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LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. (23G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2023
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Testo in vigore dal: 28-2-2023
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante  disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n.  4,  e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 4 del 2023. 
  3. I  termini  per  l'adozione  delle  disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti legislativi attuativi  della  legge  8  agosto
2019, n. 86, sono prorogati di due mesi,  decorrenti  dalla  data  di
rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali
i medesimi termini non sono scaduti alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  4. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 4 agosto 2022,  n.
127, dopo le parole: «del 29 aprile 2021,» sono inserite le seguenti:
«entro il 31 maggio 2023,». 
  5. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021,  n.  227,
le parole: «entro venti mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  15  marzo
2024». 
  6. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n.  106,  le  parole:
«nove mesi»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ventiquattro mesi». 
  7. Alla legge 7 aprile 2022, n.  32,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  2,  comma  1,  le  parole:  «dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; 
    b) all'articolo  6,  comma  1,  le  parole:  «dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 
  8. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, le  parole:  «entro  sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»; 
    b) all'articolo 4, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Fino all'adozione dei decreti  legislativi  di  cui  al
presente articolo, e' fatto divieto agli enti concedenti di procedere
all'emanazione dei bandi di  assegnazione  delle  concessioni  e  dei
rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)». 
  9. All'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118,  le
parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi». 
  10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 24 febbraio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
          Avvertenza: 
 
              Il decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          303 del 29 dicembre 2022. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 57. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al  Governo  e
          altre disposizioni in materia di ordinamento  sportivo,  di
          professioni  sportive  nonche'  di   semplificazione),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191. 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 4 agosto
          2022, n. 127 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di  altri  atti  normativi
          dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2021),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   15 (Principi   e   criteri   direttivi    per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto  della
          diffusione  di   contenuti   terroristici   online). -   1.
          Nell'esercizio della delega  per  il  completo  adeguamento
          della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   29   aprile
          2021, entro il 31 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) individuare le autorita' competenti ad  emettere
          ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo
          12, paragrafo 1, lettere a)  e  b),  del  regolamento  (UE)
          2021/784,  disciplinando  il  procedimento  per  l'adozione
          delle predette misure  in  modo  da  prevedere  l'immediata
          informativa   del   Procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo e l'acquisizione di elementi  informativi  e
          valutativi anche presso il Comitato di  analisi  strategica
          antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge
          3 agosto 2007, n. 124; 
                  b) individuare l'organo del Ministero  dell'interno
          per  la  sicurezza  e  la  regolarita'   dei   servizi   di
          telecomunicazione di cui all'articolo 14,  comma  2,  della
          legge 3 agosto 1998, n. 269, e all'articolo 2, comma 2, del
          decreto-legge 18  febbraio  2015,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 aprile  2015,  n.  43,  quale
          autorita' competente  per  sorvegliare  l'attuazione  delle
          misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784,
          ai sensi dell'articolo 12, paragrafo  1,  lettera  c),  del
          medesimo regolamento, nonche' quale struttura  di  supporto
          tecnico  al  punto   di   contatto   designato   ai   sensi
          dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento; 
                  c) prevedere, per le violazioni delle  disposizioni
          indicate all'articolo 18  del  regolamento  (UE)  2021/784,
          sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'
          delle violazioni medesime; 
                  d) individuare le autorita' competenti  a  irrogare
          le  sanzioni  di  cui  alla  lettera  c)   e   a   vigilare
          sull'osservanza delle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
          2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b); 
                  e)  prevedere  effettivi  strumenti  di  tutela  in
          favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori
          di  contenuti  nei  casi  previsti  dall'articolo   9   del
          regolamento (UE) 2021/784; 
                  f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in
          materia di terrorismo gia' vigenti e, in particolare,  alle
          disposizioni di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  18
          febbraio 2015, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17  aprile  2015,  n.  43,  al  fine  di  dare  piena
          attuazione alle previsioni del regolamento  (UE)  2021/784,
          con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente
          applicabili,   prevedendo   anche    l'abrogazione    delle
