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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonchè in materia ((di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonchè di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale)) e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 (in G.U. 30/12/2022, n. 304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal: 31-12-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 87 e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Vista  la  legge  26  luglio   1975,   n.   354,   recante   «Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'»; 
  Vista la legge 13 settembre 1982, n. 646, recante «Disposizioni  in
materia  di  misure  di  prevenzione  di  carattere  patrimoniale  ed
integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio  1962,
n. 57 e 31 maggio  1965,  n.  575.  Istituzione  di  una  commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia»; 
  Visto il decreto-legge 13 maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio   1991,   n.   20,   recante
«Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata
e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  maggio   2022,   n.   52,   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in  materia
sanitaria»; 
  Visto il decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  150,  recante
«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti giudiziari»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   apportare
modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354,  in  ragione  dei  moniti  rivolti  dalla  Corte
costituzionale  al  legislatore   per   l'adozione   di   una   nuova
regolamentazione dell'istituto al fine di  ricondurlo  a  conformita'
con la Costituzione e dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022,
fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria  decisione
in assenza di un intervento del legislatore; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del  fenomeno  dei
raduni dai quali possa derivare un pericolo per l'ordine  pubblico  o
la pubblica incolumita' o la salute pubblica; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  differire
l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  150,
fissata al 1°  novembre  2022,  per  consentire  una  piu'  razionale
programmazione  degli  interventi  organizzativi  di  supporto   alla
riforma; 
  Tenuto conto dell'andamento  della  situazione  epidemiologica  che
registra una diminuzione  dell'incidenza  dei  casi  di  contagio  da
COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilita' sebbene  al  di
sopra della soglia epidemica, con  un  lieve  aumento  nel  tasso  di
occupazione dei posti letto nelle aree mediche, ed una tendenza  alla
stabilizzazione nel tasso di occupazione dei posti letto  in  terapia
intensiva; 
  Considerata la necessita' di riavviare un progressivo ritorno  alla
normalita' nell'attuale fase post pandemica, nella quale  l'obiettivo
da perseguire e' il controllo efficace dell'endemia; 
  Ritenuto necessario far  fronte  alla  preoccupante  carenza  degli
esercenti le professioni sanitarie, anche in ragione delle  procedure
di sospensione di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76, per garantire l'effettivita'  del  diritto  alla  salute
mediante il reintegro del personale  sanitario  nell'esercizio  delle
relative funzioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri della giustizia, dell'interno e della  salute,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4-bis: 
      1) al comma 1 ((, al primo  periodo,  le  parole:  "o  a  norma
dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale" e le parole:
"314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis," sono soppresse ed)) e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «La  disposizione  del  primo  periodo  si
applica altresi' in caso di esecuzione di  pene  inflitte  anche  per
delitti diversi da quelli ivi indicati,  in  relazione  ai  quali  il
giudice della cognizione o  dell'esecuzione  ha  accertato  che  sono
stati commessi per eseguire od occultare uno  dei  reati  di  cui  al
medesimo  primo  periodo  ovvero  per  conseguire  o  assicurare   al
condannato o ad altri il prodotto o il profitto o  il  prezzo  ovvero
l'impunita' di detti reati.»; 
      2) il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti: 
        «1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi,
anche  in  assenza  di  collaborazione  con  la  giustizia  ai  sensi
dell'articolo 58-ter,  ai  detenuti  e  agli  internati  per  delitti
commessi per finalita' di  terrorismo,  anche  internazionale,  o  di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di  atti  di
violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis  e  416-ter  del
codice penale, per  delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al  fine  di
agevolare l'attivita' delle associazioni  in  esso  previste,  per  i
delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui  all'articolo  291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e all'articolo 74 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili
e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla  condanna
o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino  elementi
specifici,  diversi  e  ulteriori  rispetto  alla  regolare  condotta
carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso  rieducativo
e  alla  mera  dichiarazione  di  dissociazione   dall'organizzazione
criminale di eventuale  appartenenza,  che  consentano  di  escludere
l'attualita'  di  collegamenti  con  la   criminalita'   organizzata,
terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, nonche' il pericolo di  ripristino  di  tali  collegamenti,
anche indiretti o  tramite  terzi,  tenuto  conto  delle  circostanze
personali  e  ambientali,  delle  ragioni  eventualmente  dedotte   a
sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica  della
condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al  fine
della concessione  dei  benefici,  il  giudice  accerta  altresi'  la
sussistenza di iniziative dell'interessato a  favore  delle  vittime,
sia  nelle  forme  risarcitorie  che  in   quelle   della   giustizia
riparativa. 
