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DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2024, n. 45

Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71. (24G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2024
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-4-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe  al  Governo
per la  riforma  dell'ordinamento  giudiziario  e  per  l'adeguamento
dell'ordinamento  giudiziario  militare,  nonche'   disposizioni   in
materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita'
e  ricollocamento  in  ruolo  dei  magistrati  e  di  costituzione  e
funzionamento del  Consiglio  superiore  della  magistratura»  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera d), l'articolo 5, comma 1
e 2, e l'articolo 6; 
  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento
giudiziario»; 
  Visto il decreto legislativo 20  febbraio  2006,  n.  106,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  riorganizzazione   dell'ufficio   del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  d),
della legge 25 luglio 2005, n. 150»; 
  Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante  «Nuova
disciplina  dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in  materia  di
progressione  economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a   norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,  n.
150»; 
  Vista la legge 21 aprile 2023, n. 41, concernente  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.  13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli  investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di  coesione  e  della   politica   agricola   comune.   Disposizioni
concernenti l'esercizio di deleghe legislative»  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 3, il quale ha prorogato fino al 31 dicembre 2023
il termine per l'attuazione della delega; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della  Repubblica,  a  norma  dell'articolo  1,
comma 2, della legge 17 giugno n. 71 del 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 marzo 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Ambito applicativo 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  magistrati
ordinari, amministrativi e contabili. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riportano gli articoli 1, 5 e  6  della  legge  17
          giugno 2022, n. 71  (Deleghe  al  Governo  per  la  riforma
          dell'ordinamento   giudiziario    e    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni
          in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare,  di
          eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di
          costituzione e funzionamento del Consiglio superiore  della
          magistratura): 
                «Art. 1 (Oggetto e procedimento). - 1. Il Governo  e'
          delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, uno o piu'
          decreti legislativi recanti disposizioni  finalizzate  alla
          trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento  giudiziario,
          nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti  dal
          presente capo, in relazione: 
                  a) alla revisione dell'assetto ordinamentale  della
          magistratura, con specifico riferimento alla necessita'  di
          rimodulare,  secondo   principi   di   trasparenza   e   di
          valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione  degli
          incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il  numero
          degli incarichi semidirettivi e di ridefinire,  sulla  base
          dei medesimi principi, i criteri di accesso  alle  funzioni
          di consigliere di cassazione  e  di  sostituto  procuratore
          generale  presso  la  Corte  di  cassazione,  nonche'  alla
          riforma del  procedimento  di  approvazione  delle  tabelle
          organizzative degli uffici giudicanti; 
                  b) alla  razionalizzazione  del  funzionamento  del
          consiglio giudiziario, con riferimento alla necessita',  di
          assicurare la semplificazione, la trasparenza e  il  rigore
          nelle valutazioni di professionalita'; 
                  c) alla modifica dei presupposti per  l'accesso  in
          magistratura dei laureati in giurisprudenza; 
                  d) al riordino della  disciplina  del  collocamento
          fuori  ruolo  dei  magistrati  ordinari,  amministrativi  e
          contabili. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono adottati su proposta del Ministro  della  giustizia,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca.   I
          medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinche' su  di
          essi sia espresso il parere delle Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari entro  il
          termine di trenta giorni  dalla  data  della  trasmissione.
          Decorso il predetto termine, i decreti legislativi  possono
          essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto
          termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti  alla
          scadenza del termine previsto per l'esercizio della  delega
          o successivamente, quest'ultimo  e'  prorogato  di  novanta
          giorni. 
              3. Il Governo, con la procedura indicata  al  comma  2,
          entro due anni dalla scadenza del termine  per  l'esercizio
          della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei  principi
          e  criteri  direttivi  fissati  dal  presente  capo,   puo'
          adottare disposizioni integrative e correttive dei  decreti
          legislativi adottati. 
              4. Il  Governo,  entro  tre  anni  dalla  scadenza  del
          termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1  del
          presente   articolo,   provvede   alla    raccolta    delle
          disposizioni vigenti in materia di ordinamento  giudiziario
          ai sensi dell'articolo 17-bis, commi 1 e 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400.». 