          disposizioni  incompatibili  con   quelle   contenute   nel
          regolamento medesimo. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in  materia  di
          disabilita'.),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   30
          dicembre 2021,  n.  309,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Oggetto e finalita' della delega). -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il  15  marzo  2024,
          nel rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 2, uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  la
          revisione e  il  riordino  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia di disabilita', in attuazione degli articoli 2,  3,
          31  e  38  della  Costituzione  e   in   conformita'   alle
          disposizioni della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
          diritti  delle  persone  con  disabilita'  e  del  relativo
          Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006,
          ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.  18,  alla
          Strategia per  i  diritti  delle  persone  con  disabilita'
          2021-2030, di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione
          europea COM(2021) 101 final,  del  3  marzo  2021,  e  alla
          risoluzione del Parlamento  europeo  del  7  ottobre  2021,
          sulla protezione delle persone con disabilita', al fine  di
          garantire alla  persona  con  disabilita'  di  ottenere  il
          riconoscimento della propria condizione,  anche  attraverso
          una valutazione  della  stessa  congruente,  trasparente  e
          agevole che consenta il pieno esercizio  dei  suoi  diritti
          civili  e  sociali,   compresi   il   diritto   alla   vita
          indipendente e alla piena inclusione sociale e  lavorativa,
          nonche' l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi,
          delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti  e
          di  ogni  altra  relativa  agevolazione,  e  di  promuovere
          l'autonomia della persona con disabilita' e il  suo  vivere
          su base di pari opportunita' con gli  altri,  nel  rispetto
          dei   principi   di    autodeterminazione    e    di    non
          discriminazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 15 luglio
          2022, n. 106 (Delega al Governo  e  altre  disposizioni  in
          materia di spettacolo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          3 agosto 2022,  n.  180,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 2 (Deleghe al Governo  per  il  riordino  delle
          disposizioni di legge in materia di  spettacolo  e  per  il
          riordino e la revisione  degli  strumenti  di  sostegno  in
          favore  dei  lavoratori  del   settore   nonche'   per   il
          riconoscimento di nuove tutele in materia di  contratti  di
          lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi). -  1.
          Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro ventiquattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi per il  coordinamento  e  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle
          regolamentari adottate ai  sensi  dell'articolo  24,  comma
          3-bis,  del  decreto-legge  24   giugno   2016,   n.   113,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,
          n. 160, in materia di attivita', organizzazione e  gestione
          delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di  cui  al
          decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di  cui  alla
          legge 11 novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma,  la
          revisione e  il  riassetto  della  vigente  disciplina  nei
          settori  del  teatro,  della  musica,  della  danza,  degli
          spettacoli  viaggianti,  delle  attivita'   circensi,   dei
          carnevali storici e delle rievocazioni  storiche,  mediante
          la redazione di un unico testo normativo denominato «codice
          dello spettacolo», al  fine  di  conferire  al  settore  un
          assetto piu' efficace, organico e conforme ai  principi  di
          semplificazione   delle    procedure    amministrative    e
          ottimizzazione  della  spesa  e  volto  a   promuovere   il
          riequilibrio  di  genere  e  a   migliorare   la   qualita'
          artistico-culturale  delle  attivita',  incentivandone   la
          produzione, l'innovazione, nonche' la  fruizione  da  parte
          della    collettivita',    con     particolare     riguardo
          all'educazione    permanente,    in    conformita'     alla
          raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio  2018  (2018/C
          189/01). Tenuto conto dei principi di  cui  all'articolo  1
          della legge 22  novembre  2017,  n.  175,  come  modificato
          dall'articolo 1 della presente legge, il  Governo  esercita
          la delega secondo i principi e i criteri direttivi  di  cui
          all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera
          b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017  e  secondo
          il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7. 
              2.  Con  riguardo  alle  fondazioni  lirico-sinfoniche,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,  comma  3,
          della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi
          di cui  al  comma  1  sono  adottati  altresi'  secondo  il
          seguente principio  e  criterio  direttivo:  revisione  dei
          requisiti necessari per il reclutamento del  sovrintendente
          e del direttore artistico attraverso  nuove  procedure  che
          prevedano in particolare: 
                a)  l'assenza  di  conflitto  di  interessi  con   le
          funzioni   svolte   all'interno   della   fondazione    dal
          sovrintendente e dal direttore artistico, nonche' da  tutti
          i componenti degli organi di gestione delle fondazioni; 
                b)    l'adozione    di    bandi    pubblici,    anche
          internazionali, che consentano  la  consultazione  pubblica
          del curriculum dei partecipanti. 
              3. Al fine di valorizzare  la  funzione  sociale  della
          musica originale eseguita dal vivo e  degli  spazi  in  cui
          questa forma d'arte performativa  si  realizza,  i  decreti
          legislativi di cui al comma 1 recano  disposizioni  per  il
          riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano  in
          modo  prevalente  per  la  promozione   e   diffusione   di
          produzioni musicali contemporanee,  vocali  o  strumentali,
          dal vivo e per il sostegno delle medesime attivita'. 
              4.   Il    Governo    e'    delegato    ad    adottare,
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  secondo  il  procedimento  di  cui
          all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre  2017,
          n. 175, un  decreto  legislativo  recante  disposizioni  in
          materia  di  contratti  di   lavoro   nel   settore   dello
          spettacolo, nel rispetto dei seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) riconoscimento delle specificita' del lavoro e del
          carattere  strutturalmente  discontinuo  delle  prestazioni
          lavorative nel settore dello spettacolo,  indipendentemente
          dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto  e
          dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto  dalle
          parti; 
                b) riconoscimento di un'indennita' giornaliera, quale
          elemento  distinto  e  aggiuntivo  del  compenso  o   della
          retribuzione, in caso  di  obbligo  per  il  lavoratore  di
          assicurare la  propria  disponibilita'  su  chiamata  o  di
          garantire una prestazione esclusiva; 
                c)  previsione  di  specifiche  tutele  normative  ed
          economiche per i casi di contratto di lavoro  intermittente
          o di prestazione occasionale di lavoro; 
                d) previsione di tutele  specifiche  per  l'attivita'
          preparatoria  e  strumentale  all'evento  o  all'esibizione
          artistica. 
              5.   Il    Governo    e'    delegato    ad    adottare,
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  secondo  il  procedimento  di  cui
          all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre  2017,
          n. 175, un  decreto  legislativo  recante  disposizioni  in
          materia di equo compenso per i  lavoratori  autonomi  dello
          spettacolo, ivi compresi  gli  agenti  e  i  rappresentanti
          dello spettacolo dal  vivo,  di  cui  all'articolo  4,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) determinazione di parametri retributivi diretti ad
          assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione  di  un
          equo compenso, proporzionato alla quantita' e alla qualita'
          del   lavoro   svolto,   nonche'   al    contenuto,    alle
          caratteristiche e alla complessita' della prestazione; 
                b)  obbligo  per  le  amministrazioni  pubbliche   di
          retribuire  ogni  prestazione  di  lavoro  autonomo   nello
          spettacolo derivante da bandi o procedure selettive. 
              6.   Il    Governo    e'    delegato    ad    adottare,
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  secondo  il  procedimento  di  cui
          all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre  2017,
          n. 175,  un  decreto  legislativo  per  il  riordino  e  la
          revisione degli ammortizzatori e  delle  indennita'  e  per
          l'introduzione di un'indennita'  di  discontinuita',  quale
          indennita'  strutturale  e  permanente,   in   favore   dei
          lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  del
          decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  182,  nonche'  dei
          lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di  cui
          alla lettera b)  del  predetto  comma  1,  individuati  con
          decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro della  cultura,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Il decreto legislativo e'  adottato  tenuto
          conto  del  carattere  strutturalmente  discontinuo   delle
          prestazioni lavorative, nonche' nel rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a)  aggiornamento  e  definizione  dei  requisiti  di
          accesso agli strumenti di sostegno, anche  in  ragione  del
          carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati
          su: 
                  1)  limite  massimo  annuo  di   reddito   riferito
          all'anno solare precedente a quello di  corresponsione  dei
          sostegni; 
                  2)  limite   minimo   di   prestazioni   lavorative
          effettive  nell'anno  solare   precedente   a   quello   di
          corresponsione dei sostegni; 
                  3) reddito derivante  in  misura  prevalente  dalle
          prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo; 
                b)   determinazione   dei    criteri    di    calcolo
          dell'indennita' giornaliera, della sua entita'  massima  su
          base  giornaliera  e  del  numero   massimo   di   giornate
          indennizzabili   e   oggetto   di   tutela   economica    e
          previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7; 
                c)   incompatibilita'   con    eventuali    sostegni,
          indennita' e assicurazioni gia' esistenti; 
                d)  individuazione  di  misure  dirette  a   favorire
          percorsi di formazione e di aggiornamento per i  percettori
          dei sostegni; 
                e) determinazione degli oneri contributivi  a  carico
          dei  datori  di  lavoro,  nonche'  di  un   contributo   di
          solidarieta' a carico dei soli lavoratori che  percepiscono
          retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo
          per  gli  iscritti  al  Fondo  pensione  lavoratori   dello
          spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2,
          comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  per  la  sola
          quota di retribuzioni  o  compensi  eccedente  il  predetto
          massimale. 
