LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197

Ripubblicazione del testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022). (23A00141)

art. 1 (commi 1-100)

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

=====================================================================
| Testo | Glosse |
+=============================================+=====================+
|1. I livelli massimi del saldo netto da |Risultati |
|finanziare, in termini di competenza e di |differenziali del |
|cassa, e del ricorso al mercato finanziario, |bilancio dello Stato.|
|in termini di competenza, di cui all'articolo| |
|21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 | |
|dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, | |
|2024 e 2025, sono indicati nell'allegato 1 | |
|annesso alla presente legge. I livelli del | |
|ricorso al mercato si intendono al netto | |
|delle operazioni effettuate al fine di | |
|rimborsare prima della scadenza o di | |
|ristrutturare passività preesistenti con | |
|ammortamento a carico dello Stato. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|2. Alle imprese a forte consumo di energia |Credito d'imposta per|
|elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 |le imprese |
|pubblicato dalla Cassa per i servizi |energivore. |
|energetici e ambientali ai sensi del decreto | |
|del Ministro dello sviluppo economico 21 | |
|dicembre 2017, della cui adozione è stata | |
|data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale | |
|della Repubblica italiana n. 300 del 27 | |
|dicembre 2017, i cui costi per kWh della | |
|componente energia elettrica, calcolati sulla| |
|base della media del quarto trimestre | |
|dell'anno 2022 e al netto delle imposte e | |
|degli eventuali sussidi, hanno subito un | |
|incremento superiore al 30 per cento rispetto| |
|al medesimo periodo dell'anno 2019, anche | |
|tenuto conto di eventuali contratti di | |
|fornitura di durata stipulati dall'impresa, | |
|è riconosciuto, a parziale compensazione dei| |
|maggiori oneri sostenuti, un contributo | |
|straordinario, sotto forma di credito | |
|d'imposta, in misura pari al 45 per cento | |
|delle spese sostenute per la componente | |
|energetica acquistata ed effettivamente | |
|utilizzata nel primo trimestre dell'anno | |
|2023. Il credito d'imposta è riconosciuto | |
|anche in relazione alla spesa per l'energia | |
|elettrica prodotta dalle imprese di cui al | |
|primo periodo e dalle stesse autoconsumata | |
|nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal | |
|caso l'incremento del costo per kWh di | |
|energia elettrica prodotta e autoconsumata è| |
|calcolato con riferimento alla variazione del| |
|prezzo unitario dei combustibili acquistati e| |
|utilizzati dall'impresa per la produzione | |
|della medesima energia elettrica e il credito| |
|di imposta è determinato con riguardo al | |
|prezzo convenzionale dell'energia elettrica, | |
|pari alla media, relativa al primo trimestre | |
|dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale | |
|dell'energia elettrica. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|3. Alle imprese dotate di contatori di |Credito d'imposta per|
|energia elettrica di potenza disponibile pari|imprese dotate di |
|o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a|contatori di energia |
|forte consumo di energia elettrica di cui al |elettrica di potenza |
|comma 2, è riconosciuto, a parziale |disponibile pari o |
|compensazione dei maggiori oneri |superiore a 4,5 kW. |
|effettivamente sostenuti per l'acquisto della| |
|componente energia, un contributo | |
|straordinario, sotto forma di credito | |
|d'imposta, in misura pari al 35 per cento | |
|della spesa sostenuta per la componente | |
|energetica acquistata ed effettivamente | |
|utilizzata nel primo trimestre dell'anno | |
|2023, comprovato mediante le relative fatture| |
|d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, | |
|calcolato sulla base della media riferita al | |
|quarto trimestre dell'anno 2022, al netto | |
|delle imposte e degli eventuali sussidi, | |
|abbia subito un incremento del costo per kWh | |
|superiore al 30 per cento del corrispondente | |
|prezzo medio riferito al medesimo trimestre | |
|dell'anno 2019. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|4. Alle imprese a forte consumo di gas |Credito d'imposta per|
|naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 |le imprese gasivore. |
|pubblicato dalla Cassa per i servizi | |
|energetici e ambientali ai sensi del decreto | |
|del Ministro della transizione ecologica n. | |
|541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione | |
|è stata data comunicazione nella Gazzetta | |
|Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, è | |
|riconosciuto, a parziale compensazione dei | |
|maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del | |
|gas naturale, un contributo straordinario, | |
|sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 | |
|per cento della spesa sostenuta per | |
|l'acquisto del medesimo gas, consumato nel | |
|primo trimestre solare dell'anno 2023, per | |
|usi energetici diversi dagli usi | |
|termoelettrici, qualora il prezzo di | |
|riferimento del gas naturale, calcolato come | |
|media, riferita al quarto trimestre dell'anno| |
|2022, dei prezzi di riferimento del mercato | |
|infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal | |
|Gestore dei mercati energetici, abbia subito | |
|un incremento superiore al 30 per cento del | |
|corrispondente prezzo medio riferito al | |
|medesimo trimestre dell'anno 2019. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|5. Alle imprese diverse da quelle a forte |Credito d'imposta per|
|consumo di gas naturale di cui al comma 4, è|l'acquisto di gas |
|riconosciuto, a parziale compensazione dei |naturale da parte di |
|maggiori oneri effettivamente sostenuti per |imprese non gasivore.|
|l'acquisto del gas naturale, un contributo | |
|straordinario, sotto forma di credito | |
|d'imposta, pari al 45 per cento della spesa | |
|sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, | |
|consumato nel primo trimestre solare | |
|dell'anno 2023, per usi energetici diversi | |
|dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo | |
|di riferimento del gas naturale, calcolato | |
|come media, riferita al quarto trimestre | |
|dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del| |
|mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati | |
|dal Gestore dei mercati energetici, abbia | |
|subito un incremento superiore al 30 per | |
|cento del corrispondente prezzo medio | |
|riferito al medesimo trimestre dell'anno | |
|2019. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|6. Ai fini della fruizione dei contributi |Obblighi informativi |
|straordinari, sotto forma di credito |a carico del |
|d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove |venditore di energia |
|l'impresa destinataria del contributo si |elettrica o di gas |
|rifornisca di energia elettrica o di gas |naturale. |
|naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022| |
|e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo | |
|stesso venditore da cui si riforniva nel | |
|quarto trimestre dell'anno 2019, il | |
|venditore, entro sessanta giorni dalla | |
|scadenza del periodo per il quale spetta il | |
|credito d'imposta, invia al proprio cliente, | |
|su sua richiesta, una comunicazione nella | |
|quale sono riportati il calcolo | |
|dell'incremento di costo della componente | |
|energetica e l'ammontare del credito | |
|d'imposta spettante per il primo trimestre | |
|dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione | |
|per energia, reti e ambiente (ARERA), entro | |
|dieci giorni dalla data di entrata in vigore | |
|della presente legge, definisce il contenuto | |
|della predetta comunicazione e le sanzioni | |
|applicabili in caso di mancata ottemperanza | |
|da parte del venditore. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a|Termine di utilizzo |
|5 del presente articolo sono utilizzabili |dei crediti d'imposta|
|esclusivamente in compensazione ai sensi |in materia di |
|dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 |energia. |
|luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 | |
|dicembre 2023. Non si applicano i limiti di | |
|cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 | |
|dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 | |
|della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I | |
|crediti d'imposta non concorrono alla | |
|formazione del reddito d'impresa né della | |
|base imponibile dell'imposta regionale sulle | |
|attività produttive e non rilevano ai fini | |
|del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, | |
|comma 5, del testo unico delle imposte sui | |
|redditi, di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I | |
|crediti d'imposta sono cumulabili con altre | |
|agevolazioni che abbiano ad oggetto i | |
|medesimi costi, a condizione che tale cumulo,| |
|tenuto conto anche della non concorrenza alla| |
|formazione del reddito e della base | |
|imponibile dell'imposta regionale sulle | |
|attività produttive, non porti al | |
|superamento del costo sostenuto. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a|Criteri e modalità |
|5 sono cedibili, solo per intero, dalle |di cessione dei |
|imprese beneficiarie ad altri soggetti, |crediti d'imposta in |
|compresi gli istituti di credito e gli altri |materia di energia. |
|intermediari finanziari, senza facoltà di | |
|successiva cessione, fatta salva la | |
|possibilità di due ulteriori cessioni solo | |
|se effettuate in favore di banche e | |
|intermediari finanziari iscritti all'albo | |
|previsto dall'articolo 106 del testo unico | |
|delle leggi in materia bancaria e creditizia,| |
|di cui al decreto legislativo 1° settembre | |
|1993, n. 385, di società appartenenti a un | |
|gruppo bancario iscritto all'albo di cui | |
|all'articolo 64 del citato testo unico di cui| |
|al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero| |
|di imprese di assicurazione autorizzate ad | |
|operare in Italia ai sensi del codice delle | |
|assicurazioni private, di cui al decreto | |
|legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma | |
|restando l'applicazione delle disposizioni | |
|dell'articolo 122-bis, comma 4, del | |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17| |
|luglio 2020, n. 77, per ogni cessione | |
|intercorrente tra i predetti soggetti, anche | |
|successiva alla prima. I contratti di | |
|cessione conclusi in violazione del primo | |
|periodo sono nulli. In caso di cessione dei | |
|crediti d'imposta, le imprese beneficiarie | |
|richiedono il visto di conformità dei dati | |
|relativi alla documentazione che attesta la | |
|sussistenza dei presupposti che danno diritto| |
|ai crediti d'imposta. Il visto di conformità| |
|è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del | |
|decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, | |
|dai soggetti indicati all'articolo 3, comma | |
|3, lettere a) e b), del regolamento recante | |
|modalità per la presentazione delle | |
|dichiarazioni relative alle imposte sui | |
|redditi, all'imposta regionale sulle | |
|attività produttive e all'imposta sul valore| |
|aggiunto, di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e | |
|dai responsabili dell'assistenza fiscale dei | |
|centri costituiti dai soggetti di cui | |
|all'articolo 32 del citato decreto | |
|legislativo n. 241 del 1997. I crediti | |
|d'imposta sono usufruiti dal cessionario con | |
|le stesse modalità con le quali sarebbero | |
|stati utilizzati dal soggetto cedente e | |
|comunque entro la medesima data del 31 | |
|dicembre 2023. Le modalità attuative delle | |
|disposizioni relative alla cessione e alla | |
|tracciabilità dei crediti d'imposta, da | |
|effettuarsi in via telematica, anche | |
|avvalendosi dei soggetti previsti | |
|dall'articolo 3, comma 3, del citato | |
|regolamento di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica n. 322 del 1998, sono | |
|definite con provvedimento del direttore | |
|dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le | |
|disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, | |
|in quanto compatibili, quelle dell'articolo | |
