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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2023, n. 125

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. (23G00136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2023
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vigente al 15/05/2024
Testo in vigore dal: 5-10-2023
art. 1
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13, il quale prevede che «al
fine   di   semplificare   e   accelerare   le   procedure   per   la
riorganizzazione di tutti i Ministeri,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
fino  al  30  ottobre  2023,  i  regolamenti  di  organizzazione  dei
Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere  del  Consiglio
di Stato»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei  conti»,  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 23,
24 e 25; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento  delle  procedure»,  e,  in  particolare,
l'articolo 6; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   e,   in
particolare,  l'articolo  31-bis,  il  quale  prevede  che  ai   fini
dell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di  ripresa
e resilienza, presso il Dipartimento  del  tesoro  del  Ministero  e'
istituito un posto di funzione dirigenziale di livello  generale  per
lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  giugno  2022,  n.  68,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5  agosto   2022,   n.   108,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza  e   lo   sviluppo   delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile,  nonche'
in materia di grandi eventi e  per  la  funzionalita'  del  Ministero
delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili»   e,   in
particolare, l'articolo 12, comma 1-bis; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.  122  recante  «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  disposizioni
finanziarie e sociali» e, in particolare, l'articolo 45, comma 3-bis; 
  Vista la legge 31 agosto 2022, n.  130,  recante  «Disposizioni  in
materia di giustizia e di  processo  tributari»  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 11; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica  agricola  comune»  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 4, lettera e); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,  n.
227, recante «Regolamento per la  riorganizzazione  degli  Uffici  di
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n.  103,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  26
giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
giugno 2022, n. 100, concernente «Regolamento  recante  modifiche  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019,  n.
103, concernente  il  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre  2021,
n. 266, recante  «Individuazione  ed  attribuzione  degli  Uffici  di
livello dirigenziale non  generale  dei  Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
  Visto l'atto  di  indirizzo  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze per la definizione delle priorita' politiche, in relazione al
triennio 2023-2025, per l'azione del Ministero dell'economia e  delle
finanze, adottato in data 26 gennaio 2023; 
  Ritenuto  di  dover   adeguare   l'organizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze all'atto di indirizzo sopra richiamato; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2023; 
  Visto il parere del Consiglio  di  Stato,  adottato  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 9 maggio 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 2023; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                   Riorganizzazione del Ministero 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  26  giugno
2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
        «a-bis) Dipartimento dell'economia;»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) al secondo periodo, le parole:  «seicentoquaranta  e,  a
decorrere  dal  1°   ottobre   2022,   seicentosessantacinque»   sono
sostituite dalla seguente: «seicentottantotto»; 
        2.2) al terzo periodo  le  parole:  «commissioni  tributarie»
sono sostituite dalle seguenti: «corti  di  giustizia  tributaria  di
primo e secondo grado»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 1: 
        1.2) le lettere e) ed f) sono abrogate; 
        1.3) alla lettera g), dopo le parole: «del contenzioso»  sono
inserite le seguenti: «e delle tematiche  in  merito  agli  aiuti  di
Stato»; 
        1.4)  alla  lettera   h),   le   parole:   «,   comunicazione
istituzionale e relazioni esterne» sono soppresse; 
        1.5) alla lettera i), dopo il primo periodo, e'  inserito  il
seguente:   «Comunicazione   istituzionale    di    competenza    del
Dipartimento, in raccordo con  il  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.»; 
      2) al comma 3, dopo la lettera e),  e'  aggiunta  la  seguente:
«e-bis) Direzione VI - rapporti con gli investitori e le  istituzioni
finanziarie.» e le lettere f), g), h) e i) sono abrogate; 
      3) al comma 4-bis, le parole: «Sono assegnati  al  Dipartimento
due  posti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «E'   assegnato   al
Dipartimento un posto» e dopo le parole: «anche con riferimento  alle
esigenze» sono aggiunte le seguenti: «di  cui  alla  lettera  g)  del
comma 1 e»; 
      4) al comma 5, dopo le parole: «nelle materia di cui  al  comma
1,  lettera  i)»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   attivita'   di
