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LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 4

Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2001)
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Testo in vigore dal:  16-2-2001
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Art. 2


In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico
((della Repubblica))
e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
i) acque minerali e termali;
l) caccia e pesca;
m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
o) usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;
p) artigianato;
q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
r) istruzione tecnico-professionale;
s) biblioteche e musei di enti locali;
t) fiere e mercati;
u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
v) toponomastica;
z) servizi antincendi.