|121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge| |
|n. 34 del 2020. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|9. Il Ministero dell'economia e delle finanze|Monitoraggio |
|effettua il monitoraggio delle fruizioni dei |fruizione crediti di |
|crediti d'imposta di cui commi da 2 a 5, ai |imposta. |
|fini di quanto previsto dall'articolo 17, | |
|comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. | |
|196. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|10. All'articolo 119 del decreto-legge 19 |Detrazione 110 per |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con |cento -Superbonus per|
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.|l'installazione di |
|77, sono apportate le seguenti modificazioni:|impianti solari |
| a) dopo il comma 7 è aggiunto il |fotovoltaici |
|seguente: |realizzata da ONLUS, |
| «7-bis. La detrazione di cui al comma 5 |anche in aree o |
|spetta, nei limiti ivi previsti, anche per |strutture non |
|gli interventi realizzati dai soggetti di cui|pertinenziali. |
|al comma 9, lettera d-bis), in aree o | |
|strutture non pertinenziali, anche di | |
|proprietà di terzi, diversi dagli immobili | |
|ove sono realizzati gli interventi previsti | |
|ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi | |
|siano situati all'interno di centri storici | |
|soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, | |
|comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142,| |
|comma 1, del codice dei beni culturali e del | |
|paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 | |
|gennaio 2004, n. 42»; | |
| b) al comma 16-ter è aggiunto il seguente| |
|periodo: «Fermo restando quanto previsto dal | |
|comma 10-bis, per gli interventi ivi | |
|contemplati il presente comma si applica fino| |
|alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 | |
|per cento delle spese sostenute». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|11. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei|Azzeramento degli |
|prezzi nel settore elettrico, l'ARERA |oneri generali di |
|provvede ad annullare, per il primo trimestre|sistema nel settore |
|dell'anno 2023, le aliquote relative agli |elettrico per il |
|oneri generali di sistema elettrico applicate|primo trimestre 2023.|
|alle utenze domestiche e alle utenze non | |
|domestiche in bassa tensione, per altri usi, | |
|con potenza disponibile fino a 16,5 kW. | |
+---------------------------------------------+ |
|12. Per le finalità di cui al comma 11, un | |
|importo pari a 963 milioni di euro per l'anno| |
|2023 è trasferito alla Cassa per i servizi | |
|energetici e ambientali entro il 28 febbraio | |
|2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
| 13. In deroga a quanto previsto dal decreto|Proroga della |
|del Presidente della Repubblica 26 ottobre |riduzione della |
|1972, n. 633, le somministrazioni di gas |aliquota IVA al 5 per|
|metano usato per combustione per usi civili e|cento sulle |
|industriali, di cui all'articolo 26, comma 1,|somministrazioni di |
|del testo unico delle disposizioni |gas metano usato per |
|legislative concernenti le imposte sulla |combustione per usi |
|produzione e sui consumi e relative sanzioni |civili e industriali |
|penali e amministrative, di cui al decreto |contabilizzate nelle |
|legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, |fatture emesse per i |
|contabilizzate nelle fatture emesse per i |consumi stimati o |
|consumi stimati o effettivi dei mesi di |effettivi dei mesi di|
|gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 sono|gennaio, febbraio e |
|assoggettate all'aliquota IVA del 5 per |marzo 2023. |
|cento. Qualora le somministrazioni di cui al | |
|primo periodo siano contabilizzate sulla base| |
|di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per | |
|cento si applica anche alla differenza | |
|derivante dagli importi ricalcolati sulla | |
|base dei consumi effettivi riferibili, anche | |
|percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio| |
|e marzo dell'anno 2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|14. Le disposizioni del comma 13 si applicano|Riduzione |
|anche alle somministrazioni di energia |dell'aliquota IVA al |
|termica prodotta con gas metano in esecuzione|5 per cento sulle |
|di un contratto servizio energia di cui |somministrazioni di |
|all'articolo 16, comma 4, del decreto |energia termica |
|legislativo 30 maggio 2008, n. 115, |prodotta con gas |
|contabilizzate per i consumi stimati o |metano. |
|effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio | |
|2023 al 31 marzo 2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|15. Al fine di contenere, per il primo |Riduzione degli oneri|
|trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli |generali di sistema |
|aumenti dei prezzi nel settore del gas |nel settore del gas |
|naturale, l'ARERA fissa una componente |per il primo |
|negativa degli oneri generali di sistema per |trimestre 2023. |
|il settore del gas naturale per gli scaglioni| |
|di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, | |
|fino a concorrenza dell'importo di 3.043 | |
|milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di | |
|tutte le altre aliquote di tali oneri per un | |
|valore pari a 500 milioni di euro. Per le | |
|finalità della presente disposizione è | |
|autorizzata la spesa di 3.543 milioni di | |
|euro, da trasferire alla Cassa per i servizi | |
|energetici e ambientali in due versamenti di | |
|1.200 milioni di euro rispettivamente entro | |
|il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un | |
|versamento di 1.143 milioni di euro entro il | |
|31 maggio 2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|16. In deroga alle disposizioni del decreto |Riduzione |
|del Presidente della Repubblica 26 ottobre |dell'aliquota IVA al |
|1972, n. 633, le forniture di servizi di |5 per cento alle |
|teleriscaldamento, contabilizzate nelle |forniture di servizi |
|fatture emesse per i consumi stimati o |di teleriscaldamento.|
|effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e | |
|marzo dell'anno 2023, sono assoggettate | |
|all'imposta sul valore aggiunto con | |
|l'aliquota del 5 per cento. Qualora le | |
|forniture di cui al primo periodo siano | |
|contabilizzate sulla base di consumi stimati,| |
|l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto | |
|del 5 per cento si applica anche alla | |
|differenza derivante dagli importi | |
|ricalcolati sulla base dei consumi effettivi | |
|riferibili, anche percentualmente, ai mesi di| |
|gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con| |
|provvedimento del direttore dell'Agenzia | |
|delle entrate, sentita l'Autorità di | |
|regolazione per energia, reti e ambiente, da | |
|emanare entro il 28 febbraio 2023, sono | |
|determinate le modalità di attuazione del | |
|presente comma. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|17. Per l'anno 2023, sono ammessi alle |Requisiti di accesso |
|agevolazioni relative alle tariffe per la |ai bonus sociali nel |
|fornitura di energia elettrica riconosciute |settore elettrico e |
|ai clienti domestici economicamente |in quello del gas con|
|svantaggiati, di cui al decreto del Ministro |riferimento ai |
|dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, |clienti domestici |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del|economicamente |
|18 febbraio 2008, e alla compensazione per la|svantaggiati. |
|fornitura di gas naturale di cui all'articolo| |
|3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre | |
|2008, n. 185, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei | |
|famigliari con un indicatore della situazione| |
|economica equivalente (ISEE) valido nel corso| |
|dell'anno 2023 fino a 15.000 euro. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|18. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le|Rideterminazione da |
|agevolazioni relative alle tariffe per la |parte di Autorità di|
|fornitura di energia elettrica riconosciute |Regolazione per |
|ai clienti domestici economicamente |Energia Reti e |
|svantaggiati e ai clienti domestici in gravi |Ambiente delle |
|condizioni di salute, di cui al citato |agevolazioni relative|
|decreto del Ministro dello sviluppo economico|alle tariffe per la |
|28 dicembre 2007, nonché la compensazione |fornitura di energia |
|per la fornitura di gas naturale, di cui |elettrica |
|all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29|riconosciute ai |
|novembre 2008, n. 185, convertito, con |clienti domestici |
|modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, |economicamente |
|n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400|svantaggiati o in |
|milioni di euro complessivamente tra |gravi condizioni di |
|elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. |salute e della |
|La suddetta delibera ridetermina le |compensazione per la |
|agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo|fornitura di gas |
|conto del valore dell'ISEE stabilito |naturale. |
|dall'articolo 1, comma 3, del decreto del | |
|Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre| |
|2016, della cui adozione è stata data | |
|comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12 | |
|del 16 gennaio 2017, come modificato | |
|dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge | |
|21 marzo 2022, n. 21, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.| |
|51, e, in particolare, della necessità di | |
|determinare risparmi più elevati per le | |
|famiglie con valori di ISEE di cui al primo | |
|periodo. | |
+---------------------------------------------+ |
|19. Per le finalità di cui ai commi 17 e 18,| |
|un importo pari a 2.515 milioni di euro è | |
|trasferito alla Cassa per i servizi | |
|energetici e ambientali entro il 31 marzo | |
|2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|20. In prima attuazione, in coerenza con |Fiscalizzazione degli|
|l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, |oneri generali di |
|componente 2, gli oneri nucleari coperti |sistema impropri - |
|tramite il conto per il finanziamento delle |attuazione obiettivo |
|attività nucleari residue, di cui |M1C2-7 PNRR. |
|all'articolo 42 dell'allegato A alla | |
|deliberazione dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, | |
|del 1° giugno 2021, e il conto per il | |
|finanziamento delle misure di compensazione | |
|territoriale, di cui all'articolo 51 della | |
|medesima deliberazione, non sono più | |
|soggetti all'obbligo di riscossione da parte | |
|dei fornitori. A decorrere dall'anno 2023 le | |
|relative misure sono adottate nel limite | |
|delle risorse di cui al comma 22. Entro il 30| |
|giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio | |
|delle proprie funzioni e competenze in | |
|relazione alla definizione dei criteri di | |
|efficienza economica nello svolgimento delle | |
|attività connesse al decomissioning delle | |
|centrali elettronucleari dismesse, alla | |
|chiusura del ciclo del combustibile e alle | |
|attività connesse e conseguenti, comunica al| |
|Ministero dell'economia e delle finanze e al | |
|Ministero dell'ambiente e della sicurezza | |
|energetica l'aggiornamento del piano delle | |
|attività, anche ai fini delle eventuali | |
|rimodulazioni finanziarie. | |
+---------------------------------------------+ |
|21. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge | |
|30 dicembre 2004, n. 311, e il comma 493 | |
|dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,| |
|n. 266, sono abrogati. | |
+---------------------------------------------+ |
|22. Per le finalità di cui al comma 20 è | |
|autorizzata la spesa di 400 milioni di euro | |
|annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni| |
|di euro annui destinati alle misure di | |
|compensazione di cui all'articolo 4, comma | |
|1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.| |
|314, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse | |
|sono trasferite alla Cassa per i servizi | |
|energetici e ambientali entro il 28 febbraio | |
|di ciascun anno. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|23. Entro il 30 settembre 2023, l'ARERA |Proposte Autorità di|
|formula proposte e relative stime per |Regolazione per |
|l'estensione di quanto previsto al comma 20 |Energia Reti e |
|ad altre tipologie di oneri generali di |Ambiente per |
|sistema. |estendere la |
| |fiscalizzazione ad |
| |altre tipologie di |
| |oneri generali di |
| |sistema. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|24. È istituito nello stato di previsione |Fondo per il |
|del Ministero dell'ambiente e della sicurezza|contenimento delle |
|energetica un fondo con una dotazione di 220 |conseguenze derivanti|
|milioni di euro per l'anno 2023, da destinare|agli utenti finali |
|al contenimento delle conseguenze derivanti |dagli aumenti dei |
|agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi |prezzi nel settore |
|nel settore del gas naturale. Le risorse sono|del gas naturale. |
|trasferite alla Cassa per i servizi | |
|energetici e ambientali, previa comunicazione| |
|dell'effettivo fabbisogno da parte | |
|dell'ARERA. Eventuali risorse residue sono | |
|destinate alla riduzione, nell'anno 2023, | |
|degli oneri generali di sistema per il | |
|settore del gas naturale. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|25. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti |Sospensione dei |
|di interruzione della fornitura del gas |procedimenti di |
|naturale per i clienti finali direttamente |interruzione della |
|allacciati alla rete di trasporto del gas |fornitura di gas |
|naturale possono essere sospesi fino al 31 |naturale per i |
|gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di |clienti finali |
|euro, da trasferire alla Cassa per i servizi |direttamente |
|energetici e ambientali entro il 15 febbraio |allacciati alla rete |
|2023, nel limite dell'effettivo fabbisogno. |di trasporto del gas |
| |naturale. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|26. Al fine della compensazione finanziaria |Compensazione |
|derivante dal riconoscimento dei costi |finanziaria derivante|
|sostenuti dal responsabile del bilanciamento |dal riconoscimento |
|del gas naturale per il servizio di |dei costi sostenuti |
|riempimento di ultima istanza dello |dal responsabile del |
|stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA |bilanciamento del gas|
|n. 274/2022/R/gas, del 24 giugno 2022, è |naturale. |
|autorizzata la spesa di 350 milioni di euro | |
|per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite | |
|alla Cassa per i servizi energetici e | |
|ambientali, previa comunicazione, da parte | |
|dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno | |
|derivante dalla vendita da parte del | |
|responsabile del bilanciamento, nel limite | |
|delle risorse autorizzate ai sensi del | |
|presente comma. Eventuali risorse residue | |
|sono destinate alla riduzione, nell'anno | |
|2023, degli oneri generali di sistema per il | |
|settore del gas naturale. | |
+---------------------------------------------+ |
|27. Al fine della compensazione finanziaria | |
|derivante dal riconoscimento dei costi | |
|sostenuti dal responsabile del bilanciamento | |
|del gas naturale per l'esecuzione del premio | |
|giacenza e del contratto per differenze a due| |
|vie, di cui alle delibere dell'ARERA n. | |
|165/2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e | |
|189/2022/R/gas, del 27 aprile 2022, è | |
|autorizzata la spesa di 452 milioni di euro | |
|per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite | |
|alla Cassa per i servizi energetici e | |
|ambientali, previa comunicazione, da parte | |
|dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno degli | |
|importi netti da riconoscere agli utenti, nel| |
|limite delle risorse autorizzate ai sensi del| |
|presente comma. Eventuali risorse residue | |
|sono destinate alla riduzione, nell'anno | |
|2023, degli oneri generali di sistema per il | |
|settore del gas naturale. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|28. Entro trenta giorni dalla data di entrata|Individuazione di |
|in vigore della presente legge, il Ministro |intermediari |
|dell'economia e delle finanze e il Ministro |finanziari abilitati |
|dell'ambiente e della sicurezza energetica |per adottare pratiche|
|procedono all'individuazione di uno o più |volte a facilitare la|
|intermediari finanziari abilitati perché, |liquidità e |
|con apposita convenzione, nel limite di spesa|assicurare la |
|di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023,|fluidità dei mercati|
|2024 e 2025, da iscrivere nello stato di |finanziari nei quali |
|previsione del Ministero dell'economia e |si determina il |
|delle finanze, nel rispetto della disciplina |valore di riferimento|
|pertinente in tema di mercati finanziari, |del prezzo del gas. |
|siano adottate pratiche volte a facilitare la| |
|liquidità e assicurare la fluidità dei | |
|mercati finanziari nei quali si determina il | |
|valore di riferimento del prezzo del gas, | |
|anche attraverso esposizione in maniera | |
|continuativa di proposte impegnative di | |
|acquisto e vendita su quantità minime di | |
|titoli rappresentativi di forniture, ovvero | |
|attraverso ogni altra pratica di mercato | |
|consentita volta a garantire maggiore | |
|liquidità del mercato, consentendo di | |
|stabilizzare il prezzo in un contesto di alta| |
|volatilità. Ai fini dell'attuazione del | |
|presente comma è autorizzata la spesa di | |
|500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, | |
|2024 e 2025. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|29. Per garantire la continuità dei servizi |Contributo |
|erogati è riconosciuto agli enti locali un |straordinario a |
|contributo straordinario. A tal fine, è |favore degli enti |
|istituito nello stato di previsione del |locali per |
|Ministero dell'interno un fondo con una |fronteggiare le |
|dotazione di 400 milioni di euro per l'anno |maggiori spese |
|2023, da destinare per 350 milioni di euro in|derivanti dagli |
|favore dei comuni e per 50 milioni di euro in|aumenti dei prezzi di|
|favore delle città metropolitane e delle |gas ed energia. |
|province. Alla ripartizione del fondo tra gli| |
|enti interessati si provvede con decreto del | |
|Ministro dell'interno, di concerto con il | |
|Ministro dell'economia e delle finanze e con | |
|il Ministro per gli affari regionali e le | |
|autonomie, previa intesa in sede di | |
|Conferenza Stato-città ed autonomie locali, | |
|da adottare entro il 31 marzo 2023, in | |
|relazione alla spesa per utenze di energia | |
|elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto| |
|dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema | |
|informativo delle operazioni degli enti | |
|pubblici. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|30. In attuazione del regolamento (UE) |Attuazione del |
|2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, |Regolamento (UE) |
|a decorrere dal 1° dicembre 2022 fino al 30 |2022/1854 del |
|giugno 2023, è applicato un tetto sui ricavi|Consiglio del 6 |
|di mercato ottenuti dalla produzione |ottobre 2022, |
|dell'energia elettrica, attraverso un |relativo a un |
|meccanismo di compensazione a una via, in |intervento di |
|riferimento all'energia elettrica immessa in |emergenza per far |
|rete da: |fronte ai prezzi |
| a) impianti a fonti rinnovabili non |elevati dell'energia.|
|rientranti nell'ambito di applicazione | |
|dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 | |
|gennaio 2022, n. 4, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. | |
|25; | |
| b) impianti alimentati da fonti non | |
|rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, | |
|del regolamento (UE) 2022/1854. | |
+---------------------------------------------+ |
|31. Il tetto sui ricavi si applica a | |
|qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di| |
|energia elettrica generata dagli impianti di | |
|cui al comma 30 e, ove presenti, degli | |
|intermediari che partecipano ai mercati | |
|all'ingrosso dell'energia elettrica per conto| |
|dei produttori medesimi, indipendentemente | |
|dall'orizzonte temporale del mercato in cui | |
|ha luogo l'operazione che genera il ricavo e | |
|dal fatto che l'energia elettrica sia | |
|negoziata bilateralmente o in un mercato | |
|centralizzato | |
+---------------------------------------------+ |
|32. Per le finalità di cui al comma 30, il | |
|Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. | |
|(GSE) calcola la differenza tra i valori di | |
|cui alle seguenti lettere a) e b): | |
| a) un prezzo di riferimento pari a 180 | |
|euro per MWh ovvero, per le fonti con costi | |
|di generazione superiori al predetto prezzo, | |
|a un valore per tecnologia stabilito secondo | |
|criteri definiti dall'ARERA nell'ambito dei | |
|provvedimenti di cui al comma 35, tenuto | |
|conto dei costi di investimento e di | |
|esercizio e di un'equa remunerazione degli | |
|investimenti. A tal fine, nel caso di | |
|impianti incentivati con meccanismi a una via| |
|diversi da quelli sostitutivi dei certificati| |
|verdi, il prezzo di riferimento è pari al | |
|valore massimo tra l'importo di 180 euro per | |
|MWh e la tariffa spettante; | |
| b) un prezzo di mercato pari alla media | |
|mensile del prezzo zonale orario di mercato, | |
|calcolata quale media ponderata per gli | |
|impianti non programmabili, sulla base del | |
|profilo di produzione del singolo impianto, e| |
|quale media aritmetica per gli impianti | |
|programmabili, ovvero, per i contratti di | |
|fornitura stipulati prima della data di | |
|entrata in vigore della presente legge che | |
|non rientrano nelle ipotesi di cui al comma | |
|37, al prezzo indicato nei contratti | |
|medesimi. | |
+---------------------------------------------+ |
|33. Qualora la differenza di cui al comma 32 | |
|risulti negativa, il GSE conguaglia o | |
|richiede al produttore l'importo | |
|corrispondente. | |
+---------------------------------------------+ |
| 34. I produttori interessati, previa | |
|richiesta da parte del GSE, trasmettono al | |
|medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta| |
|stessa, una dichiarazione redatta ai sensi | |
|degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui| |
|al decreto del Presidente della Repubblica 28| |
|dicembre 2000, n. 445, che attesti le | |
|informazioni necessarie per le finalità di | |
|cui ai commi da 30 a 38, come individuate | |
|dall'ARERA con i provvedimenti di cui al | |
|comma 35. | |
+---------------------------------------------+ |
|35. Entro trenta giorni dalla data di entrata| |
|in vigore della presente legge, l'ARERA | |
|disciplina le modalità attuative delle | |
|disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33 e| |
|34, anche in continuità con le modalità | |
|operative definite in attuazione delle | |
|disposizioni di cui all'articolo 15-bis del | |
|decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28| |
|marzo 2022, n. 25. | |
+---------------------------------------------+ |
|36. I proventi derivanti dall'attuazione dei | |
|commi da 30 a 38 sono versati dal GSE ad | |
|apposito capitolo dell'entrata del bilancio | |
|dello Stato e restano acquisiti all'erario | |
|fino a concorrenza dell'importo complessivo | |
|di 1.400 milioni di euro e degli eventuali | |
|maggiori oneri derivanti dai crediti | |
|d'imposta di cui ai commi da 2 a 9, come | |
|accertati a seguito di monitoraggio da parte | |
|dell'Agenzia delle entrate. Le maggiori somme| |
|eventualmente affluite all'entrata del | |
|bilancio dello Stato rispetto a quanto | |
|previsto al primo periodo sono riassegnate ad| |
|un apposito fondo, da istituire nello stato | |
|di previsione del Ministero dell'ambiente e | |
|della sicurezza energetica, volto al | |
|finanziamento delle misure aventi le | |
|finalità di cui all'articolo 10 del | |
|regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di | |
|modalità e criteri definiti con decreto del | |
|Ministro dell'ambiente e della sicurezza | |
|energetica, di concerto con il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze. | |
+---------------------------------------------+ |
|37. Le disposizioni dei commi 30, 31, 32, 33,| |
|34, 35 e 36 non si applicano: | |
| a) agli impianti di potenza fino a 20 kW; | |
| b) all'energia elettrica rientrante | |
|nell'ambito di applicazione dell'articolo | |
|5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. | |
|14, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 5 aprile 2022, n. 28; | |
