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DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata. (22G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
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vigente al 13/05/2024
  • Articoli
  • Modifiche al codice civile e alle disposizioni per l'attuazione del
    codice civile e disposizioni transitorie
  • 1
  • 2
  • Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per
    l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
    transitorie
  • 3 (commi 1-52)
  • 3 (commi 53-57)
  • 3 note
  • 4
  • Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle
    norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
    procedura penale
  • 5
  • 6
  • Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali
    Sezione I
    Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Modifiche in materia di processo civile telematico
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici
    d'ufficio
  • 15
  • 16
  • Modifiche in materia di impugnazioni
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • Ulteriori interventi in materia di volontaria giurisdizione e
    processo esecutivo
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • Modifiche relative al procedimento in materia di persone, minorenni e
    famiglie
  • 27
  • 28
  • 29
  • Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e
    per le famiglie
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • Diposizioni transitorie, finanziarie e finali
    Sezione I
    Disposizioni in materia di processo civile
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni in materia di istituzione del tribunale per le persone,
    per i minorenni e per le famiglie
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • Diposizioni di coordinamento, finanziarie e finali
  • 50
  • 51
  • 52
Testo in vigore dal: 18-10-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 14; 
  Visto l'articolo 1 della legge 26 novembre 2021,  n.  206,  recante
delega al Governo per l'efficienza  del  processo  civile  e  per  la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle  controversie  e  misure  urgenti  di   razionalizzazione   dei
procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata; 
  Visti il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante  approvazione
del testo del codice civile e il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
recante  disposizioni  per   l'attuazione   del   codice   civile   e
disposizioni transitorie; 
  Visti  il  regio  decreto  28  ottobre  1940,  n.   1443,   recante
approvazione del codice di procedura civile, e il  regio  decreto  18
dicembre 1941, n. 1368, recante  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,   recante
attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  in
materia  di   mediazione   finalizzata   alla   conciliazione   delle
controversie civili e commerciali; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  10  novembre  2014,  n.  162,  contenente
disposizioni in materia di negoziazione assistita; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n.  5,  recante
definizione dei procedimenti in materia di diritto  societario  e  di
intermediazione  finanziaria,   nonche'   in   materia   bancaria   e
creditizia, in attuazione dell'articolo  12  della  legge  3  ottobre
2001, n. 366; 
  Vista la  legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  recante  facolta'  di
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli
avvocati e procuratori legali; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  recante  disciplina
del  fallimento,  del  concordato  preventivo,   dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni
in materia di ordinamento giudiziario; 
  Vista la legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  recante  disposizioni
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; 
  Vista la legge 7  marzo  1996,  n.  108,  recante  disposizioni  in
materia di usura; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150,  recante
disposizioni complementari al codice di procedura civile  in  materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante regolamento per la  revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del  sistema
italiano di diritto internazionale privato; 
  Vista la legge 1° dicembre 1970, n.  898,  recante  disciplina  dei
casi di scioglimento del matrimonio; 
  Vista la legge 4 maggio 1983,  n.  184,  recante  disposizioni  sul
diritto del minore ad una famiglia; 
  Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,  recante  nuova
disciplina  dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in  materia  di
progressione  economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a   norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,  n.
150; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni; 
  Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89,  recante  previsione  di  equa
riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del
processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile; 
  Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante disposizioni in materia
di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia
di  responsabilita'  professionale  degli  esercenti  le  professioni
sanitarie; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2022; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  a   norma
dell'articolo 1, comma 2, della citata legge  26  novembre  2021,  n.
206; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. Al Libro I, Titolo VI, Capo IV, articolo 145, del codice  civile
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  comma,  le  parole  «per  quanto  opportuno»  sono
soppresse e le parole «il  sedicesimo  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli anni dodici o anche di eta' inferiore  ove  capaci  di
discernimento»; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Ove  questa  non
sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della  residenza
o altri affari essenziali,  il  giudice,  qualora  ne  sia  richiesto
espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta  la  soluzione  che
ritiene  piu'  adeguata  all'interesse  dei  figli  e  alle  esigenze
dell'unita' e della vita della famiglia»; 
    c) dopo il secondo comma e' inserito il  seguente:  «In  caso  di
inadempimento all'obbligo di contribuire ai  bisogni  della  famiglia
previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi  ha
interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis.». 
  2. Al Libro I, Titolo VI, Capo V, del codice civile sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  156,  il  quarto,  quinto  e  sesto  comma  sono
abrogati; 
    b) all'articolo 158, il secondo comma e' abrogato. 
