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LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 4

Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2001)
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Testo in vigore dal:  11-3-1948

Art. 3


La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:
a) industria e commercio;
b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
f) finanze regionali e comunali;
g) istruzione materna, elementare e media;
h) previdenza e assicurazioni sociali;
i) assistenza e beneficenza pubblica;
l) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;
m) antichità e belle arti;
n) annona;
o) assunzione di pubblici servizi.