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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2003, n. 322

Regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/1/2004
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Testo in vigore dal:  20-1-2004

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto l'articolo 13, comma 2, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con il quale è previsto che sono stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, i prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, nonché le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni e che i prodotti immessi in consumo muniti del contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito;
Visto l'articolo 67 del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale dispone, fra l'altro, al secondo periodo del primo comma, che fino all'emanazione delle norme regolamentari ivi previste, restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili;
Visto l'articolo 19, comma 2, del regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;
Visto l'articolo 26, comma 2, del predetto regolamento n. 153 del 2001, recante disposizioni transitorie circa le tipologie di prodotti sulle quali continuano ad essere applicati, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, i contrassegni di Stato;
Visto il regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume, adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, con il quale sono state escluse dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione alcune bevande secondo determinate condizioni;
Ritenuto di dover ridurre, in relazione alle esigenze di semplificazione amministrativa, il numero delle tipologie del contrassegno di Stato, nonché, in considerazione delle capacità dei recipienti che vengono utilizzati, di dover riordinare i tagli del contrassegno;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3/12171/U.C.L. del 4 agosto 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Assoggettamento al contrassegno di Stato
1. Sono assoggettati al contrassegno di Stato i prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, vigente alla data del 1° gennaio 2002, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, nonché la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto.
Tale obbligo si applica limitatamente ai prodotti destinati alla vendita al consumatore e sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi. Il contrassegno è applicato ai recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno previsti dal presente regolamento.
2. L'applicazione dei contrassegni ai recipienti contenenti i prodotti di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane, che può anche consentire, su richiesta delle ditte interessate, l'applicazione di contrassegni di caratteristiche diverse, in mancanza di tipologie e tagli specifici.
Le ditte possono ridurre la dimensione dei contrassegni, alle stesse consegnati, per esigenze tecniche dirette a consentirne una agevole applicazione, purché in essi restino visibili i caratteri alfabetici e numerici e l'emblema di Stato.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, può essere autorizzata, su motivata richiesta del soggetto interessato, l'applicazione di contrassegni su prodotti, sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico contenuto, che non risultano soggetti all'obbligo di cui al comma 1, al fine di poterli escludere, in quanto muniti di contrassegno, dai vincoli di deposito e di circolazione, previsti dagli articoli 29, comma 1, e 30, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'autorizzazione è concessa per uno specifico prodotto commerciale limitatamente alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che reca le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (d'ora in avanti denominato «Testo unico sulle accise») è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279.
- Il testo vigente dell'art. 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:
«2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito».
- Il testo vigente dell'art. 67, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 dispone che:
«Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni transitorie). - Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti».
- Il regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, i cui limiti di applicabilità sono stabiliti dal comma 4 dell'art. 20 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, concerne l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume ed esclude dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione alcune bevande secondo determinate condizioni.
- Il testo vigente dell'art. 19, comma 2, del regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, è il seguente:
«2. L'applicazione dei contrassegni sui recipienti contenenti i prodotti determinati con il decreto di cui all'art. 13, comma 2 del testo unico è effettuata con le modalità tecniche stabilite dall'Agenzia, che può anche consentire, nel caso di recipienti di capacità fino a 5 centilitri, che il contrassegno sia applicato, anziché sui recipienti, sulla confezione che li contiene.
L'applicazione dei contrassegni è effettuata presso:
a) i depositi fiscali nazionali abilitati alla custodia dei prodotti da contrassegnare;
b) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari che agiscano per proprio conto;
c) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari che agiscano per conto di operatori nazionali;
d) gli impianti di Paesi terzi che agiscano per conto di importatori nazionali;
e) gli impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad accisa;
f) le dogane attraverso le quali avviene l'importazione ed i depositi doganali.».
- Il testo vigente dell'art. 26, comma 2, del predetto regolamento dispone che:
«2. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 13, comma 2, del testo unico, i contrassegni di Stato continuano ad applicarsi allo spirito puro, ai liquori, alle acquaviti, agli estratti per essenze per preparazione liquori, ai vini aromatizzati ed ai vini liquorosi, nei casi prescritti e secondo le caratteristiche, i tagli ed i prezzi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.».
- Il testo vigente dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che reca la riforma dell'organizzazione del Governo, è il seguente:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».
- Il testo vigente del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Il testo del regolamento CE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 e le successive modifiche individuano i prodotti corrispondenti ai codici di nomenclatura combinata: NC 2204 per i vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole e i mosti d'uva diversi da quelli di cui alla voce 2009; 2205 vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche; 2206 altre bevande fermentate (per esempio sidro, sidro di pere, idromele), miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non rinominati o compresi altrove; 2207 alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; 2208 alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione.
- L'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recita che:
«1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio».
- L'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede che:
«1. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12» dello stesso decreto.