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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1984, n. 74

Aggiornamento di talune norme del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

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Testo in vigore dal:  3-5-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 651, recante nuove norme in materia di debito pubblico;
Ritenuta la necessità di aggiornare il vigente testo unico delle leggi sul debito pubblico con le disposizioni legislative concernenti il debito pubblico che, successivamente all'entrata in vigore del suddetto testo unico, hanno sostituito o integrato le norme del testo unico stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 marzo 1984;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



L'art. 6 del testo unico delle leggi sul debito pubblico è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Minimo iscrivibile (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 6; legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 34).- Nel Gran Libro non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore alle lire centomila di capitale nominale.
I titoli possono essere del capitale nominale di lire centomila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti".