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DECRETO LEGISLATIVO 22 novembre 2023, n. 184

Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. (23G00196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2024)
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Testo in vigore dal: 28-12-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la direttiva (UE) 2021/2118  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 novembre 2021,  recante  modifica  della  direttiva
2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita'  civile
risultante  dalla  circolazione  di  autoveicoli   e   il   controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021», e, in particolare, l'articolo 1,  comma  1,  e  l'allegato  A,
numero 13; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e,  in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle  imprese  e  del
made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al nuovo codice della strada di cui al decreto  legislativo
                       30 aprile 1992, n. 285 
 
  1. Al nuovo codice della strada di cui al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole: «all'art. 3
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  124  del
codice delle assicurazioni private di cui al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209»; 
    b) all'articolo 193, comma 1, le parole: «a motore senza guida di
rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              l testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  76  e  87  della
          Costituzione: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
                «Art. 87. Il Presidente della Repubblica e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
                Puo' inviare messaggi alle Camere. 
                Indice le elezioni delle nuove Camere e ne  fissa  la
          prima riunione. 
                Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo. 
                Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
                Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione. 
                Nomina, nei casi indicati dalla legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
                Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
                Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede   il
          Consiglio supremo di difesa costituito  secondo  la  legge,
          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
                Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
                Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
                Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4.  In  caso,  qualora  il   termine   previsto   per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della
          direttiva  2009/103/CE  concernente  l'assicurazione  della
          responsabilita' civile  risultante  dalla  circolazione  di
          autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare  tale
          responsabilita' e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  2  dicembre
          2021, n. L 430. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  1  e
          dell'Allegato A, n. 13, della legge 4 agosto 2022,  n.  127
          (Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti normativi  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione europea 2021): 
                «Art. 1 (Delega al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione  europea).  1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure e i principi e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  2  a  21
          della presente legge e all'annesso allegato A.». 
                «Allegato A, n.  13)  direttiva  (UE)  2021/2118  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 24  novembre  2021,
          recante modifica della  direttiva  2009/103/CE  concernente
          l'assicurazione  della  responsabilita'  civile  risultante
          dalla  circolazione   di   autoveicoli   e   il   controllo
          dell'obbligo  di  assicurare  tale  responsabilita'  (Testo
          rilevante ai fini del SEE);». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          Commissioni parlamentari della Camera dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica. In caso  gli  schemi  dei  decreti
          legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
          pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e  al
          Senato della Repubblica affinche' su di  essi  espresso  il
          parere delle competenti Commissioni  parlamentari.  Decorsi
          quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono
          emanati anche in mancanza del parere.  Qualora  il  termine
          per  l'espressione  del  parere  parlamentare  di  cui   al
          presente comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi
          4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono  la  scadenza
          dei  termini  di  delega  previsti  ai  commi  1  o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi data di entrata in  vigore
          di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con
          la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo  il  diverso  termine
          previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini migliore coordinamento con le discipline
          vigenti per i singoli settori interessati  dalla  normativa
          da attuare, sono  introdotte  le  occorrenti  modificazioni
          alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e  la
          semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle
          norme abrogate,  fatti  salvi  i  procedimenti  oggetto  di
          semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di
          delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          recante: «Nuovo codice della strada», e'  pubblicato  nella
          G.U. del 18 maggio 1992, n. 114 - S. O. n. 74. 
              - Il decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
          recante:   «Codice   delle   assicurazioni   private»,   e'
          pubblicato nella G.U. del 13 ottobre 2005, n. 239 -  S.  O.