| c) all'energia oggetto di contratti di | |
|fornitura conclusi prima del 1° dicembre | |
|2022, a condizione che non siano collegati | |
|all'andamento dei prezzi dei mercati spot | |
|dell'energia e che, comunque, non siano | |
|stipulati a un prezzo medio superiore al | |
|valore di cui al comma 32, lettera a), | |
|limitatamente al periodo di durata dei | |
|predetti contratti; | |
| d) all'energia elettrica oggetto di | |
|contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi| |
|dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° | |
|marzo 2022, n. 17, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.| |
|34, e che, comunque, non siano stipulati a un| |
|prezzo medio superiore al valore di cui al | |
|comma 32, lettera a), limitatamente al | |
|periodo di durata dei predetti contratti; | |
| e) agli impianti a fonti rinnovabili con | |
|contratti di incentivazione attivi che | |
|risultino regolati con meccanismo a due vie, | |
|agli impianti a fonti rinnovabili con | |
|contratti che prevedono il ritiro a tariffa | |
|fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica | |
|da parte del GSE nonché all'energia | |
|elettrica condivisa nell'ambito delle | |
|comunità energetiche e delle configurazioni | |
|di autoconsumo di cui all'articolo 30 del | |
|decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. | |
+---------------------------------------------+ |
|38. Nel caso di produttori appartenenti a un | |
|gruppo societario ai sensi degli articoli da | |
|2497 a 2497-septies del codice civile e che | |
|hanno ceduto l'energia elettrica immessa in | |
|rete a imprese appartenenti al medesimo | |
|gruppo societario, le disposizioni di cui ai | |
|commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 si | |
|interpretano nel senso che, ai fini della | |
|loro applicazione, rilevano esclusivamente i | |
|contratti stipulati tra le imprese del | |
|gruppo, anche non produttrici, e altre | |
|persone fisiche o giuridiche esterne al | |
|gruppo societario. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|39. Il termine di entrata in esercizio degli |Proroga del termine |
|impianti di produzione di biocarburante |dell'entrata in |
|avanzato diverso dal biometano, ai fini |esercizio degli |
|dell'accesso agli incentivi di cui |impianti di |
|all'articolo 7 del decreto del Ministro dello|produzione di |
|sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato |biocarburante |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo |avanzato diverso dal |
|2018, è prorogato al 31 dicembre 2023. |biometano, ai fini |
| |dell'accesso agli |
| |incentivi. |
+---------------------------------------------+ |
|40. L'efficacia delle disposizioni di cui al | |
|comma 39 è subordinata all'autorizzazione | |
|della Commissione europea ai sensi | |
|dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato | |
|sul funzionamento dell'Unione europea. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|41. Per il conseguimento degli obiettivi di |Riduzione dei consumi|
|riduzione dei consumi di energia elettrica |elettrici nelle ore |
|nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 |di maggior consumo |
|del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio,|(cosiddette ore di |
|del 6 ottobre 2022, è istituito un servizio |picco). |
|di riduzione dei consumi di energia | |
|elettrica, affidato dalla società Terna Spa | |
|su base concorsuale, mediante procedura | |
|aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti.| |
|La procedura di cui al primo periodo è volta| |
|a selezionare i soggetti che assumono | |
|l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino| |
|al 31 marzo 2023, ai sensi del citato | |
|regolamento (UE) 2022/1854. Ai fini di cui al| |
|presente comma, entro cinque giorni dalla | |
|data di entrata in vigore della presente | |
|legge, la società Terna Spa trasmette una | |
|proposta di procedura al Ministero | |
|dell'ambiente e della sicurezza energetica, | |
|che provvede all'approvazione della stessa, | |
|sentita l'ARERA. | |
+---------------------------------------------+ |
|42. La proposta di procedura di cui al comma | |
|41 individua le ore di picco che, nel | |
|rispetto dei parametri previsti dall'articolo| |
|4 del regolamento (UE) 2022/1854, | |
|rappresentano la base per il calcolo | |
|dell'obiettivo di riduzione dei consumi, e | |
|formula le previsioni sul consumo lordo di | |
|energia elettrica nelle ore di picco, anche | |
|considerando i dati storici, rispetto alle | |
|quali è definito l'obiettivo di riduzione | |
|dei consumi stessi. | |
+---------------------------------------------+ |
|43. Il servizio di riduzione dei consumi di | |
|cui al comma 41 è coordinato con la | |
|procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, | |
|del decreto del Ministro della transizione | |
|ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022, | |
|finalizzata al contenimento indiretto dei | |
|consumi di gas da parte dei carichi | |
|industriali che offrono il servizio di | |
|interrompibilità elettrica, e tiene conto | |
|delle esigenze di adeguatezza del sistema | |
|elettrico nazionale. Il servizio di riduzione| |
|dei consumi di cui al comma 41 può essere | |
|esteso, su base annuale, per le esigenze di | |
|riduzione indiretta dei consumi di gas per | |
|l'anno 2023, nel limite delle risorse di cui | |
|al comma 44. | |
+---------------------------------------------+ |
|44. Per le finalità di cui ai commi da 41 a | |
|43 è autorizzata la spesa di 150 milioni di | |
|euro per l'anno 2023. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|45. Al fine di mitigare gli effetti economici|Credito d'imposta a |
|derivanti dal perdurare dell'aumento |favore delle imprese |
|eccezionale del prezzo del gasolio e della |agricole e della |
|benzina, alle imprese esercenti l'attività |pesca per l'acquisto |
|agricola e la pesca e alle imprese esercenti |del carburante per la|
|l'attività agromeccanica di cui al codice |trazione dei mezzi |
|ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale |utilizzati per |
|compensazione dei maggiori oneri |l'esercizio delle |
|effettivamente sostenuti per l'acquisto di |predette attività. |
|gasolio e benzina per la trazione dei mezzi | |
|utilizzati per l'esercizio delle predette | |
|attività, un contributo straordinario, sotto| |
|forma di credito d'imposta, in misura pari al| |
|20 per cento della spesa sostenuta per | |
|l'acquisto del carburante effettuato nel | |
|primo trimestre solare dell'anno 2023, | |
|comprovato mediante le relative fatture | |
|d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore | |
|aggiunto. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|46. Il contributo di cui al comma 45 è |Credito d'imposta a |
|altresì riconosciuto alle imprese esercenti |favore delle imprese |
|l'attività agricola e la pesca in relazione |agricole e della |
|alla spesa sostenuta nel primo trimestre |pesca per l'acquisto |
|solare dell'anno 2023 per l'acquisto del |del carburante per il|
|gasolio e della benzina utilizzati per il |riscaldamento delle |
|riscaldamento delle serre e dei fabbricati |serre e dei |
|produttivi adibiti all'allevamento degli |fabbricati produttivi|
|animali. |adibiti |
| |all'allevamento degli|
| |animali. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|47. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e|Utilizzabilità in |
|46 è utilizzabile esclusivamente in |compensazione del |
|compensazione ai sensi dell'articolo 17 del |credito di imposta. |
|decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, | |
|entro la data del 31 dicembre 2023. Non si | |
|applicano i limiti di cui all'articolo 1, | |
|comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. | |
|244, e all'articolo 34 della legge 23 | |
|dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta | |
|non concorre alla formazione del reddito | |
|d'impresa né della base imponibile | |
|dell'imposta regionale sulle attività | |
|produttive e non rileva ai fini del rapporto | |
|di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del | |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui| |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22| |
|dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta | |
|è cumulabile con altre agevolazioni che | |
|abbiano ad oggetto i medesimi costi, a | |
|condizione che tale cumulo, tenuto conto | |
|anche della non concorrenza alla formazione | |
|del reddito e della base imponibile | |
|dell'imposta regionale sulle attività | |
|produttive, non porti al superamento del | |
|costo sostenuto. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|48. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e|Cedibilità del |
|46 è cedibile, solo per intero, dalle |credito di imposta. |
|imprese beneficiarie ad altri soggetti, | |
|compresi gli istituti di credito e gli altri | |
|intermediari finanziari, senza facoltà di | |
|successiva cessione, fatta salva la | |
|possibilità di due ulteriori cessioni solo | |
|se effettuate in favore di banche e | |
|intermediari finanziari iscritti all'albo | |
|previsto dall'articolo 106 del testo unico | |
|delle leggi in materia bancaria e creditizia,| |
|di cui al decreto legislativo 1° settembre | |
|1993, n. 385, di società appartenenti a un | |
|gruppo bancario iscritto all'albo di cui | |
|all'articolo 64 del citato testo unico di cui| |
|al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero| |
|di imprese di assicurazione autorizzate ad | |
|operare in Italia ai sensi del codice delle | |
|assicurazioni private, di cui al decreto | |
|legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma | |
|restando l'applicazione delle disposizioni | |
|dell'articolo 122-bis, comma 4, del | |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17| |
|luglio 2020, n. 77, per ogni cessione | |
|intercorrente tra i predetti soggetti, anche | |
|successiva alla prima. I contratti di | |
|cessione conclusi in violazione del primo | |
|periodo sono nulli. In caso di cessione del | |
|credito d'imposta, le imprese beneficiarie | |
|richiedono il visto di conformità dei dati | |
|relativi alla documentazione che attesta la | |
|sussistenza dei presupposti che danno diritto| |
|al credito d'imposta di cui ai commi da 45 a | |
|50. Il visto di conformità è rilasciato ai | |
|sensi dell'articolo 35 del decreto | |
|legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai | |
|soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, | |
|lettere a) e b), del regolamento recante | |
|modalità per la presentazione delle | |
|dichiarazioni relative alle imposte sui | |
|redditi, all'imposta regionale sulle | |
|attività produttive e all'imposta sul valore| |
|aggiunto, di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e | |
|dai responsabili dell'assistenza fiscale dei | |
|centri costituiti dai soggetti di cui | |
|all'articolo 32 del citato decreto | |
|legislativo n. 241 del 1997. Il credito | |
|d'imposta è utilizzato dal cessionario con | |
|le stesse modalità con le quali sarebbe | |
|stato utilizzato dal soggetto cedente e | |
|comunque entro la medesima data del 31 | |
|dicembre 2023. Le modalità attuative delle | |
|disposizioni relative alla cessione e alla | |
|tracciabilità del credito d'imposta, da | |
|effettuarsi in via telematica, anche | |
|avvalendosi dei soggetti previsti | |
|dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di | |
|cui al citato decreto del Presidente della | |
|Repubblica n. 322 del 1988, sono definite con| |
|provvedimento del direttore dell'Agenzia | |
|delle entrate. Si applicano le disposizioni | |
|dell'articolo 122-bis nonché, in quanto | |
|compatibili, quelle dell'articolo 121, commi | |
|da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del | |
|2020. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|49. Le disposizioni dei commi da 45 a 50 si |Rispetto della |
|applicano nel rispetto della normativa |normativa in materia |
|europea in materia di aiuti di Stato. Ai |di aiuti di Stato e |
|relativi adempimenti europei provvede il |monitoraggio delle |
|Ministero dell'agricoltura, della sovranità |fruizioni dei crediti|
|alimentare e delle foreste. |di imposta. |
+---------------------------------------------+ !
