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DECRETO-LEGGE 7 aprile 2025, n. 45

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. (25G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/2025
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  • Disposizioni urgenti per l'attuazione delle misure del Piano
    nazionale di ripresa e resilienza
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  • Misure urgenti in materia di istruzione e merito e per l'avvio
    dell'anno scolastico 2025/2026
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Testo in vigore dal:  8-4-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6, il quale ha previsto che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma e le prossime scadenze imposte dal Piano;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di parità scolastica, con particolare riferimento alla disciplina relativa al riconoscimento della parità e allo svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire, per l'anno scolastico 2025/2026, il regolare svolgimento delle attività e la corretta erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere percorsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del merito, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 degli istituti tecnici, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
b) dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Ulteriori misure per la riforma 1.1 degli istituti tecnici, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici, che non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024, è definito con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma è introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilasciano, in qualità di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 gennaio 2013, n. 13, a domanda dell'interessato, la certificazione delle competenze, di cui all'articolo 26, comma 3, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-quater.»;
c) sono aggiunti, in fine, gli allegati 2-bis, 2-ter e 2-quater di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
2. Ai fini del riordino della disciplina degli istituti tecnici di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, sono abrogate le disposizioni, anche di legge, individuate espressamente nel regolamento medesimo, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica.