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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2023, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. (23G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 2023, n. 52 (in G.U. 15/05/2023, n. 112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2024)
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Testo in vigore dal: 14-9-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/858 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2022 relativo  a  un  regime  pilota  per  le
infrastrutture  di  mercato  basate  sulla  tecnologia   a   registro
distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e  (UE)  n.
909/2014 e la direttiva 2014/65/UE ed in particolare, l'articolo 18; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione
del testo del Codice civile»; 
  Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, recante  «Istituzione  di
una ritenuta d'acconto o di imposta  sugli  utili  distribuiti  dalle
societa'  e  modificazioni  della  disciplina   della   nominativita'
obbligatoria dei titoli azionari» e in particolare, l'articolo 4; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva
84/253/CEE»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi» e in particolare, l'articolo 36; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  adottare  e  di
pubblicare, entro il 23 marzo 2023, le  disposizioni  necessarie  per
conformarsi alla modifica dell'articolo 4,  paragrafo  1,  punto  15,
della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e  che
modifica la direttiva  2022/92/CE  e  la  direttiva  2011/61/UE,  che
introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi
gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito; 
  Rilevata la straordinaria necessita' e  urgenza  di  introdurre  la
relativa disciplina in materia di emissione e la circolazione tramite
il ricorso a tecnologie a  registro  distribuito  (DLT)  al  fine  di
evitare  che  gli  operatori  italiani  si  trovino   in   svantaggio
competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2023; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                E m a n a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dei capi dal II al VII del presente decreto si intendono
per: 
    a)  «forma  digitale»:  la  circostanza  che   taluni   strumenti
finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un  registro  per
la circolazione digitale; 
    b) «tecnologia a registro distribuito» o «DLT»: la tecnologia  di
cui all'articolo 2, punto  1),  del  regolamento  (UE)  2022/858  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022; 
    c) «strumenti finanziari digitali»: gli strumenti  finanziari  di
cui all'articolo 2, comma  1,  del  presente  decreto  emessi  su  un
registro per la circolazione digitale; 
    d) «registro per  la  circolazione  digitale»  o  «registro»:  un
registro come definito dall'articolo 2,  punto  2),  del  regolamento
(UE) 2022/858 utilizzato  per  l'emissione  di  strumenti  finanziari
digitali ai sensi del presente decreto; 
    e)  «emittente»:  il  soggetto  che  emette  o  intende  emettere
strumenti finanziari digitali; 
    f) «infrastruttura di mercato DLT»: un MTF DLT, un SS  DLT  o  un
TSS DLT; 
    g) «MTF DLT»: un sistema multilaterale di negoziazione DLT,  come
definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2022/858; 
    h) «SS  DLT»:  un  sistema  di  regolamento  DLT,  come  definito
all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2022/858; 
    i) «TSS DLT»: un sistema di negoziazione e regolamento DLT,  come
definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2022/858; 
    j) «gestore di un'infrastruttura di mercato  DLT»:  l'impresa  di
investimento,  il  gestore  del  mercato  o  il  CSD   specificamente
autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 a gestire  un  MTF
DLT, un SS DLT o un TSS DLT; 
    k) «gestore del SS DLT o del  TSS  DLT»:  il  CSD,  l'impresa  di
investimento o il gestore del mercato specificamente  autorizzati  ai
sensi del regolamento (UE) 2022/858 a gestire un SS DLT o un TSS DLT; 
    l) «responsabile del registro»: l'emittente, o il soggetto  terzo
individuato come responsabile del registro  dall'emittente,  iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1; 
    m)  «TUF»:  testo  unico  delle  disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58; 
    n)  «TUB»:  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    o) «soggetti vigilati»: i  depositari  centrali,  le  banche,  le
imprese  di  investimento,  i  gestori,  gli  intermediari   iscritti
all'albo  previsto  dall'articolo  106  del  TUB,  gli  istituti   di
pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori  di  mercati
all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB  o  del
TUF; 
    p) «gruppo»: il gruppo bancario di cui all'articolo 60  del  TUB,
il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del  TUF,
il gruppo  di  intermediari  finanziari  iscritti  all'albo  previsto
dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese  di  assicurazione  o
riassicurazione  di   cui   all'articolo   210   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209; 
    q)  «procedura  di  gestione  della  crisi»:  la   procedura   di
risoluzione o di liquidazione coatta amministrativa ((, giudiziale  o
controllata)); 
    ((q-bis)   «procedura   di   liquidazione»:   la   procedura   di
liquidazione  coatta  amministrativa,   giudiziale,   controllata   o
volontaria;)) 
    r) «imprese di assicurazione o riassicurazione»:  le  imprese  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del codice di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    s)  «ente  creditizio»:  il  soggetto  di  cui  all'articolo   4,
paragrafo  1,  punto  1),  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; 
    t)  «depositari  centrali»   o   «CSD»:   i   soggetti   indicati
nell'articolo 2, paragrafo 1,  punto  1),  del  regolamento  (UE)  n.
909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014; 
    u)  «MTF»:  i  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  di   cui
all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del TUF; 
    v) «gestori»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
q-bis), del TUF. 
    v-bis) "stabiliti in Italia":  i  soggetti  aventi  sede  legale,
succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica. 
  2. Ove non diversamente specificato, si  applicano  le  definizioni
del TUB e del TUF.