          n. 163. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 9 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente  decreto,
          e' il seguente: 
                «Art. 9 (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle
          strade ed  aree  pubbliche  sono  vietate  le  competizioni
          sportive con veicoli o animali e  quelle  atletiche,  salvo
          autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata  dal  comune
          in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e
          quelle con animali o con veicoli a trazione  animale.  Essa
          e' rilasciata dalla regione e dalle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano per le gare  atletiche,  ciclistiche  e
          per le gare con animali o con veicoli  a  trazione  animale
          che  interessano  piu'  comuni.  Per  le  gare   atletiche,
          ciclistiche e quelle con animali o con veicoli  a  trazione
          animale che interessano  il  territorio  di  piu'  regioni,
          l'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla  regione  o   dalla
          provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa  con  le
          altre regioni interessate, che devono rilasciare  il  nulla
          osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data
          di effettuazione della gara. Per  le  gare  con  veicoli  a
          motore   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   sentite   le
          federazioni  nazionali  sportive   competenti   e   dandone
          tempestiva   informazione   all'autorita'    di    pubblica
          sicurezza: dalla  regione  e  dalle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
          di  interesse  nazionale;  dalla  regione  per  le   strade
          regionali; dalle province per le  strade  provinciali;  dai
          comuni per le strade comunali.  Nelle  autorizzazioni  sono
          precisate  le  prescrizioni  alle  quali   le   gare   sono
          subordinate. 
                2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono  essere
          richieste dai promotori almeno quindici giorni prima  della
          manifestazione per  quelle  di  competenza  del  sindaco  e
          almeno trenta giorni prima per le altre  e  possono  essere
          concesse previo nulla  osta  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
                3. Per le autorizzazioni relative  alle  competizioni
          motoristiche i promotori devono richiedere  il  nulla  osta
          per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  allegando  il  preventivo  parere   del
          C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
          competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
          riconosciuto il carattere sportivo delle stesse  e  non  si
          creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
          nonche' al traffico ordinario, i promotori devono  avanzare
          le loro richieste  entro  il  trentuno  dicembre  dell'anno
          precedente.  Il  preventivo  parere  del  C.O.N.I.  non  e'
          richiesto  per  le  manifestazioni  di  regolarita'  a  cui
          partecipano i veicoli di cui all'articolo  60,  purche'  la
          velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a  40
          km/h e la manifestazione  sia  organizzata  in  conformita'
          alle  norme   tecnico   sportive   della   federazione   di
          competenza. 
                4.   L'autorizzazione   per   l'effettuazione   delle
          competizioni previste dal programma di cui al comma 3  deve
          essere richiesta, almeno trenta  giorni  prima  della  data
          fissata per la competizione, ed e' subordinata al  rispetto
          delle norme tecnico- sportive  e  di  sicurezza  vigenti  e
          all'esito favorevole del collaudo del percorso  di  gara  e
          delle  attrezzature  relative,  effettuato  da  un  tecnico
          dell'ente  proprietario   della   strada,   assistito   dai
          rappresentanti   dei    Ministeri    dell'interno,    delle
          infrastrutture   e    dei    trasporti,    unitamente    ai
          rappresentanti  degli  organi  sportivi  competenti  e  dei
          promotori.  Tale  collaudo  puo'  essere   omesso   quando,
          anziche' di  gare  di  velocita',  si  tratti  di  gare  di
          regolarita' per le quali  non  sia  ammessa  una  velocita'
          media eccedente 50 km/h sulle  tratte  da  svolgersi  sulle
          strade aperte  al  traffico  e  80  km/h  sulle  tratte  da
          svolgersi sulle strade  chiuse  al  traffico;  il  collaudo
          stesso e' sempre necessario per  le  tratte  in  cui  siano
          consentite velocita' superiori ai detti limiti. 
                4-bis. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo
          193,  i   veicoli   che   partecipano   alle   competizioni
          motoristiche sportive di cui al presente  articolo  possono
          circolare, limitatamente agli spostamenti  all'interno  del
          percorso della competizione e  per  il  tempo  strettamente
          necessario per gli stessi, in deroga alle  disposizioni  di
          cui all'articolo 78. 
                5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba
          inserire una competizione non  prevista  nel  programma,  i
          promotori, prima di chiedere  l'autorizzazione  di  cui  al
          comma   4,   devono   richiedere   al    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti il  nulla  osta  di  cui  al
          comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. 