              7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6  si
          provvede, a decorrere dall'anno 2023,  nel  limite  massimo
          delle risorse iscritte sul Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma  352,  della  legge  30  dicembre   2021,   n.   234,
          incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla
          lettera e) del  comma  6  nonche'  dalla  revisione  e  dal
          riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennita'. 
              8.  Fatto  salvo   quanto   previsto   dal   comma   7,
          dall'attuazione delle deleghe di cui al  presente  articolo
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.  Qualora   uno   o   piu'   decreti   legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che   non   trovino
          compensazione al proprio interno, essi sono  adottati  solo
          successivamente o contestualmente alla data di  entrata  in
          vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le
          occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo
          17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1,  e  6,
          comma 1, della legge 7  aprile  2022,  n.  32  (Deleghe  al
          Governo  per  il  sostegno  e   la   valorizzazione   della
          famiglia), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  aprile
          2022, n. 97, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Delega al  Governo  per  il  riordino  e  il
          rafforzamento delle misure di sostegno  all'educazione  dei
          figli). -  1.  Il  Governo   e'   delegato   ad   adottare,
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, su proposta del Ministro per le  pari
          opportunita' e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,  con
          il Ministro della cultura, con il Ministro dell'universita'
          e della ricerca, con il Ministro per le disabilita'  e  con
          il Ministro per le politiche giovanili, uno o piu'  decreti
          legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure
          di sostegno all'educazione dei figli.». 
                «Art. 6 (Delega al Governo per sostenere e promuovere
          le responsabilita' familiari). - 1. Il Governo e'  delegato
          ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, su  proposta  del  Ministro
          per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione, con  il  Ministro
          della salute e con il Ministro della giustizia, uno o  piu'
          decreti  legislativi  per   sostenere   e   promuovere   le
          responsabilita' familiari.». 
                - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1  e  4
          della legge 5 agosto 2022, n. 118  (Legge  annuale  per  il
          mercato e la concorrenza 2021), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 agosto 2022, n.  188,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 2 (Delega al Governo  per  la  mappatura  e  la
          trasparenza dei regimi concessori di beni  pubblici). -  1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, entro undici mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze e  del  Ministro
          per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto  legislativo
          per la  costituzione  e  il  coordinamento  di  un  sistema
          informativo  di  rilevazione  delle  concessioni  di   beni
          pubblici al fine di promuovere  la  massima  pubblicita'  e
          trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali  dati
          e  delle  informazioni  relativi   a   tutti   i   rapporti
          concessori,  tenendo  conto  delle  esigenze  di  difesa  e
          sicurezza.». 
                «Art. 4 (Delega al Governo in materia di  affidamento
          delle concessioni demaniali marittime, lacuali  e  fluviali
          per finalita' turistico-ricreative  e  sportive). -  1.  Al
          fine di assicurare un piu' razionale e sostenibile utilizzo
          del demanio marittimo, lacuale  e  fluviale,  favorirne  la
          pubblica  fruizione  e  promuovere,  in  coerenza  con   la
          normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel
          settore dei servizi e delle attivita'  economiche  connessi
          all'utilizzo    delle     concessioni     per     finalita'
          turistico-ricreative  e  sportive,   nel   rispetto   delle
          politiche di  protezione  dell'ambiente  e  del  patrimonio
          culturale, il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili  e  del  Ministro  del  turismo,  di
          concerto con il Ministro della  transizione  ecologica,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro  dello
          sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e
          le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  volti  a
          riordinare e  semplificare  la  disciplina  in  materia  di
          concessioni demaniali marittime,  lacuali  e  fluviali  per
          finalita'  turistico-ricreative  e  sportive,  ivi  incluse
          quelle affidate ad associazioni e societa'  senza  fini  di
          lucro, con esclusione delle concessioni relative  ad  aree,
          strutture  e  infrastrutture  dedicate  alla  cantieristica
          navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi, anche in deroga al codice della navigazione: 
                a)   determinazione   di   criteri    omogenei    per
