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DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata. (22G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2024)
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vigente al 19/06/2025
  • Articoli
  • Modifiche al codice civile e alle disposizioni per l'attuazione del
    codice civile e disposizioni transitorie
  • 1
  • 2
  • Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per
    l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
    transitorie
  • 3 (commi 1-52)
  • 3 (commi 53-57)
  • 3 note
  • 4
  • Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle
    norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
    procedura penale
  • 5
  • 6
  • Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali
    Sezione I
    Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Modifiche in materia di processo civile telematico
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici
    d'ufficio
  • 15
  • 16
  • Modifiche in materia di impugnazioni
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • Ulteriori interventi in materia di volontaria giurisdizione e
    processo esecutivo
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • Modifiche relative al procedimento in materia di persone, minorenni e
    famiglie
  • 27
  • 28
  • 29
  • Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e
    per le famiglie
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • Diposizioni transitorie, finanziarie e finali
    Sezione I
    Disposizioni in materia di processo civile
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni in materia di istituzione del tribunale per le persone,
    per i minorenni e per le famiglie
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • Diposizioni di coordinamento, finanziarie e finali
  • 50
  • 51
  • 52
Testo in vigore dal:  26-11-2024
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto l'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;
Visti il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del codice civile e il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;
Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile, e il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, contenente disposizioni in materia di negoziazione assistita;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di ordinamento giudiziario;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;
Vista la legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disposizioni sul diritto del minore ad una famiglia;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile;
Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 26 novembre 2021, n. 206;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;

Sulla

proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice civile
1. Al Libro I, Titolo VI, Capo IV, articolo 145, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «per quanto opportuno» sono soppresse e le parole «il sedicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia»;
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis.».
2. Al Libro I, Titolo VI, Capo V, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 156, il quarto, quinto e sesto comma sono abrogati;
b) all'articolo 158, il secondo comma è abrogato.
3. Al Libro I, Titolo VII, Capo IV, articolo 250, del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.».
4. Al Libro I, Titolo IX, Capo I, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 316:
1) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione»;
2) al secondo comma, dopo le parole «su questioni di particolare importanza» sono inserite le seguenti: «, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne,»;
3) al terzo comma, le parole «suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare.
Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio» sono sostituite dalle seguenti: «tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio»;
b) all'articolo 316-bis:
1) al secondo comma, dopo le parole «In caso di inadempimento il presidente del tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o il giudice da lui designato»;
2) al quarto comma, le parole «relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie»;
3) al quinto comma, dopo le parole «possono sempre chiedere, con le» è aggiunta la seguente «medesime» e le parole «del processo ordinario» sono soppresse;
c) all'articolo 320, il quinto comma è sostituito dal seguente: «L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del giudice tutelare.»;
d) all'articolo 336:
1) al primo comma, dopo le parole «dei parenti» sono inserite le seguenti: «, del curatore speciale se già nominato»;
2) il secondo e il terzo comma sono abrogati;
3) al quarto comma, le parole «Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori» sono sostituite dalle seguenti: «I genitori»;
4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Legittimazione ad agire»;
e) l'articolo 336-bis è abrogato.
5. Al Libro I, Titolo IX, Capo II, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 337-ter, secondo comma:
1) al terzo periodo, dopo le parole «degli accordi intervenuti tra i genitori» sono inserite le seguenti: «, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare»;
2) al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su richiesta del pubblico ministero»;
3) il sesto periodo è soppresso;
b) l'articolo 337-octies è abrogato.
6. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione II, articolo 350, primo comma, del codice civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge.».
7. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione III, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 374 è sostituito dal seguente:
«Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare). - Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
3) riscuotere capitali;
4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.»;
b) l'articolo 375 è abrogato;
c) all'articolo 376:
1) al primo comma le parole «il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice tutelare» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo»;
2) il secondo comma è abrogato.
8. Al Libro I, Titolo X, Capo II del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 394, terzo comma, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 395, primo comma, le parole «, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale» sono soppresse;
c) all'articolo 397:
1) al primo comma, le parole «, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore» sono sostituite dalle seguenti: «se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore»;
2) al secondo comma, le parole «dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato».
9. Al Libro I, Titolo XII, Capo I, articolo 411, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è soppresso.
10. Al Libro I, Titolo XII, Capo II, articolo 425, primo comma, primo periodo, del codice civile, le parole «soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare» sono sostituite dalle seguenti: «soltanto se autorizzato dal giudice tutelare».
11. Al Libro III, Titolo VII, Capo II, articolo 1137, quarto comma, del codice civile, le parole «, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma,» sono soppresse.
12. Al Libro VI, Titolo I, Capo I del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2652, primo comma, dopo il numero 9
((, secondo periodo))
è inserito il seguente:
((7))

«9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo 391-quater del codice di procedura civile.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.»;
b) all'articolo 2658, secondo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario.».
13. Al Libro VI, Titolo I, Capo III, Sezione I, articolo 2690, primo comma, del codice civile, dopo il numero 6), secondo periodo, è inserito il seguente: «6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda.».

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".