  3. Al Libro I, Titolo  VII,  Capo  IV,  articolo  250,  del  codice
civile, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso  non
puo' essere  rifiutato  se  risponde  all'interesse  del  figlio.  Il
genitore  che  vuole  riconoscere  il  figlio,  qualora  il  consenso
dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice  competente  il
quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto  l'ascolto  del
minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti  al  fine
di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia
palesemente fondata. Con la sentenza che  tiene  luogo  del  consenso
mancante, il giudice adotta i provvedimenti  opportuni  in  relazione
all'affidamento e al mantenimento del minore ai  sensi  dell'articolo
315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.». 
  4. Al Libro I, Titolo IX, Capo I, del codice civile sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 316: 
      1) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «e adottano le scelte relative alla  sua  istruzione
ed educazione»; 
      2)  al  secondo  comma,  dopo  le  parole  «su   questioni   di
particolare importanza» sono inserite le seguenti: «,  tra  le  quali
quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del
figlio minorenne,»; 
      3) al terzo comma, le parole «suggerisce le determinazioni  che
ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare.
Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione
a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a
curare l'interesse del figlio» sono sostituite dalle seguenti: «tenta
di raggiungere  una  soluzione  concordata  e,  ove  questa  non  sia
possibile,  adotta   la   soluzione   che   ritiene   piu'   adeguata
all'interesse del figlio»; 
    b) all'articolo 316-bis: 
      1) al secondo comma, dopo le parole «In caso  di  inadempimento
il presidente del tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o il giudice
da lui designato»; 
      2) al quarto comma,  le  parole  «relative  all'opposizione  al
decreto di ingiunzione, in quanto applicabili» sono sostituite  dalle
seguenti: «che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle
persone, ai minorenni e alle famiglie»; 
      3) al quinto comma, dopo le parole  «possono  sempre  chiedere,
con le» e' aggiunta la seguente «medesime» e le parole «del  processo
ordinario» sono soppresse; 
    c) all'articolo 320, il quinto comma e' sostituito dal  seguente:
«L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se
non con l'autorizzazione del giudice tutelare.»; 
    d) all'articolo 336: 
      1) al primo comma, dopo le parole «dei parenti»  sono  inserite
le seguenti: «, del curatore speciale se gia' nominato»; 
      2) il secondo e il terzo comma sono abrogati; 
      3) al quarto comma, le parole «Per i provvedimenti  di  cui  ai
commi precedenti, i genitori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «I
genitori»; 
      4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Legittimazione  ad
agire»; 
    e) l'articolo 336-bis e' abrogato. 
  5. Al Libro I, Titolo IX, Capo II, del codice civile sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 337-ter, secondo comma: 
      1) al terzo periodo, dopo le parole «degli accordi  intervenuti
tra i genitori» sono inserite le seguenti: «, in particolare  qualora
raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare»; 
      2) al quinto periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «o su richiesta del pubblico ministero»; 
      3) il sesto periodo e' soppresso; 
    b) l'articolo 337-octies e' abrogato. 
  6. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione II,  articolo  350,  primo
comma, del codice civile, dopo il numero 5) e' aggiunto il  seguente:
«5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di  incapacita'
previste dalla legge.». 
  7. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione  III,  del  codice  civile
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 374 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare).  -  Il  tutore
non puo' senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 
        1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari  per  l'uso
del minore, per l'economia  domestica  e  per  l'amministrazione  del
patrimonio; 
        2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili  soggetti  a
facile deterioramento; 
        3) riscuotere capitali; 
        4)  costituire  pegni  o  ipoteche,  ovvero  consentire  alla
cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni; 
        5) assumere obbligazioni,  salvo  che  queste  riguardino  le
spese necessarie per il mantenimento del  minore  e  per  l'ordinaria
amministrazione del suo patrimonio; 
        6) accettare eredita' o rinunciarvi,  accettare  donazioni  o
legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni; 
        7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati; 
        8) fare contratti di locazione di immobili oltre il  novennio
o  che  in  ogni  caso  si  prolunghino  oltre  un   anno   dopo   il
raggiungimento della maggiore eta'; 
        9) promuovere giudizi, salvo che si  tratti  di  denunzie  di
nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di  sfratto  e
di  azioni  per  riscuotere  frutti  o  per  ottenere   provvedimenti
conservativi.»; 
      b) l'articolo 375 e' abrogato; 
      c) all'articolo 376: 
        1) al primo comma le parole «il  tribunale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il giudice tutelare» e sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e stabilendo il modo di erogazione o  di  reimpiego
del prezzo»; 
        2) il secondo comma e' abrogato. 