                «Art. 5  (Collocamento  fuori  ruolo  dei  magistrati
          ordinari, amministrativi e contabili). - 1.  Nell'esercizio
          della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i  decreti
          legislativi   recanti   riordino   della   disciplina   del
          collocamento   fuori   ruolo   dei   magistrati   ordinari,
          amministrativi e contabili sono adottati nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)   individuare   le   tipologie   di    incarichi
          extragiudiziari   da    esercitare    esclusivamente    con
          contestuale collocamento fuori ruolo per  tutta  la  durata
          dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del
          tipo di impegno richiesto e delle possibili  situazioni  di
          conflitto  di  interessi   tra   le   funzioni   esercitate
          nell'ambito   di   esso   e   quelle   esercitate    presso
          l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso
          gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto,
          direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria
          di un Ministro; 
                  b)   individuare   le   tipologie   di    incarichi
          extragiudiziari  per  le  quali  e'  ammesso   il   ricorso
          all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di  un
          magistrato  ordinario,  amministrativo  o  contabile  possa
          essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire
          corrisponda  a   un   interesse   dell'amministrazione   di
          appartenenza; stabilire i criteri dei  quali  i  rispettivi
          organi di autogoverno debbano tenere conto  nella  relativa
          valutazione e prevedere che, in ogni caso,  vengano  sempre
          valutate  puntualmente  le  possibili   ricadute   che   lo
          svolgimento  dell'incarico  fuori  ruolo  puo'  determinare
          sotto i profili dell'imparzialita' e dell'indipendenza  del
          magistrato; 
                  d) prevedere che la valutazione  della  sussistenza
          dell'interesse di cui alla lettera c) sia effettuata  sulla
          base  di  criteri  oggettivi  che   tengano   conto   anche
          dell'esigenza di distinguere, in ordine di  rilevanza:  gli
          incarichi che la legge affida esclusivamente a  magistrati;
          gli incarichi di natura  giurisdizionale  presso  organismi
          internazionali  e  sovranazionali;  gli  incarichi   presso
          organi  costituzionali;  gli  incarichi  presso  organi  di
          rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali
          apicali e  di  diretta  collaborazione  presso  istituzioni
          nazionali o internazionali; gli altri incarichi; 
                  e) prevedere che il magistrato, al  termine  di  un
          incarico svolto fuori ruolo  per  un  periodo  superiore  a
          cinque anni, possa essere nuovamente collocato fuori ruolo,
          indipendentemente dalla  natura  del  nuovo  incarico,  non
          prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di  possesso
          nell'ufficio  giudiziario,  e  indicare  tassativamente  le
          ipotesi di deroga; 
                  f)  prevedere  che  non   possa   comunque   essere
          autorizzato il  collocamento  del  magistrato  fuori  ruolo
          prima del decorso di  dieci  anni  di  effettivo  esercizio
          delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede
          di servizio presenta una rilevante scopertura di  organico,
          sulla base di parametri definiti dai rispettivi  organi  di
          autogoverno; 
                  g)   stabilire   che   i    magistrati    ordinari,
          amministrativi e contabili  non  possano  essere  collocati
          fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente  sette
          anni,  salvo   che   per   gli   incarichi,   da   indicare
          tassativamente,  presso  gli  organi  costituzionali  o  di
          rilevanza costituzionale, gli  organi  del  Governo  e  gli
          organismi internazionali, per i quali  il  tempo  trascorso
          fuori ruolo non puo' superare complessivamente dieci  anni,
          ferme restando le deroghe previste dall'articolo  1,  comma
          70, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
                  h) ridurre il  numero  massimo  di  magistrati  che
          possono  essere  collocati  fuori  ruolo,  sia  in  termini
          assoluti  che  in  relazione  alle  diverse  tipologie   di
          incarico che saranno censite, prevedendo la possibilita' di
          collocamento  fuori  ruolo  dei  magistrati  per  la   sola
          copertura  di  incarichi  rispetto   ai   quali   risultino
          necessari un  elevato  grado  di  preparazione  in  materie
          giuridiche o l'esperienza pratica  maturata  nell'esercizio
          dell'attivita' giudiziaria  o  una  particolare  conoscenza
          dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente
          le fattispecie cui tale limite non si applica; 
                  i)      disciplinare      specificamente,       con
          regolamentazione   autonoma   che   tenga    conto    della
          specificita'  dell'attivita',  gli  incarichi  fuori  ruolo
          svolti in ambito internazionale. 
                2. Lo schema del decreto o  gli  schemi  dei  decreti
          legislativi di cui al presente articolo  sono  adottati  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del
          Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
          dell'universita' e  della  ricerca,  secondo  la  procedura
          indicata all'articolo 1, commi 2 e 3.». 
                «Art. 6 (Coordinamento con le disposizioni  vigenti).
          - 1. Il decreto o i  decreti  legislativi  attuativi  della
          delega  di  cui  all'articolo  1   della   presente   legge
          provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti  con
          le disposizioni introdotte  in  attuazione  della  medesima
          delega, anche modificando la formulazione e la collocazione
          delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui  al
          regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,   del   decreto
          legislativo  20  febbraio  2006,  n.   106,   del   decreto
          legislativo  5  aprile  2006,   n.   160,   nonche'   delle
          disposizioni contenute in leggi speciali  non  direttamente
          investite dai principi e criteri  direttivi  di  delega,  e
          operando le necessarie abrogazioni  nonche'  prevedendo  le
          opportune disposizioni transitorie.». 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  3,  della  legge  21
          aprile   2023,   n.   41   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,
          recante disposizioni urgenti  per  l'attuazione  del  Piano
          nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano
          nazionale degli investimenti complementari al  PNRR  (PNC),
          nonche' per l'attuazione  delle  politiche  di  coesione  e
          della politica agricola  comune.  Disposizioni  concernenti
          l'esercizio di deleghe legislative): 
                «Art. 1. - 1. - 2. (Omissis). 
                3. All'articolo 1, comma 1, alinea,  della  legge  17
          giugno 2022, n. 71, le  parole:  «un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023». 
                4. (Omissis).».