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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1957, n. 1409

Rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona telefonica alla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
Testo in vigore dal:  25-3-1958 al: 9-2-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;
Vista la lettera n. GM. 26249/56/PI del 15 giugno 1956, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha notificato alla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) il preavviso di riscatto della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico accordata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509, e successive Convenzioni agiuntive rispettivamente in data 8 febbraio 1930 (approvata con il regio decreto 10 aprile 1930, n. 572); 30 giugno 1930 (approvata con il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1294); 30 giugno 1930 (approvata con il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1295);
5 dicembre 1932 (approvata con il regio decreto 20 dicembre 1932, n. 1826);
Considerata l'opportunità che, nella 5° Zona telefonica, il servizio telefonico ad uso pubblico continui ad essere gestito, a nuove condizioni, dalla stessa Società concessionaria S.E.T.
Accertato che la Società S.E.T. si trova nella condizione prevista dall'art. 4 del citato decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1957, n. 615, e che pertanto l'Amministrazione può procedere al rinnovo della concessione a nuove condizioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



È approvata e resa esecutiva, l'annessa Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni e del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona telefonica, accordata alla Società S.E.T. con la convenzione 30 marzo 1925, approvata con il regio decreto 23 aprile 1925, n. 509, e con le successive Convenzioni aggiuntive citate nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1957

GRONCHI ZOLI - MATTARELLA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958.

Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 47. - RELLEVA