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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 20 luglio 2023, n. 115

Regolamento recante disciplina della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. (23G00117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2023
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vigente al 07/09/2023
Testo in vigore dal: 1-9-2023
 
                   IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
        autorita' politica delegata in materia di disabilita' 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo  3  della  legge  3  marzo  2009,  n.  18  recante
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
diritti delle persone  con  disabilita',  con  Protocollo  opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione  dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 (d'ora  innanzi
«Convenzione»); 
  Vista la legge 15  ottobre  1990,  n.  295  recante  «Modifiche  ed
integrazioni  all'articolo  3  del  D.L.  30  maggio  1988,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio  1988,  n.  291,  e
successive modificazioni, in materia  di  revisione  delle  categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104  recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97  e,  in  particolare,
l'articolo 3, comma 1, lettera d), che attribuisce al Presidente  del
Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia  e
le disabilita' le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche in favore delle persone con disabilita'; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in  particolare,
l'articolo 4-bis, comma 1  che  dispone  in  merito  alla  Segreteria
tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1,  comma
367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che costituisce  struttura
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303, con durata temporanea superiore a  quella  del  Governo
che la istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del  PNRR  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026 per le attivita'  di  supporto
tecnico all'Osservatorio nazionale sulle condizione delle persone con
disabilita' con specifico riferimento al monitoraggio  delle  riforme
in attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza»; 
  Visto l'articolo 2 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 ottobre 2021 sui compiti della citata Segreteria tecnica; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 6 luglio 2010, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 236 del 8 ottobre 2010, recante la  disciplina
dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle  persone   con
disabilita'; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
30 novembre 2010 di costituzione  dell'Osservatorio  nazionale  sulla
condizione delle persone con disabilita'; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 87 dell'8 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 2  luglio  2015,  n.  151,  recante  «Regolamento
concernente modifiche al decreto 6 luglio 2010, n. 167, in materia di
disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita', ai sensi dell'art. 3 della legge 3  marzo  2009,  n.
18»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana gennaio n. 28 del 3  febbraio  2023,  che  ha  stabilito  la
proroga della durata  dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione
delle persone con  disabilita'  per  tre  anni  a  decorrere  dal  1°
dicembre 2022; 
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  a  una   modifica   del
Regolamento adottato con il citato decreto ministeriale  n.  167  del
2010,  in  considerazione  delle   ulteriori   competenze   assegnate
all'Osservatorio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022 con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano e' stata  delegata  la
firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di  competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri, a  esclusione  di  quelli  che
richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri  e
di quelli relativi alle attribuzioni  di  cui  all'articolo  5  della
legge n. 400 del 1988; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione,
con nota prot. n. 243 del 27 marzo 2023; 
  Acquisito il concerto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, con nota prot. n. 3165 del 6 aprile 2023; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi  nell'adunanza  di  sezione  del  7
luglio 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, con la nota prot. n. 6673 del 19 luglio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per le disabilita'; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Natura e sede  dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle
                       persone con disabilita' 
 
