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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1997, n. 219

Regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-1997
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Testo in vigore dal:  2-8-1997

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, che prevede l'obbligo del contrassegno di Stato per alcune bevande alcoliche;
Visto l'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede la possibilità di stabilire i prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni;
Visto l'articolo 29, comma 4, del predetto testo unico che prevede la possibilità di modificare i casi di esclusione dall'obbligo della denuncia di deposito dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa;
Visto l'articolo 30, comma 3, del medesimo testo unico che prevede la possibilità di modificare i casi di esclusione dall'obbligo del documento di accompagnamento per la circolazione di tali prodotti;
Attesa la necessità per alcune bevande di prevedere l'esclusione dall'obbligo del contrassegno e dai vincoli di deposito e circolazione sopraindicati;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3 - 4639 / U.C.L. del 17 giugno 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono escluse dall'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, dall'obbligo della denuncia di deposito di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'obbligo del documento di accompagnamento di cui all'articolo 30, comma 1, del predetto testo unico, le bevande alcoliche costituite da vini aromatizzati, liquori, acquaviti e alcole etilico, addizionati con acqua gassata semplice o di soda oppure con succhi di frutta, sciroppi, bevande analcoliche o altri prodotti alimentari, condizionate in recipienti contenenti quantità non superiori a 35 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 giugno 1997
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 177
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, è il seguente: "Salvo quanto dispone il comma successivo, i recipienti contenenti vermut ed altri vini aromatizzati, liquori o acquaviti, addizionali con acqua gassata (semplice o di soda) sono soggetti all'applicazione del rispettivo contrassegno di Stato in relazione al volume del liquido contenuto nei recipienti stessi".
- Il testo dell'art. 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, d'ora in avanti denominato "testo unico", è il seguente: "2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito".
- Il testo dell'art. 29, comma 4, del testo unico è il seguente: "4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche".
- Il testo dell'art. 30, comma 3, del testo unico è il seguente: "3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, è già riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 29, comma 1, del testo unico è il seguente: "1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alesele e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio".
- Il testo dell'art. 30, comma 1, del testo unico è il seguente: "1. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12".