comunicazione istituzionale, supporto giuridico  e  consulenza  nelle
materie di competenza del Dipartimento, anche in tema di concorrenza,
aiuti di Stato e contenzioso, ivi compreso quello con l'UE»; 
      5) al comma 5-bis,  le  parole:  «I  dirigenti  generali»  sono
sostituite dalle seguenti:  «Il  dirigente  generale»  e  le  parole:
«possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «puo' avvalersi»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, dopo la lettera f-bis), e' inserita la seguente: 
        «f-ter) analisi  di  impatto  delle  politiche  sull'economia
reale;»; 
      2) al comma 5,  lettera  d),  le  parole:  «,  vigilanza  sulle
fondazioni bancarie» sono soppresse; 
      3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati; 
      4) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. Direzione VI - rapporti  con  gli  investitori  e  le
istituzioni finanziarie - si  articola  in  uffici  dirigenziali  non
generali e svolge le seguenti funzioni: 
          a) rapporti con gli investitori finanziari; 
          b) rapporti con le agenzie di  valutazione  del  merito  di
credito.»; 
    d) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:
«Il  Consiglio   opera   altresi'   a   supporto   del   Dipartimento
dell'economia.»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «del Dipartimento» sono aggiunte
le seguenti: «del tesoro e del Dipartimento dell'economia»; 
      3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. I componenti del Consiglio sono nominati con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore
generale del tesoro, sentito il Direttore generale dell'economia»; 
      4) al comma 4, lettera a) le parole:  «del  Dipartimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei Dipartimenti»; alla lettera b), punto
2), le parole: «del Dipartimento del tesoro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei Dipartimenti»  e  dopo  le  parole:  «su  mandato  del
direttore generale del tesoro» sono  inserite  le  seguenti:  «o  del
direttore  generale  dell'economia,  per  le  materie  di  rispettiva
competenza»; 
    e) al Capo II, dopo la Sezione I, e' inserita la seguente: 
      «Sezione I-bis - Dipartimento dell'economia 
        Art. 6-bis (Competenze del Dipartimento dell'economia). -  1.
Il Dipartimento dell'economia ha competenza in materia di  interventi
finanziari in  economia,  partecipazioni  societarie  dello  Stato  e
valorizzazione del patrimonio pubblico. A  tal  fine  provvede  nelle
seguenti aree tematiche: 
          a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia,
delle infrastrutture e del sostegno  sociale,  nonche'  a  favore  di
organi,  societa'  ed  enti  pubblici;   sostegno   all'esportazione;
garanzie pubbliche;  monetazione,  carte  valori,  prevenzione  delle
frodi e della falsificazione; 
          b) nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni
normative vigenti e,  in  particolare,  dal  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175: gestione delle partecipazioni  societarie  dello
Stato;  esercizio  dei  diritti  del  socio;   valorizzazione   delle
partecipazioni societarie dello Stato, anche  tramite  operazioni  di
privatizzazione e dismissione, e  relativa  attivita'  istruttoria  e
preparatoria;   monitoraggio   della   riforma   delle   societa'   a
partecipazione pubblica; valutazione degli impatti  degli  interventi
finanziari e politiche tariffarie e concessorie; 
          c) valorizzazione dell'attivo e  del  patrimonio  pubblico;
censimento e analisi delle  componenti  dell'attivo  delle  pubbliche
amministrazioni; programmi  di  dismissione  dell'attivo  immobiliare
pubblico; 
          d) definizione delle esigenze del Dipartimento  in  materia
di politiche delle risorse umane e strumentali  in  coerenza  con  le
linee   generali   di   attivita'    elaborate    dal    Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del   personale   e   dei   servizi;
definizione dei livelli di servizio per le  attivita'  amministrative
in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e  logistica  di
competenza  del  Dipartimento  dell'amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi. Comunicazione  istituzionale  di  competenza
del    Dipartimento,    in    raccordo    con     il     Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei  servizi,   e
relazioni esterne. 
        2.  Il  dirigente  preposto   al   Dipartimento   assume   la
denominazione di «Direttore generale dell'economia». 
        3. Il Dipartimento  e'  articolato  nei  seguenti  uffici  di
livello dirigenziale generale: 
          a) Direzione I - Interventi finanziari in economia; 
          b) Direzione II - Partecipazioni societarie e tutela attivi
strategici; 
          c) Direzione III - Valorizzazione del patrimonio pubblico. 
        4. Sono assegnati al Dipartimento due posti  di  funzione  di
livello  dirigenziale  generale  per  le   specifiche   esigenze   di
consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici
di cui al presente articolo, anche con riferimento alle  esigenze  di
coordinamento degli affari legali  e  gestione  del  contenzioso,  in
collaborazione con gli omologhi uffici del Dipartimento del tesoro  e
di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale
di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  dei  progetti  strategici  che
riguardano investimenti pubblici e privati, nonche', per le  esigenze
connesse all'attuazione del programma Next Generation EU. 
