TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 107

Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2026), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2026, n. 152 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1) recante: «Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonchè ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.». (26A04179)

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    e resilienza (PNRR) e della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio
    del 29 aprile 2024
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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali

modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali
((1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni))
((all'articolo 9-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:))
((Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, compreso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilità per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi compreso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilità delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, al fine di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parità di trattamento»))
((dopo l'articolo 9-ter è inserito il seguente:))
((1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile il materiale rotabile di proprietà dello Stato all'operatore entrante selezionato in base alla procedura di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie».))
1-bis.
((All'articolo 1, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo le parole: «promozione del trasporto multimodale,» sono inserite le seguenti: «specificamente calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, nonché».))
2. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, relativo alla proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: « 3 agosto 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 agosto 2028 » e le parole: « 10 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2028 ».
2-bis.
((Al fine di consentire la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nell'ambito del territorio comunale, è assegnato al comune di Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 800.000 euro per l'anno 2027, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2027. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
2-ter.
((Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
2-quater.
((All'articolo 1, comma 474, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «ANAS Spa» sono inserite le seguenti: «, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle regioni».))
2-quinquies.
((Al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((all'allegato 2-bis sono aggiunte, infine, le seguenti voci: «Lombardia - S.S. 42 "del Tonale e della Mendola" - Estensione della variante nei territori dei comuni di Casazza e Spinone al Lago, in continuità funzionale e progettuale con il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lotti 1 e 2 nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico, mediante ipotesi di articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3- Comune di Casazza, tratto Entratico-Casazza; Lotto 4- Comune di Spinone al Lago, tratto Casazza-Spinone al Lago.
Lombardia- S.S. 469 "Sebina Occidentale" - Realizzazione della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico, nell'ambito del completamento della riqualificazione della Sebina Occidentale.
Lombardia- S.S. 671 "della Val Seriana" - Realizzazione variante all'abitato di Ponte Nossa nell'ambito del completamento della gestione ed efficientamento del traffico urbano»;))
b)
((all'allegato 4 è aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Lombardia- Linea Milano-Venezia. Tratta Pioltello-Treviglio.
Scavalco PM-Bivio Adda- J84J23000100008».))
3. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione è autorizzata la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3-bis.
((All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «entro il 30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2026 ».))
3-ter. ((Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti privati, di un impianto raccordato strumentale alla connessione ferroviaria del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti e del relativo binario di allaccio alla rete ferroviaria nazionale, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti territoriali interessati in ordine alla localizzazione dell'opera ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
3-quater. L'impianto raccordato, il binario di allaccio e le ulteriori opere realizzate restano di proprietà del soggetto privato di cui al comma 3-ter. Gli oneri relativi alla progettazione delle opere, all'acquisizione delle aree, alle procedure espropriative nonché alla realizzazione, alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime e ogni altro onere connesso alla realizzazione e all'utilizzo dell'infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto privato di cui al medesimo comma)) 3-ter.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022 n. 118 recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity). - 1. Ai servizi ferroviari intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo, debitamente motivata in conformità al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti in house di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia, entro il 31 dicembre 2026, la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio possono essere suddivisi in uno o più lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, compreso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilità per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi compreso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilità delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione al meno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, al fine di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parità di trattamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 recante: «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - Omissis.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché all'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con durata almeno decennale, denominato Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM). Il DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale e contiene:
a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia;
b) le attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete;
c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;
d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a:
1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza a specifici obblighi di legge;
2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;
3) interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale;
4) attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica;
5) individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti;
6) localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;
f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria;
g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità;
h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle priorità di investimento per la promozione del trasporto multimodale, specificamente calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, nonché anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali). - Omissis
4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la proroga, fino al 3 agosto 2028, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, nonché la proroga, fino al 10 dicembre 2028, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.».
- Si riporta il testo del comma 474, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», come modificato dalla presente legge:
«474. Il Commissario straordinario di cui al comma 473, entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi della società ANAS Spa, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle regioni e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo degli allegati 2-bis e 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, come modificato dalla presente legge: «Allegato 2-bis (Articolo 4, comma 2-bis) Elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato della società ANAS S.p.A. quale commissario straordinario.

Parte di provvedimento in formato grafico
.».
«Allegato 4 (articolo 5, comma 3) Elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato della società RFI S.p.A. quale commissario straordinario.
Parte di provvedimento in formato grafico
.».
- Si riporta l'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica»:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio finanziario, per ogni unità elementare di bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresì individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2, nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo del comma 392, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). - Omissis
4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata della documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonché il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro il 31 ottobre 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;
d) la data della eventuale riunione in modalità telematica di cui al comma 6, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi trenta giorni.
L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi trenta giorni 2.».