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DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2023, n. 222

Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. (24G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2024
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Testo in vigore dal: 13-1-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita' ed il relativo Protocollo opzionale,  firmata  a  New
York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi  della  legge  3  marzo
2009, n. 18; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo
in materia di disabilita'», e in particolare l'articolo 2,  comma  2,
lettera e); 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2009,  n.  198,  recante
«Attuazione dell'articolo 4 della legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in
materia di ricorso  per  l'efficienza  delle  amministrazioni  e  dei
concessionari di servizi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Vista la legge 24 febbraio 2023, n.  14,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio  di  deleghe  legislative»,  e  in
particolare l'articolo 1, comma 5; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14  giugno  1989,
n.  236,  recante  «Prescrizioni  tecniche  necessarie  a   garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la  visitabilita'  degli  edifici
privati  e  di  edilizia  residenziale   pubblica   sovvenzionata   e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° maggio 2023; 
  Vista l'intesa raggiunta in sede di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 7 giugno 2023, Rep. atti n. 70/CU; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  Sezione  del  25
luglio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica  espressi  rispettivamente  in
data 27 settembre 2023 da parte della V Commissione bilancio  nonche'
in data 5 ottobre 2023 da parte della XII Commissione affari sociali,
e in data 20  settembre  2023  dalla  5ª  Commissione  programmazione
economica, bilancio nonche' in data 10 ottobre 2023 dalle Commissioni
riunite  1ª  Affari  costituzionali  e  10ª  Affari  sociali,  lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per le disabilita', di concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche
sociali, della salute, delle imprese e del made in  Italy  e  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le disposizioni contenute  nel  presente  decreto  costituiscono
attuazione dell'articolo 2, comma  2,  lettera  e),  della  legge  22
dicembre 2021, n. 227, per garantire l'accessibilita' alle  pubbliche
amministrazioni  da   parte   delle   persone   con   disabilita'   e
l'uniformita' della tutela dei lavoratori con disabilita'  presso  le
pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro
piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo  e  internazionale
in materia, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e alle  relative  norme  di  attuazione,  nonche'
all'articolo 9 della Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti
delle persone con disabilita', ratificata della legge 3  marzo  2009,
n. 18. 
  2. Ai fini del presente decreto, per accessibilita' deve intendersi
l'accesso e la fruibilita', su base di  eguaglianza  con  gli  altri,
dell'ambiente  fisico,  dei  servizi  pubblici,  compresi  i  servizi
elettronici e di emergenza, dell'informazione e della  comunicazione,
ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione  in
caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e  comprensibili,
anche  mediante  l'adozione  di  misure  specifiche  per   le   varie
disabilita' ovvero di meccanismi di assistenza o  predisposizione  di
accomodamenti ragionevoli. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita' ed il relativo Protocollo opzionale,  firmata  a  New
York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi  della  legge  3  marzo
2009, n. 18; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo
in materia di disabilita'», e in particolare l'articolo 2,  comma  2,
lettera e); 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2009,  n.  198,  recante
«Attuazione dell'articolo 4 della legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in
materia di ricorso  per  l'efficienza  delle  amministrazioni  e  dei
concessionari di servizi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Vista la legge 24 febbraio 2023, n.  14,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio  di  deleghe  legislative»,  e  in
particolare l'articolo 1, comma 5; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14  giugno  1989,
n.  236,  recante  «Prescrizioni  tecniche  necessarie  a   garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la  visitabilita'  degli  edifici
privati  e  di  edilizia  residenziale   pubblica   sovvenzionata   e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° maggio 2023; 
  Vista l'intesa raggiunta in sede di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 7 giugno 2023, Rep. atti n. 70/CU; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  Sezione  del  25
luglio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica  espressi  rispettivamente  in
data 27 settembre 2023 da parte della V Commissione bilancio  nonche'
in data 5 ottobre 2023 da parte della XII Commissione affari sociali,
e in data 20  settembre  2023  dalla  5ª  Commissione  programmazione
economica, bilancio nonche' in data 10 ottobre 2023 dalle Commissioni
riunite  1ª  Affari  costituzionali  e  10ª  Affari  sociali,  lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per le disabilita', di concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche
sociali, della salute, delle imprese e del made in  Italy  e  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le disposizioni contenute  nel  presente  decreto  costituiscono
attuazione dell'articolo 2, comma  2,  lettera  e),  della  legge  22
dicembre 2021, n. 227, per garantire l'accessibilita' alle  pubbliche
amministrazioni  da   parte   delle   persone   con   disabilita'   e
l'uniformita' della tutela dei lavoratori con disabilita'  presso  le
pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro
piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo  e  internazionale
in materia, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e alle  relative  norme  di  attuazione,  nonche'
all'articolo 9 della Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti
delle persone con disabilita', ratificata della legge 3  marzo  2009,
n. 18. 
  2. Ai fini del presente decreto, per accessibilita' deve intendersi
l'accesso e la fruibilita', su base di  eguaglianza  con  gli  altri,
dell'ambiente  fisico,  dei  servizi  pubblici,  compresi  i  servizi
elettronici e di emergenza, dell'informazione e della  comunicazione,
ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione  in
caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e  comprensibili,
anche  mediante  l'adozione  di  misure  specifiche  per   le   varie
disabilita' ovvero di meccanismi di assistenza o  predisposizione  di
accomodamenti ragionevoli.