolatorio ed economico idoneo a | |
|identificare un corretto equilibrio | |
|finanziario delle concessioni in materia di | |
|distribuzione e raccolta del gioco pubblico, | |
|tenuto altresì conto delle dovute esigenze | |
|di continuità delle connesse entrate | |
|erariali, sono prorogate nei seguenti termini| |
|le concessioni in scadenza il 31 dicembre | |
|2024 in materia di raccolta del gioco del | |
|bingo, delle scommesse su eventi sia | |
|sportivi, anche ippici, sia non sportivi, | |
|compresi quelli simulati, nonché di | |
|realizzazione e conduzione delle reti di | |
|gestione telematica del gioco mediante | |
|apparecchi da divertimento e intrattenimento:| |
|a) le concessioni relative al gioco del bingo| |
|sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 | |
|dicembre 2026. Conseguentemente ciascun | |
|concessionario corrisponde l'importo di euro | |
|108.000 per ciascuna concessione e per | |
|ciascun anno di proroga, effettuando il | |
|versamento all'Agenzia delle dogane e dei | |
|monopoli in rate di pari importo entro il 31 | |
|gennaio e il 30 giugno sia dell'anno 2025 sia| |
|dell'anno 2026; | |
|b) le concessioni in materia di scommesse | |
|sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 | |
|dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri | |
|concessori dovuti sono versati all'Agenzia | |
|delle dogane e dei monopoli in due rate per | |
|ciascun anno di proroga, con scadenza il 30 | |
|aprile e il 31 ottobre sia dell'anno 2025 sia| |
|dell'anno 2026, e ammontano a euro 9.500 | |
|annui per diritto afferente ai punti di | |
|vendita aventi come attività principale la | |
|commercializzazione dei prodotti di gioco | |
|pubblici, compresi i punti di raccolta | |
|regolarizzati, e a euro 5.700 annui per ogni | |
|diritto afferente ai punti di vendita aventi | |
|come attività accessoria la | |
|commercializzazione dei prodotti di gioco | |
|pubblici. Con provvedimento del direttore | |
|dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono| |
|definite le garanzie economiche alla cui | |
|prestazione sono tenuti i concessionari, | |
|adeguate ai nuovi termini di scadenza delle | |
|concessioni e in grado di salvaguardare | |
|l'effettivo versamento degli oneri concessori| |
|dovuti; | |
|c) le concessioni per la realizzazione e la | |
|conduzione delle reti di gestione telematica | |
|del gioco mediante apparecchi da divertimento| |
|e intrattenimento di cui all'articolo 110, | |
|comma 6, del testo unico delle leggi di | |
|pubblica sicurezza, di cui al regio decreto | |
|18 giugno 1931, n. 773, sono prorogate a | |
|titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. | |
|Conseguentemente gli oneri concessori dovuti | |
|da ciascun concessionario sono versati | |
|all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro| |
|il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia| |
|dell'anno 2025 sia dell'anno 2026 e | |
|ammontano, quanto agli apparecchi di cui alla| |
|lettera a) del comma 6 del citato articolo | |
|110, a euro 120 per ciascun apparecchio e, | |
|quanto agli apparecchi di cui alla lettera b)| |
|del medesimo comma 6, a euro 4.000 per | |
|ciascun diritto, rispettivamente per i nulla | |
|osta posseduti da ciascun concessionario e | |
|per i diritti rilasciati a ciascun | |
|concessionario alla data del 31 dicembre | |
|2023. Con provvedimento del direttore | |
|dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono| |
|definite le garanzie economiche alla cui | |
|prestazione sono tenuti i concessionari, | |
|adeguate ai nuovi termini di scadenza delle | |
|concessioni e in grado di salvaguardare | |
|l'effettivo versamento degli oneri concessori| |
|dovuti. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|97. Nelle more della ratifica e dell'entrata |Disposizioni in |
|in vigore del Protocollo di modifica |materia di telelavoro|
|dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la |per i lavoratori |
|Confederazione svizzera relativo |frontalieri |
|all'imposizione dei lavoratori frontalieri, | |
|fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i | |
|lavoratori frontalieri, come definiti | |
|all'articolo 2, lettera b), del citato | |
|Accordo, compresi coloro che beneficiano del | |
|regime transitorio previsto dall'articolo 9 | |
|del medesimo Accordo, possono svolgere, nel | |
|periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la | |
|data di entrata in vigore del predetto | |
|Protocollo, fino al 25 per cento della loro | |
|attività di lavoro dipendente in modalità | |
|di telelavoro presso il proprio domicilio | |
|nello Stato di residenza senza che ciò | |
|comporti la perdita dello status di | |
|lavoratore frontaliere. Ai fini | |
|dell'applicazione dell'articolo 3 | |
|dell'Accordo, l'attività di lavoro | |
|dipendente svolta dal lavoratore frontaliere | |
|in modalità di telelavoro presso il proprio | |
|domicilio nello Stato di residenza, fino al | |
|massimo del 25 per cento del tempo di lavoro,| |
|si considera effettuata presso il datore di | |
|lavoro nell'altro Stato contraente. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|98. Le disposizioni dell'articolo 51, comma |Disposizioni in |
|8-bis, del testo unico delle imposte sui |materia di redditi di|
|redditi, di cui al decreto del Presidente |lavoro dipendente |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si|prestato all'estero |
|interpretano nel senso che sono compresi | |
|nella loro applicazione anche i redditi di | |
|lavoro dipendente prestato all'estero in via | |
|continuativa e come oggetto esclusivo del | |
|rapporto dai dipendenti che, nell'arco di | |
|dodici mesi, soggiornano nello Stato estero | |
|per un periodo superiore a 183 giorni | |
|ritornando in Italia al proprio domicilio una| |
|volta alla settimana. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|99. A seguito dell'istituzione di un apposito|Contributo destinato |
|fondo nello stato di previsione del Ministero|ai comuni italiani di|
|dell'economia e delle finanze a decorrere |frontiera |
|dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 10, | |
|comma 3, della legge 13 giugno 2023, n. 83, | |
|una quota del contributo statale di cui ai | |
|commi 1 e 2 del medesimo articolo 10 compete | |
|anche ai comuni italiani di frontiera | |
|indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 9 | |
|agosto 2024, n. 113, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.| |
|143. La quota del contributo statale di cui | |
|al primo periodo è calcolata sulla base di | |
|criteri da individuare con il decreto di cui | |
|all'articolo 10, comma 5, della citata legge | |
|n. 83 del 2023. Non è dovuto alcun | |
|contributo statale per le annualità | |
|antecedenti a quella di istituzione del fondo| |
|di cui al citato articolo 10, comma 3, della | |
|legge n. 83 del 2023. | |
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|100. Al primo periodo del comma 238 |Compartecipazione al |
|dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023,|SSN di alcune |
|n. 213, dopo le parole: « di 200 euro per |categorie di soggetti|
|ogni mese lavorato, » sono inserite le |che lavorano in |
|seguenti: « raddoppiabili in caso di omesso |Svizzera |
|pagamento o comunicazione, ». | |
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