  8. Al Libro I, Titolo X, Capo II del codice civile  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  394,  terzo  comma,  il  secondo   periodo   e'
soppresso; 
    b) all'articolo 395, primo comma, le parole «, salva, se occorre,
l'autorizzazione del tribunale» sono soppresse; 
    c) all'articolo 397: 
      1)  al  primo  comma,  le  parole  «,  se  e'  autorizzato  dal
tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il  curatore»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «se  e'  autorizzato  dal  giudice
tutelare, sentito il curatore»; 
      2) al secondo comma, le parole «dal tribunale  su  istanza  del
curatore o d'ufficio, previo, in  entrambi  i  casi,  il  parere  del
giudice tutelare e sentito  il  minore  emancipato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal giudice  tutelare  su  istanza  del  curatore  o
d'ufficio sentito il minore emancipato». 
  9. Al Libro I, Titolo XII, Capo I, articolo 411, primo  comma,  del
codice civile, il secondo periodo e' soppresso. 
  10. Al Libro I, Titolo XII, Capo II,  articolo  425,  primo  comma,
primo periodo, del codice civile, le parole «soltanto se  autorizzato
dal tribunale su parere del giudice tutelare» sono  sostituite  dalle
seguenti: «soltanto se autorizzato dal giudice tutelare». 
  11. Al Libro III, Titolo VII, Capo II, articolo 1137, quarto comma,
del codice  civile,  le  parole  «,  con  l'esclusione  dell'articolo
669-octies, sesto comma,» sono soppresse. 
  12. Al Libro VI, Titolo I, Capo I del codice civile sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2652, primo comma, dopo il numero 9  e'  inserito
il seguente: 
      «9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a
trascrizione per  le  cause  previste  dall'articolo  391-quater  del
codice di procedura civile. 
      La sentenza che accoglie la domanda non  pregiudica  i  diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a  un  atto  trascritto  o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.»; 
      b) all'articolo 2658, secondo comma, e' inserito, in  fine,  il
seguente periodo:  «Quando  la  domanda  giudiziale  si  propone  con
ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia  conforme
dell'atto che la contiene munita di attestazione della data  del  suo
deposito presso l'ufficio giudiziario.». 
  13. Al Libro VI, Titolo I, Capo  III,  Sezione  I,  articolo  2690,
primo comma, del codice civile, dopo il numero 6),  secondo  periodo,
e' inserito il seguente: «6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis
dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti. 
  La trascrizione della sentenza  che  accoglie  la  domanda  prevale
sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo  la
trascrizione della domanda.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 14; 
  Visto l'articolo 1 della legge 26 novembre 2021,  n.  206,  recante
delega al Governo per l'efficienza  del  processo  civile  e  per  la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle  controversie  e  misure  urgenti  di   razionalizzazione   dei
procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata; 
  Visti il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante  approvazione
del testo del codice civile e il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
recante  disposizioni  per   l'attuazione   del   codice   civile   e
disposizioni transitorie; 
  Visti  il  regio  decreto  28  ottobre  1940,  n.   1443,   recante
approvazione del codice di procedura civile, e il  regio  decreto  18
dicembre 1941, n. 1368, recante  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,   recante
attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  in
materia  di   mediazione   finalizzata   alla   conciliazione   delle
controversie civili e commerciali; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  10  novembre  2014,  n.  162,  contenente
disposizioni in materia di negoziazione assistita; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n.  5,  recante
definizione dei procedimenti in materia di diritto  societario  e  di
intermediazione  finanziaria,   nonche'   in   materia   bancaria   e
creditizia, in attuazione dell'articolo  12  della  legge  3  ottobre
2001, n. 366; 
  Vista la  legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  recante  facolta'  di
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli
avvocati e procuratori legali; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  recante  disciplina
del  fallimento,  del  concordato  preventivo,   dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni
in materia di ordinamento giudiziario; 
  Vista la legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  recante  disposizioni
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; 
  Vista la legge 7  marzo  1996,  n.  108,  recante  disposizioni  in
materia di usura; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150,  recante
disposizioni complementari al codice di procedura civile  in  materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante regolamento per la  revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del  sistema
italiano di diritto internazionale privato; 
  Vista la legge 1° dicembre 1970, n.  898,  recante  disciplina  dei
casi di scioglimento del matrimonio; 
  Vista la legge 4 maggio 1983,  n.  184,  recante  disposizioni  sul
diritto del minore ad una famiglia; 
  Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,  recante  nuova
disciplina  dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in  materia  di
progressione  economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a   norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,  n.
150; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni; 
  Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89,  recante  previsione  di  equa
riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del
processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile; 
  Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante disposizioni in materia
di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia
di  responsabilita'  professionale  degli  esercenti  le  professioni
sanitarie; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2022; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  a   norma
dell'articolo 1, comma 2, della citata legge  26  novembre  2021,  n.
206; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. Al Libro I, Titolo VI, Capo IV, articolo 145, del codice  civile
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  comma,  le  parole  «per  quanto  opportuno»  sono
soppresse e le parole «il  sedicesimo  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli anni dodici o anche di eta' inferiore  ove  capaci  di
discernimento»; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Ove  questa  non
sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della  residenza
o altri affari essenziali,  il  giudice,  qualora  ne  sia  richiesto
espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta  la  soluzione  che
ritiene  piu'  adeguata  all'interesse  dei  figli  e  alle  esigenze
dell'unita' e della vita della famiglia»; 
    c) dopo il secondo comma e' inserito il  seguente:  «In  caso  di
inadempimento all'obbligo di contribuire ai  bisogni  della  famiglia
previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi  ha
interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis.». 
  2. Al Libro I, Titolo VI, Capo V, del codice civile sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  156,  il  quarto,  quinto  e  sesto  comma  sono
abrogati; 
    b) all'articolo 158, il secondo comma e' abrogato. 
  3. Al Libro I, Titolo  VII,  Capo  IV,  articolo  250,  del  codice
civile, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso  non
puo' essere  rifiutato  se  risponde  all'interesse  del  figlio.  Il
genitore  che  vuole  riconoscere  il  figlio,  qualora  il  consenso
dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice  competente  il
quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto  l'ascolto  del
minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti  al  fine
di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia
palesemente fondata. Con la sentenza che  tiene  luogo  del  consenso
mancante, il giudice adotta i provvedimenti  opportuni  in  relazione
all'affidamento e al mantenimento del minore ai  sensi  dell'articolo
315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.». 
  4. Al Libro I, Titolo IX, Capo I, del codice civile sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 316: 
      1) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «e adottano le scelte relative alla  sua  istruzione
ed educazione»; 
      2)  al  secondo  comma,  dopo  le  parole  «su   questioni   di
particolare importanza» sono inserite le seguenti: «,  tra  le  quali
quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del
figlio minorenne,»; 
      3) al terzo comma, le parole «suggerisce le determinazioni  che
ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare.
Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione
a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a
curare l'interesse del figlio» sono sostituite dalle seguenti: «tenta
di raggiungere  una  soluzione  concordata  e,  ove  questa  non  sia
possibile,  adotta   la   soluzione   che   ritiene   piu'   adeguata
all'interesse del figlio»; 
    b) all'articolo 316-bis: 
      1) al secondo comma, dopo le parole «In caso  di  inadempimento
il presidente del tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o il giudice
da lui designato»; 
      2) al quarto comma,  le  parole  «relative  all'opposizione  al
decreto di ingiunzione, in quanto applicabili» sono sostituite  dalle
seguenti: «che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle
persone, ai minorenni e alle famiglie»; 
      3) al quinto comma, dopo le parole  «possono  sempre  chiedere,
con le» e' aggiunta la seguente «medesime» e le parole «del  processo
ordinario» sono soppresse; 
    c) all'articolo 320, il quinto comma e' sostituito dal  seguente:
«L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se
non con l'autorizzazione del giudice tutelare.»; 
    d) all'articolo 336: 
      1) al primo comma, dopo le parole «dei parenti»  sono  inserite
le seguenti: «, del curatore speciale se gia' nominato»; 
      2) il secondo e il terzo comma sono abrogati; 
      3) al quarto comma, le parole «Per i provvedimenti  di  cui  ai
commi precedenti, i genitori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «I
genitori»; 
      4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Legittimazione  ad
agire»; 
    e) l'articolo 336-bis e' abrogato. 
