TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 201

Testo del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 27 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 12), recante: «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonchè per la sicurezza dei giornalisti freelance». (26A00993)

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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali

modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

((Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti, nonché dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini))
1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari
((e di difesa civile))
, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi
((stabiliti))
.
2. I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini
((già presenti nel territorio))
nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati, a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle
((risorse umane, strumentali e finanziarie))
previste a legislazione vigente.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2022:
«Art. 2-bis (Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari). - 1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative.
2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.
3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante: «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023:
«Art. 7 (Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate;
b) all'articolo 18-bis, comma 1, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" è inserita la seguente: "558-bis,";
c) all'articolo 19:
1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
2) al comma 1.2:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale trasmette" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,";
2.2) il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) le parole: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine";
3.2) le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono soppresse;
d) all'articolo 20-bis:
1) al comma 1, la parola: "grave" è sostituita dalle seguenti: "contingente ed eccezionale";
2) al comma 2:
2.1) dopo la parola: "rinnovabile" sono inserite le seguenti: "per un periodo ulteriore di sei mesi";
2.2) la parola: "grave" è sostituita dalla seguente: "eccezionale";
2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"
2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2-bis. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
3. I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.».
- La Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025 che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 è pubblicata nella GUUE del 24 luglio 2025, Serie L.