        5.   Alle   dirette   dipendenze   del   Direttore   generale
dell'economia operano uffici di livello dirigenziale non generale,  i
cui  compiti  sono:  coordinamento  e  segreteria  dell'ufficio   del
Direttore  generale  dell'economia,   pianificazione   strategica   e
controllo  di  gestione  dipartimentale,  innovazione  e  informatica
dipartimentale,    coordinamento    dell'attivita'    prelegislativa,
coordinamento dell'attivita' amministrativo-contabile,  coordinamento
con il Dipartimento dell'amministrazione generale,  del  personale  e
dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera d), attivita' di
comunicazione istituzionale, supporto giuridico  e  consulenza  nelle
materie di competenza del Dipartimento. 
        6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo  svolgimento
dei compiti assegnati possono avvalersi,  secondo  le  direttive  del
Direttore   generale   dell'economia,   degli   uffici   di   livello
dirigenziale non generale di cui al comma  5  e  delle  posizioni  di
consulenza, studio e ricerca di  livello  dirigenziale  non  generale
assegnate   alle   dirette   dipendenze   del   Direttore    generale
dell'economia. 
        Art. 6-ter (Attribuzioni  delle  direzioni  del  Dipartimento
dell'economia). - 1.  La  Direzione  I  -  interventi  finanziari  in
economia si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge  le
seguenti funzioni: 
          a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia,
delle infrastrutture,  di  sostegno  sociale,  nonche'  a  favore  di
organi, societa' ed enti pubblici e analisi  economica  dei  relativi
impatti; 
          b) garanzie pubbliche; 
          c) sostegno pubblico  all'esportazione  e  ai  processi  di
internazionalizzazione; 
          d) vigilanza di  competenza  del  Dipartimento  su  enti  e
fondazioni anche di origine bancaria; 
          e) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti  in
valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro; 
          f)   monetazione,   politiche    di    prevenzione    della
falsificazione dell'euro  e  delle  frodi  sui  mezzi  di  pagamento;
vigilanza sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello
Stato S.p.a.; rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.a. per forniture degli  stampati  comuni  e  delle  pubblicazioni
della pubblica amministrazione e Gazzette Ufficiali; 
          g) rapporti con le istituzioni dell'Unione  europea  e  con
gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 
        2. La Direzione II - partecipazioni societarie e tutela degli
attivi strategici si articola in uffici dirigenziali non  generali  e
svolge le seguenti funzioni: 
          a) analisi, gestione e valorizzazione delle  partecipazioni
societarie dello Stato nonche' esercizio dei diritti del  socio,  nel
rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative  vigenti  e,
in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
          b) indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione  del
decreto legislativo n. 175 del 2016, recante Testo Unico  in  materia
di societa' a partecipazione pubblica; 
          c)   gestione   dei    processi    di    societarizzazione,
privatizzazione  e  dismissione,  nonche'  supporto  ai  processi  di
valorizzazione industriale delle societa' partecipate; 
          d) esercizio del controllo analogo sulle societa' in  house
di competenza del Dipartimento; 
          e)  attivita'  propedeutiche   all'esercizio   dei   poteri
speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012,  n.  21,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  relativamente   alle   societa'   a
partecipazione pubblica; 
          f) rapporti con le istituzioni dell'Unione  europea  e  con
gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 
        3. La Direzione III - valorizzazione del patrimonio  pubblico
si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le  seguenti
funzioni: 
          a)  gestione  delle  banche  dati  realizzate  mediante  il
censimento   delle    componenti    dell'attivo    delle    pubbliche
amministrazioni,  tra  i  quali  beni  immobili,   partecipazioni   e
concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle informazioni
raccolte; 
          b) politiche  di  razionalizzazione  e  valorizzazione  del
patrimonio pubblico e coordinamento con le amministrazioni e societa'
pubbliche cui e' affidata la gestione di immobili pubblici e di  beni
demaniali dati in concessione; 
          c) attivita' di valorizzazione  e  dismissione  dell'attivo
immobiliare  pubblico,  anche  mediante  la  costituzione  di   fondi
immobiliari; 
          d) analisi, per quanto di  competenza,  delle  concessioni,
convenzioni e contratti di servizio con le societa' dello Stato; 
          e) rapporti con le istituzioni dell'Unione  europea  e  con
gli organismi internazionali nelle materie di competenza.»; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma 1,  lettera  o-bis),  le  parole:  «monitoraggio  e