|50. Il Ministero dell'economia e delle | |
|finanze effettua il monitoraggio delle | |
|fruizioni del credito d'imposta di cui ai | |
|commi da 45 al presente comma, ai fini di | |
|quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, | |
|della legge 31 dicembre 2009, n. 196. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|51. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del |Modalità di |
|decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, |utilizzazione nonché|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 21|di cessione del |
|settembre 2022, n. 142, sono aggiunti i |credito di imposta |
|seguenti: |per le spese |
| «1-bis. Il credito d'imposta di cui al |sostenute per |
|comma 1 è utilizzabile esclusivamente in |l'acquisto di |
|compensazione ai sensi dell'articolo 17 del |carburanti utilizzato|
|decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, |per l'esercizio |
|entro la data del 31 marzo 2023. Non si |dell'attività |
|applicano i limiti di cui all'articolo 1, |agricola e della |
|comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. |pesca effettuate nel |
|244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 |terzo trimestre |
|dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta |solare dell'anno |
|non concorre alla formazione del reddito |2022. |
|d'impresa né della base imponibile | |
|dell'imposta regionale sulle attività | |
|produttive e non rileva ai fini del rapporto | |
|di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del | |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui| |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22| |
|dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta | |
|è cumulabile con altre agevolazioni che | |
|abbiano ad oggetto i medesimi costi, a | |
|condizione che tale cumulo, tenuto conto | |
|anche della non concorrenza alla formazione | |
|del reddito e della base imponibile | |
|dell'imposta regionale sulle attività | |
|produttive, non porti al superamento del | |
|costo sostenuto. | |
| 1-ter. Il credito d'imposta di cui al | |
|comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle | |
|imprese beneficiarie ad altri soggetti, | |
|compresi gli istituti di credito e gli altri | |
|intermediari finanziari, senza facoltà di | |
|successiva cessione, fatta salva la | |
|possibilità di due ulteriori cessioni solo | |
|se effettuate a favore di banche e | |
|intermediari finanziari iscritti all'albo | |
|previsto dall'articolo 106 del testo unico | |
|delle leggi in materia bancaria e creditizia,| |
|di cui al decreto legislativo 1° settembre | |
|1993, n. 385, di società appartenenti a un | |
|gruppo bancario iscritto all'albo di cui | |
|all'articolo 64 del predetto testo unico | |
|delle leggi in materia bancaria e creditizia | |
|ovvero di imprese di assicurazione | |
|autorizzate ad operare in Italia ai sensi del| |
|codice delle assicurazioni private, di cui al| |
|decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,| |
|ferma restando l'applicazione delle | |
|disposizioni di cui all'articolo 122-bis, | |
|comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.| |
|34, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni | |
|cessione intercorrente tra i predetti | |
|soggetti, anche successiva alla prima. I | |
|contratti di cessione conclusi in violazione | |
|del primo periodo sono nulli. In caso di | |
|cessione del credito d'imposta di cui al | |
|presente articolo, le imprese beneficiarie | |
|richiedono il visto di conformità dei dati | |
|relativi alla documentazione che attesta la | |
|sussistenza dei presupposti che danno diritto| |
|al medesimo credito d'imposta. Il visto di | |
|conformità è rilasciato ai sensi | |
|dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 | |
|luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati | |
|alle lettere a) e b) del comma 3 | |
|dell'articolo 3 del regolamento recante | |
|modalità per la presentazione delle | |
|dichiarazioni relative alle imposte sui | |
|redditi, all'imposta regionale sulle | |
|attività produttive e all'imposta sul valore| |
|aggiunto, di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e | |
|dai responsabili dell'assistenza fiscale dei | |
|centri costituiti dai soggetti di cui | |
|all'articolo 32 del citato decreto | |
|legislativo n. 241 del 1997. Il credito | |
|d'imposta è utilizzato dal cessionario con | |
|le stesse modalità con le quali sarebbe | |
|stato utilizzato dal soggetto cedente e, | |
|comunque, entro la medesima data del 31 marzo| |
|2023. Le modalità attuative delle | |
|disposizioni relative alla cessione e alla | |
|tracciabilità del credito d'imposta, da | |
|effettuare in via telematica, anche | |
|avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3| |
|dell'articolo 3 del regolamento di cui al | |
|decreto del Presidente della Repubblica 22 | |
|luglio 1998, n. 322, sono definite con | |
|provvedimento del direttore dell'Agenzia | |
|delle entrate. Si applicano le disposizioni | |
|dell'articolo 122-bis nonché, in quanto | |
|compatibili, quelle dell'articolo 121, commi | |
|da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, | |
|n. 34, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 17 luglio 2020, n. 77». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|52. In considerazione delle difficoltà |Rifinanziamento del |
|causate dalla crisi energetica che |Fondo destinato alle |
|interessano il settore del vetro di Murano, |imprese operanti nel |
|il fondo istituito dall'articolo 1, comma |settore della |
|702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, |ceramica artistica e |
|destinato alle imprese operanti nel settore |del vetro artistico |
|della ceramica artistica e del vetro |di Murano. |
|artistico di Murano, è rifinanziato nella | |
|misura di 1,5 milioni di euro per l'anno | |
|2023. Gli interventi di sostegno finanziati a| |
|valere sulle risorse di cui al primo periodo | |
|sono concessi ai sensi e nei limiti della | |
|comunicazione della Commissione europea | |
|concernente il quadro temporaneo di crisi per| |
|misure di aiuto di Stato a sostegno | |
|dell'economia a seguito dell'aggressione | |
|della Russia contro l'Ucraina, pubblicata | |
|nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea | |
|n. C 131 del 24 marzo 2022. | |
+---------------------------------------------+ |
|53. Con decreto del Ministro delle imprese e | |
|del made in Italy, da adottare entro trenta | |
|giorni dalla data di entrata in vigore della | |
|presente legge, sono individuati i criteri e | |
|le modalità di riparto del fondo di cui al | |
|comma 52 tra domande nuove e domande già | |
|presentate ai sensi del decreto del Ministro | |
|dello sviluppo economico 29 marzo 2022, | |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 | |
|del 25 luglio 2022, non finanziate in tutto o| |
|in parte a causa della mancata applicazione | |
|del quadro temporaneo di cui al predetto | |
|comma 52. Con il medesimo decreto di cui al | |
|comma 52 sono stabilite le modalità di | |
|recupero e di eventuale riassegnazione delle | |
|risorse non utilizzate nonché | |
|l'individuazione del soggetto in house dello | |
|Stato a cui demandare l'attuazione degli | |
|interventi. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|54. All'articolo 1 della legge 23 dicembre |Regime forfettario: |
|2014, n. 190, in materia di regime forfetario|elevazione limite |
|per le persone fisiche esercenti attività |ricavi o compensi a |
|d'impresa, arti o professioni, sono apportate|85.000 annui. |
|le seguenti modificazioni: | |
|a) al comma 54, lettera a), le parole: «euro | |
|65.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro| |
|85.000»; | |
|b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i | |
|seguenti periodi: «Il regime forfetario cessa| |
|di avere applicazione dall'anno stesso in cui| |
|i ricavi o i compensi percepiti sono | |
|superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso| |
|è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a | |
|partire dalle operazioni effettuate che | |
|comportano il superamento del predetto | |
|limite». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|55. Per il solo anno 2023, i contribuenti |Tassa piatta |
|persone fisiche esercenti attività |incrementale. |
|d'impresa, arti o professioni, diversi da | |
|quelli che applicano il regime forfetario di | |
|cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della | |
|legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono | |
|applicare, in luogo delle aliquote per | |
|scaglioni di reddito stabilite dall'articolo | |
|11 del testo unico delle imposte sui redditi,| |
|di cui al decreto del Presidente della | |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, | |
|un'imposta sostitutiva dell'imposta sul | |
|reddito delle persone fisiche e relative | |
|addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 | |
|per cento su una base imponibile, comunque | |
|non superiore a 40.000 euro, pari alla | |
|differenza tra il reddito d'impresa e di | |
|lavoro autonomo determinato nel 2023 e il | |
|reddito d'impresa e di lavoro autonomo | |
|d'importo più elevato dichiarato negli anni | |
|dal 2020 al 2022, decurtata di un importo | |
|pari al 5 per cento di quest'ultimo | |
|ammontare. | |
+---------------------------------------------+ |
|56. Quando le vigenti disposizioni fanno | |
|riferimento, per il riconoscimento della | |
|spettanza o per la determinazione di | |
|deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi| |
|titolo, anche di natura non tributaria, al | |
|possesso di requisiti reddituali, si tiene | |
|comunque conto anche della quota di reddito | |
|assoggettata all'imposta sostitutiva di cui | |
|al comma 55. | |
+---------------------------------------------+ |
|57. Nella determinazione degli acconti dovuti| |
|ai fini dell'imposta sul reddito delle | |
|persone fisiche e relative addizionali per il| |
|periodo d'imposta 2024 si assume, quale | |
|imposta del periodo precedente, quella che si| |
|sarebbe determinata non applicando le | |
|disposizioni dei commi 55 e 56. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|58. Nelle strutture ricettive e negli |Detassazione delle |
|esercizi di somministrazione di alimenti e |mance percepite dal |
|bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 |personale impiegato |
|agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai |nel settore ricettivo|
|clienti ai lavoratori a titolo di |e di somministrazione|
|liberalità, anche attraverso mezzi di |di pasti e bevande. |
|pagamento elettronici, riversate ai | |
|lavoratori di cui al comma 62, costituiscono | |
|redditi di lavoro dipendente e, salva | |
|espressa rinuncia scritta del prestatore di | |
|lavoro, sono soggette a un'imposta | |
|sostitutiva dell'imposta sul reddito delle | |
|persone fisiche e delle addizionali regionali| |
|e comunali con l'aliquota del 5 per cento, | |
|entro il limite del 25 per cento del reddito | |
|percepito nell'anno per le relative | |
|prestazioni di lavoro. Tali somme sono | |
|escluse dalla retribuzione imponibile ai fini| |
|del calcolo dei contributi di previdenza e | |
|assistenza sociale e dei premi per | |
|l'assicurazione contro gli infortuni sul | |
|lavoro e le malattie professionali e non sono| |
|computate ai fini del calcolo del trattamento| |
|di fine rapporto. | |
+---------------------------------------------+ |
|59. Qualora le vigenti disposizioni, per il | |
|riconoscimento della spettanza o per la | |
|determinazione, in favore del lavoratore, di | |
|deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi | |
|titolo, anche di natura non tributaria, | |
|facciano riferimento al possesso di requisiti| |
|reddituali, si tiene comunque conto anche | |