  1. L'Osservatorio nazionale  sulla  condizione  delle  persone  con
disabilita',  di  seguito  denominato  «Osservatorio»,  e'  organismo
consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle
politiche nazionali in materia di  disabilita',  istituito  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. 
  2.  L'Osservatorio  ha  sede  in  Roma  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 3 della legge 3 marzo 2009,  n.  18
          (Ratifica ed esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni
          Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita',  con
          Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre  2006
          e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla  condizione
          delle persone con disabilita'.): 
              «Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale  sulla
          condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo  scopo
          di promuovere  la  piena  integrazione  delle  persone  con
          disabilita',  in  attuazione  dei  principi  sanciti  dalla
          Convenzione di cui all'articolo  1,  nonche'  dei  principi
          indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
          presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,
          l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
          disabilita', di seguito denominato "Osservatorio". 
              2. L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per  la
          famiglia e le disabilita'. I  componenti  dell'Osservatorio
          sono nominati, in numero  non  superiore  a  quaranta,  nel
          rispetto del principio di pari  opportunita'  tra  donne  e
          uomini. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la
          composizione,   l'organizzazione   e    il    funzionamento
          dell'Osservatorio, prevedendo che  siano  rappresentate  le
          amministrazioni  centrali  coinvolte  nella  definizione  e
          nell'attuazione di politiche in favore  delle  persone  con
          disabilita', le regioni e le province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  le  autonomie   locali,   gli   Istituti   di
          previdenza,  l'Istituto   nazionale   di   statistica,   le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  dei
          lavoratori, dei pensionati  e  dei  datori  di  lavoro,  le
          associazioni nazionali maggiormente  rappresentative  delle
          persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
          del terzo settore operanti  nel  campo  della  disabilita'.
          L'Osservatorio e' integrato, nella  sua  composizione,  con
          esperti  di   comprovata   esperienza   nel   campo   della
          disabilita' in numero pari a cinque. 
              4.  L'Osservatorio  dura  in  carica  tre  anni  ed  e'
          prorogabile con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri per la medesima durata. 
              5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: 
                a) promuovere l'attuazione della Convenzione  di  cui
          all'articolo 1 ed elaborare il rapporto  dettagliato  sulle
          misure  adottate  di  cui  all'articolo  35  della   stessa
          Convenzione, in raccordo con il Comitato  interministeriale
          dei diritti umani; 
                b) predisporre un programma di azione  triennale  per
          la promozione dei diritti e  l'integrazione  delle  persone
          con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale
          e internazionale; 
                c) promuovere la  raccolta  di  dati  statistici  che
          illustrino la condizione  delle  persone  con  disabilita',
          anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; 
                d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione
          delle politiche sulla disabilita', di cui all'articolo  41,
          comma  8,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  come
          modificato dal comma 8 del presente articolo; 
                e) promuovere la realizzazione di  studi  e  ricerche
          che possano contribuire  ad  individuare  aree  prioritarie
          verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione
          dei diritti delle persone con disabilita'. 
              6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato  uno
          stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni  dal  2009
          al  2014.  Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre  2000,
          n. 328. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. All'articolo 41, comma 8,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni  anno»
          sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15
          aprile".» 
              - Si riporta l'art. 4-bis del decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e
          resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
          luglio 2021, n. 108: 
                «Art.  4-bis  (Misure   per   il   supporto   tecnico
          all'Osservatorio nazionale sulla condizione  delle  persone
          con disabilita' in attuazione del PNRR). - 1.  Al  fine  di
          assicurare un adeguato supporto  tecnico  allo  svolgimento
          dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla
          condizione  delle   persone   con   disabilita',   di   cui
          all'articolo 3  della  legge  3  marzo  2009,  n.  18,  con
          specifico riferimento  al  monitoraggio  delle  riforme  in
          attuazione del  PNRR,  la  Segreteria  tecnica  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
          ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1,
          comma  367,  della  legge  30  dicembre   2020,   n.   178,
          costituisce struttura ai sensi dell'articolo  7,  comma  4,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con  durata
          temporanea  superiore  a  quella   del   Governo   che   la
          istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del  PNRR
          e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  contingente
          di esperti della Segreteria  tecnica  di  cui  al  medesimo
          comma 1  e'  formato  da  personale  non  dirigenziale,  in
          possesso di specifica  e  adeguata  competenza  nell'ambito
          delle politiche in favore delle persone con disabilita', in
          numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente e'
          composto  da  personale  di  ruolo  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori
          ruolo o in posizione di comando o altra analoga  condizione
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente  da
          Ministeri,   organi,   enti   o   istituzioni,   ai   sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge  15
          maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale
          di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto  secondo   le
          modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del
          decreto legislativo n. 303 del 1999.  Il  contingente  puo'
          essere composto altresi' da personale di societa' pubbliche
          partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in
          base a rapporto  regolato  mediante  convenzioni  stipulate
          previo parere  favorevole  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, ovvero da personale  non  appartenente  alla
          pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
          del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento
          economico   e'   stabilito   all'atto   del    conferimento
          dell'incarico. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di  cui
          al comma 5, sono definite la modalita'  di  formazione  del
          contingente di cui al comma 2 e di chiamata  del  personale
          nonche' le specifiche professionalita' richieste. 
              4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento
          adottato prima della data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto sono confermati fino al
          31 dicembre 2026. 
              5. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di 200.000  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento  di
          cui all'articolo 1, comma  368,  della  legge  30  dicembre
          2020, n. 178, e di 900.000 euro  per  ciascuno  degli  anni
          2024, 2025 e 2026, cui si provvede a  valere  sul  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri." 
              - Si riporta l'articolo 3, comma 7,  del  decreto-legge
          12 luglio 2018, n. 86 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e  delle
          attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita') convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2018, n. 97: 
                «Art. 3  (Riordino  delle  funzioni  di  indirizzo  e
          coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri  in
          materia di  famiglia,  adozioni,  infanzia  e  adolescenza,
          disabilita'). - (Omissis). 
              7. Al funzionamento dell'Osservatorio  nazionale  sulla
          condizione delle persone con disabilita' di cui alla  legge
          3 marzo 2009, n.  18,  e'  destinato  uno  stanziamento  di
          250.000 euro per l'anno 2018 e  di  500.000  euro  annuo  a
          decorrere dall'anno 2019. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              (Omissis)».