          l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento  in
          concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le  aree
          demaniali  in  concessione  e  le  aree  libere  o   libere
          attrezzate, nonche' la costante presenza di varchi  per  il
          libero e gratuito accesso e transito per il  raggiungimento
          della   battigia   antistante   l'area   ricompresa   nella
          concessione,  anche  al  fine  di   balneazione,   con   la
          previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della
          concessione al libero e gratuito accesso  e  transito  alla
          battigia, delle conseguenze delle relative violazioni; 
                b)  affidamento  delle  concessioni  sulla  base   di
          procedure  selettive,  nel   rispetto   dei   principi   di
          imparzialita', non discriminazione, parita' di trattamento,
          massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicita',
          da  avviare  con  adeguato  anticipo  rispetto  alla   loro
          scadenza; 
                c)  in  sede  di  affidamento  della  concessione,  e
          comunque nel rispetto dei  criteri  previsti  dal  presente
          articolo, adeguata considerazione degli  investimenti,  del
          valore  aziendale  dell'impresa  e  dei  beni  materiali  e
          immateriali,  della  professionalita'  acquisita  anche  da
          parte di imprese titolari di strutture  turistico-ricettive
          che    gestiscono    concessioni     demaniali,     nonche'
          valorizzazione di  obiettivi  di  politica  sociale,  della
          salute e della sicurezza dei lavoratori,  della  protezione
          dell'ambiente   e   della   salvaguardia   del   patrimonio
          culturale; 
                d)  definizione  dei  presupposti  e  dei  casi   per
          l'eventuale  frazionamento  in  piccoli  lotti  delle  aree
          demaniali da affidare in concessione, al fine  di  favorire
          la  massima  partecipazione  delle  microimprese  e   delle
          piccole imprese; 
                e)  definizione  di  una  disciplina  uniforme  delle
          procedure selettive di affidamento delle concessioni  sulla
          base dei seguenti criteri: 
                  1) individuazione di requisiti  di  ammissione  che
          favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche  di
          piccole dimensioni; 
                  2) previsione di criteri premiali da applicare alla
          valutazione di offerte presentate da operatori economici in
          possesso della certificazione della parita'  di  genere  di
          cui all'articolo 46-bis del codice delle pari  opportunita'
          tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo  11  aprile
          2006,  n.  198,  e  da  imprese  a  prevalente   o   totale
          partecipazione giovanile; 
                  3) previsione di termini  per  la  ricezione  delle
          domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni; 
                  4) adeguata considerazione, ai  fini  della  scelta
          del concessionario, della qualita' e delle  condizioni  del
          servizio offerto agli utenti, alla luce  del  programma  di
          interventi   indicati   dall'offerente    per    migliorare
          l'accessibilita'  e  la  fruibilita'  dell'area  demaniale,
          anche  da   parte   dei   soggetti   con   disabilita',   e
          dell'idoneita' di tali interventi ad assicurare  il  minimo
          impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con
          preferenza per  il  programma  di  interventi  che  preveda
          attrezzature non fisse e completamente amovibili; 
                  5) valorizzazione  e  adeguata  considerazione,  ai
          fini della scelta del concessionario: 
                    5.1) dell'esperienza tecnica e professionale gia'
          acquisita   in   relazione   all'attivita'    oggetto    di
          concessione,  secondo  criteri  di  proporzionalita'  e  di
          adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non  precludere
          l'accesso al settore di nuovi operatori; 
                    5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque
          anni antecedenti l'avvio della procedura  selettiva,  hanno
          utilizzato  una  concessione  quale  prevalente  fonte   di
          reddito per se' e per  il  proprio  nucleo  familiare,  nei
          limiti definiti anche tenendo conto della titolarita', alla
          data di avvio della procedura selettiva, in via  diretta  o
          indiretta,  di  altra  concessione  o  di  altre  attivita'
          d'impresa o di tipo professionale del settore; 
                  6)  previsione  di   clausole   sociali   volte   a
          promuovere  la  stabilita'  occupazionale   del   personale
          impiegato nell'attivita' del  concessionario  uscente,  nel
          rispetto dei principi  dell'Unione  europea  e  nel  quadro
          della promozione e garanzia  degli  obiettivi  di  politica
          sociale connessi alla  tutela  dell'occupazione,  anche  ai
          sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3,
          della direttiva 2006/123/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 dicembre 2006; 
                  7) previsione della durata della concessione per un
          periodo non superiore a quanto necessario per garantire  al
          concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione  degli
          investimenti autorizzati dall'ente concedente  in  sede  di
          assegnazione della concessione e comunque da determinare in
          ragione dell'entita'  e  della  rilevanza  economica  delle
          opere da realizzare, con divieto  espresso  di  proroghe  e
          rinnovi anche automatici; 
                f)   definizione   di   criteri   uniformi   per   la
          quantificazione di  canoni  annui  concessori  che  tengano
          conto del pregio  naturale  e  dell'effettiva  redditivita'
          delle aree demaniali da affidare  in  concessione,  nonche'
          dell'utilizzo  di  tali  aree   per   attivita'   sportive,
          ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte
          in forma singola o associata senza scopo di  lucro,  ovvero
          per finalita' di interesse pubblico; 
                g) introduzione di una disciplina specifica dei  casi
          in  cui  sono  consentiti  l'affidamento   da   parte   del
          concessionario  ad  altri  soggetti  della  gestione  delle
          attivita', anche secondarie, oggetto della concessione e il
          subingresso nella concessione stessa; 
                h)  definizione  di  una  quota  del   canone   annuo
          concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare
          a interventi di difesa delle coste e  delle  sponde  e  del
          relativo  capitale  naturale  e  di   miglioramento   della
          fruibilita' delle aree demaniali libere; 
                i)   definizione   di   criteri   uniformi   per   la
          quantificazione   dell'indennizzo   da    riconoscere    al
          concessionario uscente, posto a carico  del  concessionario
          subentrante; 
                l) definizione, al fine di favorire  l'accesso  delle
          microimprese  e  delle  piccole  imprese   alle   attivita'
          connesse   alle   concessioni   demaniali   per   finalita'
          turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi
          di adeguatezza e proporzionalita', del  numero  massimo  di
          concessioni di cui puo' essere titolare, in via  diretta  o
          indiretta, uno stesso concessionario  a  livello  comunale,
          provinciale, regionale  o  nazionale,  prevedendo  obblighi
          informativi in capo all'ente concedente in  relazione  alle
          concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del
          numero massimo; 
                m)  revisione  della  disciplina  del  codice   della
          navigazione al fine di adeguarne il  contenuto  ai  criteri
          previsti dal presente articolo; 
                n) adeguata considerazione, in  sede  di  affidamento
          della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte
          di societa'  o  associazioni  sportive,  nel  rispetto  dei
          criteri previsti dal presente articolo. 
              3. I decreti legislativi di cui  al  comma  1  abrogano
          espressamente tutte le disposizioni con essi  incompatibili
          e dettano la disciplina di coordinamento in relazione  alle
          disposizioni non abrogate o non modificate. 
              4. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  previa  acquisizione  dell'intesa  in   sede   di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio   di   Stato,   da   rendere   nel   termine   di
          quarantacinque giorni  dalla  data  di  trasmissione  degli
          schemi di decreto legislativo, decorso il quale il  Governo
          puo' comunque procedere. Gli schemi di decreto  legislativo
          sono   successivamente   trasmessi    alle    Camere    per
          l'espressione dei  pareri  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  che  si
          pronunciano nel termine di  trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione,  decorso  il  quale  i  decreti   legislativi
          possono essere comunque adottati. 
              4-bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui
          al presente articolo, e' fatto divieto agli enti concedenti
          di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle
          concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma  1,
          lettere a) e b). 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 4,  della
          citata legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge  annuale  per  il
          mercato e  la  concorrenza  2021),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 26 (Delega al  Governo  per  la  revisione  dei
          procedimenti amministrativi in funzione  di  sostegno  alla
          concorrenza e per la semplificazione in  materia  di  fonti
          energetiche rinnovabili). - 1. - 3. (omissis). 
              4. Il  Governo  e'  delegato,  altresi',  ad  adottare,
          entro sedici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi  in  materia
          di   fonti   energetiche   rinnovabili,   anche   ai   fini
          dell'adeguamento  della  normativa   vigente   al   diritto
          dell'Unione europea, della razionalizzazione, del  riordino
          e della semplificazione  della  medesima  normativa,  della
          riduzione degli oneri regolatori a carico dei  cittadini  e
          delle imprese e della crescita di competitivita' del Paese. 
              5.-13. (omissis)».