|della quota di reddito assoggettata | |
|all'imposta sostitutiva di cui al comma 58. | |
+---------------------------------------------+ |
|60. L'imposta sostitutiva di cui al comma 58 | |
|è applicata dal sostituto d'imposta. | |
+---------------------------------------------+ |
|61. Per l'accertamento, la riscossione, le | |
|sanzioni e il contenzioso si applicano, in | |
|quanto compatibili, le ordinarie disposizioni| |
|in materia di imposte dirette. | |
+---------------------------------------------+ |
|62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si | |
|applicano con esclusivo riferimento al | |
|settore privato e per i titolari di reddito | |
|di lavoro dipendente di importo non superiore| |
|a euro 50.000. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|63. Per i premi e le somme erogati nell'anno |Riduzione dal 10 al 5|
|2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui|per cento |
|premi di produttività, di cui all'articolo |dell'aliquota |
|1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, |dell'imposta |
|n. 208, è ridotta al 5 per cento. |sostitutiva sui premi|
| |di risultato o sulla |
| |partecipazione agli |
| |utili d'impresa in |
| |favore dei lavoratori|
| |dipendenti del |
| |settore privato. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|64. All'articolo 1 della legge 27 dicembre |Differimento al 1° |
|2019, n. 160, sono apportate le seguenti |gennaio 2024 della |
|modificazioni: |decorrenza |
| a) al comma 652, concernente l'imposta sul|dell'efficacia della |
|consumo dei manufatti con singolo impiego, le|c.d. plastic tax e |
|parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite|della c.d. sugar tax.|
|dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024»; | |
| b) al comma 676, concernente l'imposta sul| |
|consumo delle bevande analcoliche, le parole:| |
|«dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «dal 1° gennaio 2024». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|65. Le quote di ammortamento del costo dei |Incremento della |
|fabbricati strumentali per l'esercizio delle |deducibilità delle |
|imprese, operanti nei settori indicati al |quote di ammortamento|
|comma 66, sono deducibili in misura non |dei fabbricati |
|superiore a quella risultante |strumentali |
|dall'applicazione al costo degli stessi |utilizzati dalle |
|fabbricati del coefficiente del 6 per cento. |imprese esercenti |
|La disposizione del primo periodo si applica |l'attività del |
|limitatamente ai fabbricati strumentali |commercio al |
|utilizzati per l'attività svolta nei settori|dettaglio in |
|indicati al comma 66. |determinati settori. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|66. Ai fini del comma 65, le imprese devono |Individuazione dei |
|svolgere una delle attività riferite ai |settori di attività |
|codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); |per i quali è |
|47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount |ammessa la maggiore |
|di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed |deducibilità delle |
|altri esercizi non specializzati di |quote di ammortamento|
|alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al |del costo dei |
|dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 |fabbricati |
|(Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al |strumentali per |
|dettaglio in esercizi non specializzati di |l'esercizio |
|computer, periferiche, attrezzature per le |dell'impresa. |
|telecomunicazioni, elettronica di consumo | |
|audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 | |
|(Empori ed altri negozi non specializzati di | |
|vari prodotti non alimentari); 47.21 | |
|(Commercio al dettaglio di frutta e verdura | |
|in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio | |
|al dettaglio di carni e di prodotti a base di| |
|carne in esercizi specializzati); 47.23 | |
|(Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e| |
|molluschi in esercizi specializzati); 47.24 | |
|(Commercio al dettaglio di pane, torte, | |
|dolciumi e confetteria in esercizi | |
|specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio| |
|di bevande in esercizi specializzati); 47.26 | |
|(Commercio al dettaglio di prodotti del | |
|tabacco in esercizi specializzati); 47.29 | |
|(Commercio al dettaglio di altri prodotti | |
|alimentari in esercizi specializzati). | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|67. Le imprese di cui ai commi 65 e 66 il cui|Disciplina della |
|valore del patrimonio è prevalentemente |maggiore |
|costituito da beni immobili diversi dagli |deducibilità in capo|
|immobili alla cui produzione o al cui scambio|alle imprese il cui |
|è effettivamente diretta l'attività |valore patrimoniale |
|dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati|è prevalentemente |
|utilizzati direttamente nell'esercizio |costituito da beni |
|dell'impresa, aderenti al regime di |immobili diversi |
|tassazione di gruppo disciplinato dagli |dagli immobili |
|articoli 117 e seguenti del testo unico delle|"merce" ed estensione|
|imposte sui redditi, di cui al decreto del |della maggiore |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|deduzione in caso di |
|n. 917, possono avvalersi della disposizione |consolidato fiscale. |
|del comma 65 in relazione ai fabbricati | |
|concessi in locazione a imprese operanti nei | |
|settori di cui al comma 66 del presente | |
|articolo e aderenti al medesimo regime di | |
|tassazione di gruppo. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|68. Con provvedimento del direttore |Attuazione della |
|dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro |disciplina in tema di|
|sessanta giorni dalla data di entrata in |maggiore |
|vigore della presente legge, sono adottate le|deducibilità delle |
|disposizioni di attuazione dei commi da 65 a |quote di ammortamento|
|67. |dei fabbricati |
| |strumentali. |
+---------------------------------------------+---------------------+
| |Regime temporale di |
| |applicazione della |
| |maggiore |
|69. Le disposizioni dei commi da 65 a 68 si |deducibilità delle |
|applicano per il periodo di imposta in corso |quote di ammortamento|
|al 31 dicembre 2023 e per i successivi |dei fabbricati |
|quattro periodi di imposta. |strumentali. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|70. Nello stato di previsione del Ministero |Fondo per |
|dell'economia e delle finanze è costituito |l'attenuazione degli |
|un fondo destinato all'attenuazione degli |oneri fiscali |
|oneri fiscali connessi alla cessione |connessi con la |
|gratuita, da parte di imprese di commercio di|cessione gratuita di |
|prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito|prodotti di consumo |
|di manifestazioni a premi, di materiale |al dettaglio |
|informatico e didattico per le esigenze di |nell'ambito di |
|istruzione delle istituzioni scolastiche di |manifestazioni a |
|ogni ordine e grado e degli asili nido, |premi di materiale |
|nonché delle strutture di assistenza sociale|informatico e |
|in favore dei minori, gestiti da enti |didattico per |
|pubblici o privati nonché da enti religiosi,|esigenze di |
|nel rispetto delle previsioni in materia di |istruzione. |
|regime «de minimis». Con decreto del | |
|Presidente del Consiglio dei ministri, su | |
|proposta del Ministro dell'economia e delle | |
|finanze, sentito il Ministro dell'istruzione | |
|e del merito, da adottare entro sessanta | |
|giorni dalla data di entrata in vigore della | |
|presente legge, sono adottati termini e | |
|modalità di attuazione del presente comma. | |
|La dotazione finanziaria del fondo di cui al | |
|primo periodo è pari a 25 milioni di euro | |
|per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per | |
|l'anno 2024. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|71. All'articolo 1, comma 67, primo periodo, |Revisione delle |
|della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le |modalità di |
|parole: «con decreto del Presidente del |individuazione e dei |
|Consiglio dei ministri, adottato, su proposta|termini riferiti agli|
|del Ministro dell'economia e delle finanze |interessi maturati su|
|entro centoventi giorni dalla data di entrata|somme depositate dai |
|in vigore della presente disposizione» sono |notai o da altri |
|sostituite dalle seguenti: «con decreto del |pubblici ufficiali in|
|Ministro dell'economia e delle finanze, da |relazione a |
|adottare entro il 31 marzo 2023. Con il |specifiche |
|medesimo decreto possono essere previste le |operazioni, |
|modalità di gestione unitaria delle somme |finalizzati a |
|depositate, anche mediante l'apertura di un |rifinanziare i fondi |
|apposito conto di tesoreria». |di credito agevolato |
| |per le piccole e |
| |medie imprese. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|72. Alla tabella A allegata al decreto del |Riduzione dell'IVA al|
|Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, |5 per cento per |
|n. 633, sono apportate le seguenti |assorbenti e tamponi |
|modificazioni: |nonché per alcuni |
| a) alla parte II-bis, concernente i beni e|prodotti della prima |
|i servizi soggetti all'imposta sul valore |infanzia. |
|aggiunto con l'aliquota del 5 per cento: | |
| 1) al numero 1-quinquies), dopo la | |
|parola: «prodotti» sono inserite le seguenti:| |
|«assorbenti e tamponi» e le parole: | |
|«compostabili secondo la norma UNI EN | |
|13432:2002 o lavabili» sono soppresse; | |
| 2) dopo il numero 1-quinquies) è | |
|aggiunto il seguente: | |
| «1-sexies) latte in polvere o liquido per| |
|l'alimentazione dei lattanti o dei bambini | |
|nella prima infanzia, condizionato per la | |
|vendita al minuto; preparazioni alimentari di| |
|farine, semole, semolini, amidi, fecole o | |
|estratti di malto per l'alimentazione dei | |
|lattanti o dei bambini, condizionate per la | |
|vendita al minuto (codice NC1901 10 00); | |
|pannolini per bambini; seggiolini per bambini| |
|da installare negli autoveicoli»; | |
| b) alla parte III, concernente i beni e i | |
|servizi soggetti all'imposta sul valore | |
|aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: | |
| 1) al numero 65), dopo le parole: «per | |
|l'alimentazione dei fanciulli» sono inserite | |
|le seguenti: «, diversi dai prodotti per | |
|l'alimentazione dei lattanti e dei bambini | |
|nella prima infanzia indicati al numero | |
|1-sexies) della parte II-bis della presente | |
|tabella»; | |
| 2) il numero 114-bis) è abrogato. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|73. In deroga al numero 98) della tabella A, |Riduzione IVA al 10 |
|parte III, allegata al decreto del Presidente|per cento per la |
|della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per|cessione dei pellet. |
|l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo | |
|numero 98) sono soggetti all'imposta sul | |
|valore aggiunto con l'aliquota del 10 per | |
|cento. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|74. All'articolo 64 del decreto-legge 25 |Proroga al 2023 delle|
|maggio 2021, n. 73, convertito, con |agevolazioni per |
|modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.|l'acquisto della |
|106, concernente misure per l'acquisto della |prima casa per gli |
|casa di abitazione, sono apportate le |under 36. |
|seguenti modificazioni: | |
| a) al comma 1, le parole: «fino al 31 | |
|dicembre 2022» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; | |
| b) al comma 3, le parole: «31 dicembre | |
|2022», ovunque ricorrono, sono sostituite | |
|dalle seguenti: «31 marzo 2023»; | |
| c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre | |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 | |
|dicembre 2023». | |
+---------------------------------------------+ |
|75. Al Fondo di garanzia per la prima casa, | |