                L'autorita'      competente      puo'       concedere
          l'autorizzazione  a  spostare  la  data  di   effettuazione
          indicata  nel  programma   quando   gli   organi   sportivi
          competenti lo richiedano per motivate  necessita',  dandone
          comunicazione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
                6. Per tutte  le  competizioni  sportive  su  strada,
          l'autorizzazione e' altresi' subordinata alla  stipula,  da
          parte dei promotori, di un contratto di  assicurazione  per
          la responsabilita'  civile  di  cui  all'articolo  124  del
          codice  delle  assicurazioni  private  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'assicurazione  deve
          coprire altresi' la responsabilita'  dell'organizzazione  e
          degli altri obbligati per i  danni  comunque  causati  alle
          strade e alle relative attrezzature. I limiti  di  garanzia
          sono previsti dalla normativa vigente. 
                6-bis. Quando  la  sicurezza  della  circolazione  lo
          renda necessario, nel provvedimento  di  autorizzazione  di
          competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta  la
          scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12,
          comma 1, ovvero, in loro vece o in  loro  ausilio,  di  una
          scorta tecnica effettuata da  persone  munite  di  apposita
          abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di  polizia,
          l'organo  adito  puo'  autorizzare  gli  organizzatori   ad
          avvalersi, in sua vece  o  in  suo  ausilio,  della  scorta
          tecnica  effettuata  a   cura   di   personale   abilitato,
          fissandone  le   modalita'   ed   imponendo   le   relative
          prescrizioni. 
                6-ter.  Con  disciplinare  tecnico,   approvato   con
          provvedimento    dirigenziale    del    Ministero     delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno, sono stabiliti  i  requisiti  e  le
          modalita' di  abilitazione  delle  persone  autorizzate  ad
          eseguire la scorta tecnica ai  sensi  del  comma  6-bis,  i
          dispositivi e le caratteristiche  dei  veicoli  adibiti  al
          servizio  di  scorta  nonche'  le  relative  modalita'   di
          svolgimento. L'abilitazione  e'  rilasciata  dal  Ministero
          dell'interno. 
                6-quater.   Per   le   competizioni   ciclistiche   o
          podistiche, ovvero con altri veicoli non  a  motore  o  con
          pattini,  che  si  svolgono  all'interno   del   territorio
          comunale, o  di  comuni  limitrofi,  tra  i  quali  vi  sia
          preventivo accordo, la scorta puo' essere effettuata  dalla
          polizia municipale coadiuvata,  se  necessario,  da  scorta
          tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. 
                7.  Al  termine  di  ogni  competizione  il  prefetto
          comunica tempestivamente al Ministero delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti,  ai  fini  della   predisposizione   del
          programma  per  l'anno  successivo,  le  risultanze   della
          competizione precisando le eventuali inadempienze  rispetto
          alla   autorizzazione   e   l'eventuale   verificarsi    di
          inconvenienti o incidenti. 
                7-bis. Salvo che, per particolari  esigenze  connesse
          all'andamento plano-altimetrico  del  percorso,  ovvero  al
          numero dei partecipanti, sia necessaria la  chiusura  della
          strada, la validita'  dell'autorizzazione  e'  subordinata,
          ove  necessario,  all'esistenza  di  un  provvedimento   di
          sospensione temporanea della circolazione in occasione  del
          transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo  6,  comma
          1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo  7,
          comma 1. 
                8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis,  chiunque
          organizza una competizione sportiva indicata  nel  presente
          articolo senza esserne autorizzato  nei  modi  previsti  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da € 173 a  €  694,  se  si  tratta  di  competizione
          sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di  una
          somma da € 866 a € 3.464,  se  si  tratta  di  competizione
          sportiva con veicoli a motore.  In  ogni  caso  l'autorita'
          amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
          competizione, secondo le norme di cui al  capo  I,  sezione
          II, del titolo VI. 8-bis. comma abrogato dal d.l. 27 giugno
          2003, n. 151,  convertito  con  modificazioni  dalla  l.  1
          agosto 2003, n. 214. 
                9. Chiunque non ottemperi agli  obblighi,  divieti  o
          limitazioni  a   cui   il   presente   articolo   subordina
          l'effettuazione di una competizione sportiva, e  risultanti
          dalla relativa autorizzazione, e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a €  344,
          se si tratta di competizione sportiva atletica,  ciclistica
          o con animali, ovvero di una somma da € 173 a € 694, se  si
          tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  193  del  citato   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art.    193    (Obbligo    dell'assicurazione     di
          responsabilita' civile). - 1. I veicoli di cui all'articolo
          1,  comma  1,  lettera  rrr),  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209  non  possono  essere  posti   in
          circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a
          norma   delle   vigenti   disposizioni   di   legge   sulla
          responsabilita' civile verso terzi 
                2.    Chiunque    circola    senza    la    copertura
          dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464. 