rendicontazione   del   PNRR»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione  finanziaria
e sul monitoraggio del PNRR, nonche' di controllo  e  rendicontazione
all'Unione europea» e dopo le parole: «attribuiti  al  Ministero»  le
parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 2-bis»; 
      2) al comma 4, la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente: 
        «m-bis) Ispettorato generale per il PNRR;»; 
    g) all'articolo 8: 
      1) il comma 11-bis e' sostituito dal seguente: 
        «11-bis. L'Ispettorato generale per il PNRR  si  articola  in
uffici  dirigenziali  non  generali,   destinati   allo   svolgimento
dell'attivita' di coordinamento operativo delle fasi  di  attuazione,
gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e  controllo  del
PNRR e svolge le seguenti funzioni: 
          a) adozione di linee  guida,  definizione  di  orientamenti
applicativi  indirizzati  alle  Amministrazioni  responsabili   degli
interventi e definizione della manualistica  e  della  strumentazione
operativa; 
          b) in collaborazione con la Struttura di missione  PNRR  di
cui all'articolo  2  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge  21  aprile  2023,  n.  41
verifica della coerenza della fase di attuazione del  PNRR,  rispetto
agli obiettivi programmati,  e  definizione  delle  eventuali  misure
correttive ritenute necessarie; 
          c)  monitoraggio,  analisi  e  valutazione  dei   dati   di
avanzamento  procedurale,  fisico  e  finanziario  degli   interventi
programmati nonche' elaborazione e messa a disposizione  di  dati  ed
informazioni relativi ai risultati ottenuti; 
          d) assistenza alle Amministrazioni titolari  di  interventi
nonche'    alle     Amministrazioni     territoriali     responsabili
dell'attuazione al  fine  di  garantire  correttezza,  completezza  e
qualita' dei dati di monitoraggio; 
          e) in collaborazione con la Struttura di missione  PNRR  di
cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13  del  2023,  attivita'  di
comunicazione istituzionale e pubblicita' del PNRR; 
          f)  verifica  delle  rendicontazioni  di  spesa  dei  piani
attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR,  ai
fini della verifica della coerenza  con  la  normativa  nazionale  ed
europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione; 
          g)  coordinamento  del  processo  di  predisposizione   dei
programmi  UE  e  degli  interventi  progettuali   complementari   di
competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al
fine di  procedere  agli  adempimenti  di  gestione,  monitoraggio  e
controllo degli stessi; 
          h) gestione finanziaria del Fondo  di  rotazione  nazionale
Next  Generation  EU-Italia  e   dei   flussi   di   assegnazione   e
trasferimento  delle  risorse  alle  Amministrazioni  titolari  degli
interventi e  agli  altri  aventi  diritto  nonche'  vigilanza  sulle
attivita' di recupero degli importi  indebitamente  utilizzati  dalle
amministrazioni  responsabili   ed   attivazione   delle   necessarie
operazioni di compensazione; 
          i) definizione e gestione amministrativa delle  convenzioni
e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le societa'  in  house
della pubblica amministrazione; 
          l) attivita' normativa e prelegislativa  nelle  materie  di
competenza dell'Ispettorato; 
          m)  supporto  per  l'esercizio  delle  funzioni   e   delle
attivita' attribuite all'Autorita' politica delegata  in  materia  di
PNRR, ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di  missione
PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023.»; 
      2) al  comma  11-ter,  lettera  c),  le  parole:  «al  Servizio
centrale   per   il   PNRR»   sono   sostituite    dalle    seguenti:
«all'Ispettorato generale per il PNRR»; 
    h) all'articolo 12, comma 6, lettera f), le parole:  «Commissioni
tributarie» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «corti  di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»; 
    i) all'articolo 14,  comma  5,  la  lettera  b)  e'  soppressa  e
l'elencazione   delle   successive   lettere   e'    conseguentemente
modificata; 
    l) all'articolo 15: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «commissioni  tributarie,
regionali e provinciali» sono sostituite dalle  seguenti:  «corti  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado»; 
      2) al secondo periodo le parole: «Commissioni tributarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo  e
secondo grado»; 
    m)  all'articolo  16,  comma  1-bis,  lettera  g),   le   parole:
«Commissioni tributarie» sono sostituite dalle  seguenti:  «corti  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado»; 
    n) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
    o) le tabelle A e B sono sostituite dalla tabella A  allegata  al
presente decreto.