  5. Al Libro I, Titolo IX, Capo II, del codice civile sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 337-ter, secondo comma: 
      1) al terzo periodo, dopo le parole «degli accordi  intervenuti
tra i genitori» sono inserite le seguenti: «, in particolare  qualora
raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare»; 
      2) al quinto periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «o su richiesta del pubblico ministero»; 
      3) il sesto periodo e' soppresso; 
    b) l'articolo 337-octies e' abrogato. 
  6. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione II,  articolo  350,  primo
comma, del codice civile, dopo il numero 5) e' aggiunto il  seguente:
«5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di  incapacita'
previste dalla legge.». 
  7. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione  III,  del  codice  civile
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 374 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare).  -  Il  tutore
non puo' senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 
        1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari  per  l'uso
del minore, per l'economia  domestica  e  per  l'amministrazione  del
patrimonio; 
        2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili  soggetti  a
facile deterioramento; 
        3) riscuotere capitali; 
        4)  costituire  pegni  o  ipoteche,  ovvero  consentire  alla
cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni; 
        5) assumere obbligazioni,  salvo  che  queste  riguardino  le
spese necessarie per il mantenimento del  minore  e  per  l'ordinaria
amministrazione del suo patrimonio; 
        6) accettare eredita' o rinunciarvi,  accettare  donazioni  o
legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni; 
        7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati; 
        8) fare contratti di locazione di immobili oltre il  novennio
o  che  in  ogni  caso  si  prolunghino  oltre  un   anno   dopo   il
raggiungimento della maggiore eta'; 
        9) promuovere giudizi, salvo che si  tratti  di  denunzie  di
nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di  sfratto  e
di  azioni  per  riscuotere  frutti  o  per  ottenere   provvedimenti
conservativi.»; 
      b) l'articolo 375 e' abrogato; 
      c) all'articolo 376: 
        1) al primo comma le parole «il  tribunale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il giudice tutelare» e sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e stabilendo il modo di erogazione o  di  reimpiego
del prezzo»; 
        2) il secondo comma e' abrogato. 
  8. Al Libro I, Titolo X, Capo II del codice civile  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  394,  terzo  comma,  il  secondo   periodo   e'
soppresso; 
    b) all'articolo 395, primo comma, le parole «, salva, se occorre,
l'autorizzazione del tribunale» sono soppresse; 
    c) all'articolo 397: 
      1)  al  primo  comma,  le  parole  «,  se  e'  autorizzato  dal
tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il  curatore»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «se  e'  autorizzato  dal  giudice
tutelare, sentito il curatore»; 
      2) al secondo comma, le parole «dal tribunale  su  istanza  del
curatore o d'ufficio, previo, in  entrambi  i  casi,  il  parere  del
giudice tutelare e sentito  il  minore  emancipato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal giudice  tutelare  su  istanza  del  curatore  o
d'ufficio sentito il minore emancipato». 
  9. Al Libro I, Titolo XII, Capo I, articolo 411, primo  comma,  del
codice civile, il secondo periodo e' soppresso. 
  10. Al Libro I, Titolo XII, Capo II,  articolo  425,  primo  comma,
primo periodo, del codice civile, le parole «soltanto se  autorizzato
dal tribunale su parere del giudice tutelare» sono  sostituite  dalle
seguenti: «soltanto se autorizzato dal giudice tutelare». 
  11. Al Libro III, Titolo VII, Capo II, articolo 1137, quarto comma,
del codice  civile,  le  parole  «,  con  l'esclusione  dell'articolo
669-octies, sesto comma,» sono soppresse. 
  12. Al Libro VI, Titolo I, Capo I del codice civile sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2652, primo comma, dopo il numero 9  e'  inserito
il seguente: 
      «9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a
trascrizione per  le  cause  previste  dall'articolo  391-quater  del
codice di procedura civile. 
      La sentenza che accoglie la domanda non  pregiudica  i  diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a  un  atto  trascritto  o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.»; 
      b) all'articolo 2658, secondo comma, e' inserito, in  fine,  il
seguente periodo:  «Quando  la  domanda  giudiziale  si  propone  con
ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia  conforme
dell'atto che la contiene munita di attestazione della data  del  suo
deposito presso l'ufficio giudiziario.». 
  13. Al Libro VI, Titolo I, Capo  III,  Sezione  I,  articolo  2690,
primo comma, del codice civile, dopo il numero 6),  secondo  periodo,
e' inserito il seguente: «6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis
dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti. 
  La trascrizione della sentenza  che  accoglie  la  domanda  prevale
sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo  la
trascrizione della domanda.».