stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 giugno 2026, n. 111

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio. (26G00127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/2026
nascondi
Testo in vigore dal:  27-7-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Estensione dei servizi di assistenza sanitaria italiana per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA
1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utenti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, sono iscritti presso l'azienda sanitaria locale presente nel territorio, che raccoglie le loro schede individuali, o, in alternativa, presso l'azienda sanitaria locale competente per il domicilio di soggiorno».
2. Il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida nel territorio italiano, nei confronti dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), è subordinato al versamento del contributo di cui all'articolo 2.
3. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del servizio sanitario nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Prestazioni delle unità sanitarie locali).
- Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'articolo 3.
Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza. Gli utenti iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani resi denti all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, sono iscritti presso l'azienda sanitaria locale presente nel territorio, che raccoglie le loro schede individuali, o, in alternativa, presso l'azienda sanitaria locale competente per il domicilio di soggiorno.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di sanità militare.
Gli emigrati, che rientrano temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526 recante: «Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 dell'11 agosto 1982, così come modificato dalla presente legge:
«Art. 7. - Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le unità sanitarie locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando altresì i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, punti v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
Le regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1° gennaio 1980 a medici convenzionati per quote capitarie indebitamente percepite.
Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti a comunicarli entro il termine di quindici giorni ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali.
Nelle regioni ove non siano entrate in funzione le unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento degli elenchi provvede il commissario liquidatore regionale nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio.».