                3. La sanzione amministrativa di cui al  comma  2  e'
          ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per
          la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
          nei quindici giorni successivi al termine di  cui  all'art.
          1901,  secondo  comma,  del  codice  civile.  La   sanzione
          amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad  un
          quarto  quando  l'interessato  entro  trenta  giorni  dalla
          contestazione  della  violazione,   previa   autorizzazione
          dell'organo accertatore, esprime  la  volonta'  e  provvede
          alla  demolizione  e  alle  formalita'  di  radiazione  del
          veicolo. In tale caso l'interessato  ha  la  disponibilita'
          del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per  le
          operazioni di  demolizione  e  di  radiazione  del  veicolo
          previo  versamento  presso  l'organo  accertatore  di   una
          cauzione pari all'importo della  sanzione  minima  edittale
          previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
          norma  di  legge,  l'organo  accertatore   restituisce   la
          cauzione,  decurtata  dell'importo  previsto  a  titolo  di
          sanzione amministrativa pecuniaria. 
                4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge
          24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore  ordina  che
          la  circolazione  sulla  strada  del  veicolo   sia   fatta
          immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in  ogni
          caso prelevato,  trasportato  e  depositato  in  luogo  non
          soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
          dall'organo  accertatore  o,   in   caso   di   particolari
          condizioni,  concordato   con   il   trasgressore.   Quando
          l'interessato  effettua  il  pagamento  della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell'articolo 202,  corrisponde  il
          premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il
          pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
          veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che  ha
          accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
          all'avente  diritto,  dandone  comunicazione  al  prefetto.
          Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e
          non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o
          comando  da  cui  dipende  l'organo  accertatore  invia  il
          verbale al prefetto. Il verbale stesso  costituisce  titolo
          esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo
          e' confiscato ai sensi dell'articolo 213. 
                4-bis. Salvo che debba essere  disposta  confisca  ai
          sensi  dell'articolo  240  del  codice  penale,  e'  sempre
          disposta la confisca amministrativa del  veicolo  intestato
          al conducente sprovvisto di copertura  assicurativa  quando
          sia fatto circolare  con  documenti  assicurativi  falsi  o
          contraffatti. Nei confronti di colui che abbia  falsificato
          o  contraffatto  i  documenti  assicurativi   di   cui   al
          precedente  periodo  e'   sempre   disposta   la   sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di  guida  per  un  anno.  Si  applicano  le   disposizioni
          dell'art. 213 del presente codice. 
                4-ter. L'accertamento  della  mancanza  di  copertura
          assicurativa   obbligatoria   del   veicolo   puo'   essere
          effettuato anche mediante il raffronto  dei  dati  relativi
          alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con  quelli
          provenienti dai dispositivi o apparecchiature di  cui  alle
          lettere e), f) e g)  del  comma  1-bis  dell'articolo  201,
          omologati ovvero approvati per  il  funzionamento  in  modo
          completamente  automatico  e  gestiti  direttamente   dagli
          organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 
                4-quater.  Qualora,  in  base  alle  risultanze   del
          raffronto dei dati di cui al comma 4-ter,  risulti  che  al
          momento del rilevamento  un  veicolo  munito  di  targa  di
          immatricolazione   fosse   sprovvisto    della    copertura
          assicurativa obbligatoria, l'organo di  polizia  procedente
          invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido
          a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai
          sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. 
                4-quinquies. La documentazione  fotografica  prodotta
          dai dispositivi o apparecchiature di cui  al  comma  4-ter,
          costituisce atto  di  accertamento,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre  1981,  n.
          689,  in  ordine  alla  circostanza  che  al  momento   del
          rilevamento un determinato  veicolo,  munito  di  targa  di
          immatricolazione, stava circolando sulla strada.».