|di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), | |
|della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono | |
|assegnati ulteriori 430 milioni di euro per | |
|l'anno 2023, derivanti dalla disposizione di | |
|cui al comma 74, lettera b), del presente | |
|articolo. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|76. Ai fini dell'imposta sul reddito delle |Detrazione IRPEF del |
|persone fisiche, si detrae dall'imposta |50 per cento dell'IVA|
|lorda, fino alla concorrenza del suo |corrisposta in |
|ammontare, il 50 per cento dell'importo |relazione |
|corrisposto per il pagamento dell'imposta sul|all'acquisto di |
|valore aggiunto in relazione all'acquisto, |unità immobiliari di|
|effettuato entro il 31 dicembre 2023, di |classe energetica A o|
|unità immobiliari a destinazione |B cedute dalle stesse|
|residenziale, di classe energetica A o B ai |imprese costruttrici.|
|sensi della normativa vigente, cedute da | |
|organismi di investimento collettivo del | |
|risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese | |
|che le hanno costruite. La detrazione di cui | |
|al primo periodo è pari al 50 per cento | |
|dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul | |
|corrispettivo di acquisto ed è ripartita in | |
|dieci quote costanti nel periodo d'imposta in| |
|cui sono state sostenute le spese e nei nove | |
|periodi d'imposta successivi. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|77. All'articolo 76 della legge 30 dicembre |Estensione del regime|
|1991, n. 413, concernente il trattamento |della ritenuta a |
|tributario delle prestazioni corrisposte |titolo di imposta |
|dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e |sostitutiva del 5 per|
|superstiti svizzera e dalla gestione della |cento sulle somme |
|previdenza professionale per la vecchiaia, i |corrisposte in Italia|
|superstiti e l'invalidità svizzera, dopo il |da parte della |
|comma 1-bis è aggiunto il seguente: |assicurazione |
| «1-ter. Le somme ovunque corrisposte da |invalidità, |
|parte dell'assicurazione per l'invalidità, |vecchiaia e |
|la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e |superstiti Svizzera |
|da parte della gestione della previdenza |(AVS) e della |
|professionale per la vecchiaia, i superstiti |gestione della |
|e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese |previdenza |
|le prestazioni erogate dagli enti o istituti |professionale per la |
|svizzeri di prepensionamento, maturate sulla |vecchiaia, i |
|base anche di contributi previdenziali |superstiti e |
|tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in |l'invalidità |
|qualunque forma e a qualsiasi titolo, |svizzera (LPP), anche|
|percepite da soggetti residenti senza |al contribuente che |
|l'intervento nel pagamento da parte di |riceva all'estero le |
|intermediari finanziari italiani, sono |suddette somme. |
|soggette ad imposizione sostitutiva delle | |
|imposte sui redditi con la stessa aliquota | |
|della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis». | |
+---------------------------------------------+ |
|78. Le disposizioni del comma 1-ter | |
|dell'articolo 76 della legge 30 dicembre | |
|1991, n. 413, introdotto dal comma 77 del | |
|presente articolo, si applicano a decorrere | |
|dalla data di entrata in vigore del | |
|decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 20| |
|novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al | |
|rimborso o alla ripetizione di quanto già | |
|versato a titolo definitivo. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|79. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme|Imposta sostitutiva |
|ovunque corrisposte da parte |al 5 per cento sulle |
|dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia |somme corrisposte da |
|e superstiti della gestione della previdenza |parte |
|professionale per la vecchiaia, i superstiti |dell'assicurazione di|
|e l'invalidità del Principato di Monaco, |invalidità, |
|comprese le prestazioni di prepensionamento |vecchiaia e |
|erogate da enti o istituti del Principato di |superstiti del |
|Monaco, maturate sulla base anche di |Principato di Monaco.|
|contributi previdenziali tassati alla fonte | |
|nel Principato di Monaco e in qualunque forma| |
|e titolo erogate, percepite da soggetti | |
|residenti nel territorio dello Stato senza | |
|l'intervento nel pagamento da parte di | |
|intermediari finanziari italiani, sono | |
|soggette a un'imposta sostitutiva delle | |
|imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per | |
|cento. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|80. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 |Proroga al 2023 |
|dicembre 2016, n. 232, concernente |dell'esenzione ai |
|l'esclusione dei redditi dominicali e agrari |fini IRPEF dei |
|dei coltivatori diretti e degli imprenditori |redditi dominicali e |
|agricoli professionali dalla base imponibile |agrari relativi ai |
|dell'imposta sul reddito delle persone |terreni dichiarati da|
|fisiche, le parole: «2021 e 2022» sono |coltivatori diretti e|
|sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e |imprenditori agricoli|
|2023». |professionali |
| |iscritti nella |
| |previdenza agricola. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|81. All'articolo 1, comma 759, della legge 27|Esenzione IMU per gli|
|dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di |immobili occupati e |
|esenzione dall'imposta municipale propria, |istituzione di un |
|dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: |fondo per il ristoro |
|«g-bis) gli immobili non utilizzabili né |dei comuni a fronte |
|disponibili, per i quali sia stata presentata|delle minori entrate.|
|denuncia all'autorità giudiziaria in | |
|relazione ai reati di cui agli articoli 614, | |
|secondo comma, o 633 del codice penale o per | |
|la cui occupazione abusiva sia stata | |
|presentata denuncia o iniziata azione | |
|giudiziaria penale. Il soggetto passivo | |
|comunica al comune interessato, secondo | |
|modalità telematiche stabilite con decreto | |
|del Ministro dell'economia e delle finanze, | |
|da emanare entro sessanta giorni dalla data | |
|di entrata in vigore della presente | |
|disposizione, sentita la Conferenza | |
|Stato-città ed autonomie locali, il possesso| |
|dei requisiti che danno diritto | |
|all'esenzione. Analoga comunicazione deve | |
|essere trasmessa allorché cessa il diritto | |
|all'esenzione». | |
+---------------------------------------------+ |
|82. Per ristorare i comuni per le minori | |
|entrate derivanti dall'attuazione della | |
|lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 | |
|della legge 27 dicembre 2019, n. 160, | |
|introdotta dal comma 81 del presente | |
|articolo, nello stato di previsione del | |
|Ministero dell'interno è istituito un fondo | |
|con una dotazione di 62 milioni di euro annui| |
|a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di | |
|accesso alle erogazioni del fondo sono | |
|definite con decreto del Ministro | |
|dell'interno, di concerto con il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze, previa intesa | |
|in sede di Conferenza Stato-città ed | |
|autonomie locali. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|83. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010,|Termini per la |
|n. 38, dopo il comma 4 è inserito il |presentazione, da |
|seguente: |parte delle regioni e|
| «4-bis. Le regioni e le province autonome di|delle province |
|Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 |autonome di Trento e |
|gennaio di ciascun anno, un piano di |di Bolzano, di un |
|potenziamento delle cure palliative al fine |piano di |
|di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per |potenziamento delle |
|cento della popolazione interessata. Il |cure palliative. |
|monitoraggio dell'attuazione del piano è | |
|affidato all'Agenzia nazionale per i servizi | |
|sanitari regionali, che lo realizza a cadenza| |
|semestrale. La presentazione del piano e la | |
|relativa attuazione costituiscono adempimento| |
|regionale ai fini dell'accesso al | |
|finanziamento integrativo del Servizio | |
|sanitario nazionale a carico dello Stato». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|84. All'articolo 110 del testo unico delle |Ripristino dei limiti|
|imposte sui redditi, di cui al decreto del |alla deducibilità |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|delle spese e degli |
|n. 917, recante norme generali sulle |altri componenti |
|valutazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i |negativi di reddito |
|seguenti commi: |derivanti da |
| «9-bis. Le spese e gli altri componenti |operazioni intercorse|
|negativi derivanti da operazioni, che hanno |con imprese e |
|avuto concreta esecuzione, intercorse con |professionisti |
|imprese residenti ovvero localizzate in Paesi|residenti, ovvero |
|o territori non cooperativi a fini fiscali |localizzati in Stati |
|sono ammessi in deduzione nei limiti del loro|non cooperativi a |
|valore normale, determinato ai sensi |fini fiscali. |
|dell'articolo 9. Si considerano Paesi o | |
|territori non cooperativi a fini fiscali le | |
|giurisdizioni individuate nell'allegato I | |
|alla lista UE delle giurisdizioni non | |
|cooperative a fini fiscali, adottata con | |
|conclusioni del Consiglio dell'Unione | |
|europea. | |
| 9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non| |
|si applicano quando le imprese residenti in | |
|Italia forniscono la prova che le operazioni | |
|poste in essere rispondono a un effettivo | |
|interesse economico e che le stesse hanno | |
|avuto concreta esecuzione. Le spese e gli | |
|altri componenti negativi deducibili ai sensi| |
|del primo periodo del presente comma e ai | |
|sensi del comma 9-bis sono separatamente | |
|indicati nella dichiarazione dei redditi. | |
|L'Amministrazione, prima di procedere | |
|all'emissione dell'avviso di accertamento | |
|d'imposta o di maggiore imposta, deve | |
|notificare all'interessato un apposito avviso| |
|con il quale è concessa al medesimo la | |
|possibilità di fornire, nel termine di | |
|novanta giorni, le prove di cui al primo | |
|periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga | |
|idonee le prove addotte, deve darne specifica| |
|motivazione nell'avviso di accertamento. A | |
|tale fine, il contribuente può interpellare | |
|l'Agenzia delle entrate ai sensi | |
|dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della | |
|legge 27 luglio 2000, n. 212. | |
| 9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis | |
|e 9-ter non si applicano per le operazioni | |
|intercorse con soggetti non residenti cui | |
|risulti applicabile l'articolo 167, | |
|concernente disposizioni in materia di | |
|imprese estere controllate. | |
| 9-quinquies. Le disposizioni dei commi | |
|9-bis e 9-ter si applicano anche alle | |
|prestazioni di servizi rese dai | |
|professionisti domiciliati in Paesi o | |
|territori individuati ai sensi dello stesso | |
|comma 9-bis». | |
+---------------------------------------------+ |
|85. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto | |
|legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in | |
|materia di violazioni relative al contenuto e| |
|alla documentazione delle dichiarazioni, le | |
|parole: «comma 11» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «comma 9-ter». | |
+---------------------------------------------+ |
|86. All'articolo 31-ter, comma 1, lettera a),| |
|secondo periodo, del decreto del Presidente | |
|della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, | |
|in materia di accordi preventivi per le | |
|imprese con attività internazionale, le | |
