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LEGGE 12 agosto 1993, n. 313

Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti.

note: Entrata in vigore della legge: 5-9-1993
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Testo in vigore dal:  5-9-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, è sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Titoli al portatore). - 1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.
2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, Servizio secondo, ovvero ad uno degli uffici indicati nell'articolo 71, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilità, può, anche prima del decorso del termine di prescrizione ed a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore dell'Amministrazione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia.
3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione.
4. In tale caso, per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano sulle somme dovute gli interessi calcolati al tasso legale vigente.
5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore.
6. L'Amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con D.P.R. n. 1343/1963 ed aggiornato con D.P.R. n. 74/1984, è il seguente:
"Art. 51 (Titoli al portatore). (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 35). - I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.
Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti.
In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore.
L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi".
- Il testo dell'art. 71 del sopra citato testo unico delle leggi in materia di debito pubblico è il seguente:
"Art. 71 (Interruzione della prescrizione). (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 45). - La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal codice civile, nonché mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto.
La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi".