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DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2026, n. 172

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di concessioni di derivazione d'acqua. (26G00187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/2026
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Testo in vigore dal:  17-10-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e, in particolare, gli articoli 2, primo comma, lettera m), 3, primo comma, lettera d), 4 e 48-bis;
Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nelle riunioni del 30 settembre 2024 e del 9 aprile 2026;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 20 maggio 2026;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disciplina delle concessioni
di derivazione d'acqua
1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, primo comma, lettera m), 3, primo comma, lettera d), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina, con legge regionale, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni e delle subconcessioni di derivazione d'acqua, qualunque sia l'uso cui esse siano destinate, di seguito denominate concessioni.
2. La legge regionale disciplina, in particolare, le modalità di assegnazione e la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'uso e la valorizzazione dei beni del demanio idrico, nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 2, 3, 4 e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948:
«Art. 2. - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
i) acque minerali e termali;
l) caccia e pesca;
m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
o) usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;
p) artigianato;
q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
r) istruzione tecnico-professionale;
s) biblioteche e musei di enti locali;
t) fiere e mercati;
u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
v) toponomastica;
z) servizi antincendi.».
«Art. 3. - La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:
a) industria e commercio;
b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
f) finanze regionali e comunali;
g) istruzione materna, elementare e media;
h) previdenza e assicurazioni sociali;
i) assistenza e beneficenza pubblica;
l) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;
m) antichità e belle arti;
n) annona;
o) assunzione di pubblici servizi.».
«Art. 4. - La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.
La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.».
«Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».

Note all'art. 1:
Per il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si vedano le note alle premesse.