|parole: «comma 10» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «comma 9-bis». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|87. Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4,|Assoggettamento ad |
|e 89, comma 3, del testo unico delle imposte |imposta sostitutiva |
|sui redditi, di cui al decreto del Presidente|degli utili e delle |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, |riserve di utile non |
|gli utili e le riserve di utile non ancora |ancora distribuiti e |
|distribuiti alla data di entrata in vigore |risultanti dal |
|della presente legge, risultanti dal bilancio|bilancio di società |
|dei soggetti direttamente o indirettamente |o enti partecipati, |
|partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, |non residenti nel |
|lettera d), del medesimo testo unico, |territorio dello |
|relativo all'esercizio chiuso nel periodo di |Stato. |
|imposta antecedente a quello in corso al 1° | |
|gennaio 2022, sono integralmente esclusi | |
|dalla formazione del reddito del soggetto | |
|partecipante residente o localizzato nel | |
|territorio dello Stato, a condizione che sia | |
|esercitata l'opzione di cui al comma 88. | |
+---------------------------------------------+ |
|88. L'opzione è esercitabile solo dai | |
|contribuenti che detengono le partecipazioni | |
|nell'ambito dell'attività di impresa. I | |
|contribuenti assoggettati all'imposta sul | |
|reddito delle società possono optare per | |
|l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle| |
|imposte sui redditi, con aliquota del 9 per | |
|cento, degli utili e delle riserve di utile | |
|di cui al comma 87. I contribuenti | |
|assoggettati all'imposta sul reddito delle | |
|persone fisiche possono optare per | |
|l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle| |
|imposte sui redditi, con aliquota del 30 per | |
|cento, degli utili e delle riserve di utile | |
|di cui al comma 87. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|89. Le aliquote di cui al comma 88 sono |Condizioni per la |
|ridotte di 3 punti percentuali in relazione |riduzione delle |
|agli utili percepiti dal controllante |aliquote d'imposta |
|residente o localizzato nel territorio dello |sostitutiva in |
|Stato entro il termine di scadenza del |relazione agli utili |
|versamento del saldo delle imposte sui |percepiti dal |
|redditi dovute per il periodo di imposta |controllante |
|successivo a quello in corso al 31 dicembre |residente o |
|2022 e a condizione che gli stessi siano |localizzato nel |
|accantonati per un periodo non inferiore a |territorio dello |
|due esercizi in una specifica riserva di |Stato. |
|patrimonio netto. In caso di mancato rispetto| |
|delle condizioni di cui al periodo | |
|precedente, entro i trenta giorni decorrenti | |
|dal termine di scadenza stabilito per il | |
|rimpatrio degli utili o dalla data di | |
|riduzione dell'utile accantonato | |
|nell'apposita riserva prima del decorso del | |
|biennio, deve essere versata la differenza, | |
|maggiorata del 20 per cento e dei relativi | |
|interessi, tra l'imposta sostitutiva | |
|determinata ai sensi del comma 88 e l'imposta| |
|sostitutiva determinata ai sensi del presente| |
|comma. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|90. L'imposta sostitutiva è determinata in |Criteri di |
|proporzione alla partecipazione detenuta |determinazione |
|nella partecipata estera e tenendo conto |dell'imposta |
|dell'effetto demoltiplicativo della quota di |sostitutiva. |
|possesso in presenza di partecipazioni | |
|indirette per il tramite di società | |
|controllate ai sensi dell'articolo 167, comma| |
|2, del testo unico delle imposte sui redditi,| |
|di cui al decreto del Presidente della | |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|91. L'opzione di cui al comma 88, che può |Momento di |
|essere esercitata distintamente per ciascuna |perfezionamento |
|partecipata estera e con riguardo a tutti o a|dell'opzione per il |
|parte dei relativi utili e riserve di utile, |regime dell'imposta |
|si perfeziona con l'esercizio dell'opzione |sostitutiva. |
|stessa mediante indicazione nella | |
|dichiarazione dei redditi relativa al periodo| |
|di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il | |
|versamento dell'imposta sostitutiva è | |
|effettuato in un'unica soluzione entro il | |
|termine di scadenza del saldo delle imposte | |
|sui redditi dovute per il periodo di imposta | |
|in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa | |
|la compensazione ai sensi dell'articolo 17 | |
|del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. | |
|241. L'opzione è efficace a decorrere | |
|dall'inizio del periodo di imposta successivo| |
|a quello in corso al 31 dicembre 2022. | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|92. Gli utili distribuiti si considerano |Presunzione di |
|prioritariamente formati con quelli |formazione |
|assoggettati alle imposte sostitutive nella |prioritaria degli |
|misura di cui ai commi 88 e 89. |utili con quelli |
| |soggetti al regime di|
| |esclusione. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|93. Il costo fiscalmente riconosciuto della |Incremento del costo |
|partecipazione nell'entità estera detenuta |fiscalmente |
|dal soggetto residente o localizzato nel |riconosciuto della |
|territorio dello Stato è incrementato, fino |partecipazione nella |
|a concorrenza del corrispettivo della |entità estera |
|cessione, dell'importo degli utili e delle |detenuta dal soggetto|
|riserve di utili assoggettati all'imposta |residente o |
|sostitutiva e diminuito dell'importo dei |localizzato nel |
|medesimi utili e riserve di utili |territorio dello |
|distribuiti. |Stato. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|94. L'opzione di cui al comma 88 può essere |Estensione del |
|esercitata anche in relazione agli utili |diritto di opzione |
|attribuibili alle stabili organizzazioni che |per l'imposta |
|applicano il regime fiscale disciplinato |sostitutiva anche in |
|dall'articolo 168-ter del testo unico delle |relazione agli utili |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del |attribuibili alle |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|stabili |
|n. 917. |organizzazioni di |
| |imprese residenti che|
| |applicano il regime |
| |della "branch |
| |exemption" |
+---------------------------------------------+---------------------+
|95. Le disposizioni di attuazione del comma |Disciplina attuativa |
|87, anche ai fini del suo coordinamento con |dell'imposta |
|le altre norme vigenti, sono adottate con |sostitutiva sugli |
|decreto del Ministro dell'economia e delle |utili e sulle riserve|
|finanze, entro novanta giorni dalla data di |di utile non ancora |
|entrata in vigore della presente legge. |distribuiti dei |
| |soggetti partecipati.|
+---------------------------------------------+---------------------+
|96. All'articolo 23 del testo unico delle |Individuazione dei |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del |proventi considerati |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|come prodotti nel |
|n. 917, in materia di applicazione |territorio dello |
|dell'imposta ai non residenti, dopo il comma |Stato, ai fini |
|1 è inserito il seguente: |dell'applicazione |
| «1-bis. I redditi diversi realizzati |delle imposte sui |
|mediante la cessione a titolo oneroso di |redditi nei confronti|
|partecipazioni in società ed enti non |dei soggetti non |
|residenti, il cui valore, per più della |residenti. |
|metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso| |
|dei trecentosessantacinque giorni che | |
|precedono la loro cessione, direttamente o | |
|indirettamente, da beni immobili situati in | |
|Italia si considerano prodotti nel territorio| |
|dello Stato. La disposizione del primo | |
|periodo non si applica con riferimento alla | |
|cessione di titoli negoziati in mercati | |
|regolamentati». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|97. All'articolo 5 del decreto legislativo 21|Assoggettamento a |
|novembre 1997, n. 461, concernente l'imposta |tassazione delle |
|sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri |plusvalenze ritratte |
|redditi diversi di cui alle lettere da c) a |da un soggetto non |
|c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del|residente derivanti |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|dall'alienazione di |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|partecipazioni in |
|dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è |società fiscalmente |
|inserito il seguente: |residenti all'estero,|
| «5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si|il cui valore è |
|applicano ai redditi derivanti dalla cessione|rappresentato |
|di partecipazioni in società ed enti, non |prevalentemente da |
|negoziate in mercati regolamentati, il cui |immobili situati nel |
|valore, per più della metà, deriva, in |territorio italiano. |
|qualsiasi momento nel corso dei | |
|trecentosessantacinque giorni che precedono | |
|la loro cessione, direttamente o | |
|indirettamente, da beni immobili situati nel | |
|territorio dello Stato». | |
+---------------------------------------------+---------------------+
|98. Al fine dell'applicazione delle |Esclusione dalle |
|disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si |soglie rilevanti per |
|considerano i beni immobili alla cui |l'imposizione in |
|produzione o al cui scambio è effettivamente|Italia delle |
|diretta l'attività di impresa nonché quelli|plusvalenze derivanti|
|utilizzati direttamente nell'esercizio |dalle relative |
|dell'impresa. |cessioni di immobili |
| |merce e di quelli |
| |strumentali. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|99. Le disposizioni di cui ai commi 96 e 97 |Esclusione dalla |
|non si applicano alle plusvalenze realizzate |tassazione delle |
|dagli organismi di investimento collettivo |plusvalenze |
|del risparmio individuati dall'articolo 1, |realizzate dagli |
|comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. |organismi di |
|178. |investimento |
| |collettivo del |
| |risparmio di diritto |
| |estero, istituiti in |
| |Stati membri UE o in |
| |Stati aderenti |
| |all'Accordo sullo |
| |spazio economico |
| |europeo che |
| |consentono un |
| |adeguato scambio di |
| |informazioni. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|100. Le società in nome collettivo, in |Società commerciali:|
|accomandita semplice, a responsabilità |cessione o |
|limitata, per azioni e in accomandita per |assegnazione |
|azioni che, entro il 30 settembre 2023, |agevolata ai soci di |
|assegnano o cedono ai soci beni immobili, |beni immobili e beni |
|diversi da quelli indicati nell'articolo 43, |mobili registrati |
|comma 2, primo periodo, del testo unico delle|diversi da quelli |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del |strumentali |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|all'esercizio |
|n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici |dell'impresa, ovvero |
|registri non utilizzati come beni strumentali|trasformazione |
|nell'attività propria dell'impresa possono |agevolata in società|
|applicare le disposizioni del presente comma |semplice |
|e dei commi da 101 a 105 a condizione che | |
|tutti i soci risultino iscritti nel libro dei| |
|soci, ove prescritto, alla data del 30 | |
|settembre 2022 ovvero che siano iscritti | |
|entro trenta giorni dalla data di entrata in | |
|vigore della presente legge, in forza di | |
|titolo di trasferimento avente data certa | |
|anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime | |
|disposizioni si applicano alle società che | |
|hanno per oggetto esclusivo o principale la | |
|gestione dei predetti beni e che entro il 30 | |
|settembre 2023 si trasformano in società | |
|semplici. | |
+---------------------------------------------+---------------------+