        1-bis.1.  I  benefici  di  cui  al  comma  1  possono  essere
concessi, anche in assenza di  collaborazione  con  la  giustizia  ai
sensi dell'articolo 58-ter ((...)), ai detenuti  o  internati  per  i
delitti di cui agli  articoli  ((...))  600,  600-bis,  primo  comma,
600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice
penale,   purche'   gli   stessi   dimostrino   l'adempimento   delle
obbligazioni  civili  e  degli  obblighi  di  riparazione  pecuniaria
conseguenti  alla  condanna  o  l'assoluta  impossibilita'  di   tale
adempimento e  alleghino  elementi  specifici,  diversi  e  ulteriori
rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione  del
detenuto  al  percorso  rieducativo,  che  consentano  di   escludere
l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il
contesto nel quale il reato e' stato  commesso,  tenuto  conto  delle
circostanze  personali  e  ambientali,  delle  ragioni  eventualmente
dedotte a sostegno  della  mancata  collaborazione,  della  revisione
critica  della  condotta  criminosa  e  di  ogni  altra  informazione
disponibile. Al fine della concessione dei benefici,  il  giudice  di
sorveglianza  accerta   altresi'   la   sussistenza   di   iniziative
dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie
che in quelle della giustizia riparativa. 
        ((1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici
di cui al comma 1  possono  essere  stabilite  prescrizioni  volte  a
impedire  il  pericolo  del  ripristino  di   collegamenti   con   la
criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o  che  impediscano
ai condannati di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di  altri  reati  o  al  ripristino  di
rapporti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva.  A
tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non soggiorni  in
uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato)). 
        1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che  per  taluno
dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche  per  il  delitto  di  cui
all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla  commissione  dei
delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.»; 
      3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Nei
casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice ((acquisisce,  anche
al  fine  di  verificare  la  fondatezza   degli   elementi   offerti
dall'istante,  dettagliate  informazioni  in  merito   al   perdurare
dell'operativita' del  sodalizio  criminale  di  appartenenza  o  del
contesto criminale nel quale il reato e' stato consumato, al  profilo
criminale  del  detenuto  o  dell'internato  e  alla  sua   posizione
all'interno dell'associazione, alle  eventuali  nuove  imputazioni  o
misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo  carico  e,  ove
significative,  alle  infrazioni  disciplinari  commesse  durante  la
detenzione. Il giudice))  chiede  altresi'  il  parere  del  pubblico
ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo  grado
o, se si tratta di condanne per i delitti indicati  all'articolo  51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del  pubblico
ministero presso il tribunale del  capoluogo  del  distretto  ove  e'
stata pronunciata la  sentenza  di  primo  grado  e  del  Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce  informazioni  dalla
direzione dell'istituto ove  l'istante  e'  detenuto  o  internato  e
dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo
familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti  in  ordine
alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore  di  vita,  alle
attivita'  economiche  eventualmente  svolte  e   alla   pendenza   o
definitivita' di misure di prevenzione personali  o  patrimoniali.  I
pareri, le informazioni e gli esiti degli ((accertamenti  di  cui  al
quinto  periodo))  sono  trasmessi  entro   sessanta   giorni   dalla
richiesta. Il termine  puo'  essere  prorogato  di  ulteriori  trenta
giorni in ragione della complessita' degli accertamenti.  Decorso  il
termine, il  giudice  decide  anche  in  assenza  dei  pareri,  delle
informazioni e  degli  esiti  degli  accertamenti  richiesti.  Quando
dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale  sussistenza  di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva
o con il contesto nel quale il reato e' stato  commesso,  ovvero  del
pericolo di ripristino di tali collegamenti, e' onere del  condannato
fornire,  entro  un  congruo  termine,  idonei  elementi   di   prova
contraria.  In  ogni  caso,  nel   provvedimento   con   cui   decide
sull'istanza  di  concessione  dei   benefici   il   giudice   indica
specificamente   le   ragioni   dell'accoglimento   o   del   rigetto
dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti  ((ai  sensi
del quinto periodo)). I benefici di cui al  comma  1  possono  essere
concessi al detenuto o internato  sottoposto  a  regime  speciale  di
detenzione  previsto  dall'articolo  41-bis  solamente  dopo  che  il
provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato  revocato
o non prorogato.»; 
      4) al comma 2-bis, le parole: «Ai fini  della  concessione  dei
benefici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»; 
      5) ((dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:)) 
        «((2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non  si
applicano quando  e'  richiesta  la  modifica  del  provvedimento  di
ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi piu' di tre  mesi
dalla data in cui il provvedimento medesimo e' divenuto  esecutivo  a
norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si  procede  quando
e' richiesta la concessione di un permesso  premio  da  parte  di  un
condannato gia' ammesso a fruirne e non sono decorsi piu' di tre mesi
dal provvedimento di concessione del primo permesso premio)); 
        2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano
ad oggetto  la  concessione  dei  benefici  di  cui  al  comma  1  ai
condannati per  i  reati  di  cui  all'articolo  51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale,  le  funzioni  di  pubblico
ministero possono essere svolte  dal  pubblico  ministero  presso  il
tribunale del capoluogo del distretto ove  e'  stata  pronunciata  la
sentenza di primo grado.((In tal caso, se ha  sede  in  un  distretto
diverso, il pubblico ministero puo' partecipare all'udienza  mediante
collegamento a distanza))»; 
      6) il comma 3-bis e' abrogato; 
    b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)); 
    c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)).