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LEGGE 3 agosto 2022, n. 129

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. (22G00139)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2022
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vigente al 03/05/2024
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Testo in vigore dal: 16-9-2022
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Governo, al fine di  rafforzare  la  qualita'  della  ricerca
sanitaria   del   Servizio   sanitario   nazionale    in    un'ottica
traslazionale, anche mediante il  potenziamento  delle  politiche  di
ricerca del Ministero della salute, e' delegato  ad  adottare,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno  o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni per il  riordino  della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico
di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.  288,  di  seguito
denominati « IRCCS », nel rispetto dei seguenti  principi  e  criteri
direttivi, fatta  salva  l'autonomia  giuridico-amministrativa  degli
istituti di diritto privato di cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003: 
    a) prevedere e  disciplinare,  nel  rispetto  delle  attribuzioni
spettanti alle regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, le modalita' e le condizioni per il potenziamento del  ruolo
degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza  nazionale,
al fine di promuovere in via prioritaria l'eccellenza in  materia  di
ricerca  preclinica,  clinica,  traslazionale,  clinico-organizzativa
nonche' l'innovazione e il trasferimento tecnologico, ad integrazione
dei compiti di cura e  di  assistenza  svolti,  nell'ambito  di  aree
tematiche riconosciute a  livello  internazionale  sulla  base  della
classificazione  delle  malattie   secondo   categorie   diagnostiche
principali (Major Diagnostic Category - MDC), integrate dal Ministero
della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari
non direttamente  collegate  alle  MDC  o  per  le  quali  sussistono
appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con  riferimento
alle classi di eta'; 
    b) procedere, ferma restando la disposizione di cui  all'articolo
13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo  n.  288  del  2003,
alla revisione dei criteri per il  riconoscimento,  la  revoca  e  la
conferma,  su   base   quadriennale,   del   carattere   scientifico,
differenziando e valorizzando gli istituti  monotematici,  ossia  che
abbiano ricevuto  il  riconoscimento  per  un'unica  specializzazione
disciplinare,  e  politematici,  ossia  che   abbiano   ricevuto   il
riconoscimento  per  piu'  aree  biomediche  integrate,  introducendo
criteri e soglie di valutazione  elevati  riferiti  all'attivita'  di
ricerca, secondo standard internazionali, e all'attivita'  clinica  e
assistenziale, assicurando  che  tali  attivita'  siano  correlate  a
quelle   svolte   in    qualita'    di    centro    di    riferimento
clinico-assistenziale a livello regionale o sovraregionale  per  area
tematica,  nonche'  alla  partecipazione   alle   reti   di   ricerca
clinico-assistenziali  a  livello  nazionale  e   internazionale,   e
allineando su base  quadriennale  anche  la  relativa  programmazione
della ricerca corrente; 
    c)  prevedere,  altresi',  ai  fini  del   riconoscimento   della
qualifica di  IRCCS,  criteri  di  valutazione  concernenti,  in  via
prioritaria, la  collocazione  territoriale  dell'istituto  medesimo,
l'area tematica oggetto di  riconoscimento  e  il  bacino  minimo  di
utenza per ciascuna delle aree tematiche  di  cui  alla  lettera  a),
fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria  regionale,
anche per gli aspetti di natura  finanziaria,  e  garantendo  un'equa
distribuzione nel territorio nazionale, stabilendo  inoltre  che,  in
caso di richiesta di trasferimento di  sede  da  parte  di  un  IRCCS
all'interno   dello   stesso   territorio   comunale,   purche'    il
trasferimento   non   riguardi   strutture   afferenti   alla    rete
dell'emergenza-urgenza,   non   sia   prevista   la    verifica    di
compatibilita' di  cui  all'articolo  8-ter,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto  gli  IRCCS,  per  le
attivita' di ricerca e di sperimentazione  effettuate,  costituiscono
poli di attrazione a livello nazionale e internazionale  e  non  solo
per una specifica area territoriale; 
    d) disciplinare le modalita' di accesso alle prestazioni di  alta
specialita' erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali,
secondo principi di appropriatezza e di  ottimizzazione  dell'offerta
assistenziale del Servizio sanitario nazionale; 
    e) prevedere che, ai  fini  del  riconoscimento  di  nuovi  IRCCS
proposti dalle regioni, in sede di riparto del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard, d'intesa con le  regioni  e  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, possa essere vincolata una  quota  per
il finanziamento  della  ricerca  degli  IRCCS,  nell'ambito  di  una
programmazione di attivita' e di volumi di prestazioni  dei  medesimi
istituti coerente con i fabbisogni del Servizio sanitario nazionale; 
    f) regolamentare, per gli IRCCS aventi sedi in piu'  regioni,  le
modalita'   di   coordinamento   a   livello   interregionale   della
programmazione sanitaria delle sedi  secondarie,  che  devono  essere
dotate di capacita' operative di alto livello, anche mediante sistemi
di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto  della
natura giuridica riconosciuta alla sede principale; 
    g) disciplinare la costituzione, la governance, le  modalita'  di
finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS secondo le aree
tematiche di cui alla lettera a), anche multidisciplinari, sulla base
di una programmazione quadriennale e nell'osservanza dei principi  di
flessibilita'  organizzativa   e   gestionale,   di   semplificazione
operativa,  di  condivisione  delle  conoscenze  e  di  sviluppo   di
infrastrutture e  piattaforme  tecnologiche  condivise,  aperte  alla
collaborazione con gli altri enti del Servizio  sanitario  nazionale,
con reti o gruppi di ricerca, anche  internazionali,  nonche'  con  i
partners scientifici e industriali nazionali e internazionali; 
    h)  promuovere,  nel  rispetto   dell'autonomia   regionale,   il
coordinamento tra la direzione generale e  la  direzione  scientifica
degli  IRCCS,  anche  attraverso  il  coinvolgimento   concreto   del
direttore scientifico  nella  direzione  strategica  dell'istituto  e
nell'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine  di  assicurare  il
raccordo tra l'attivita'  di  ricerca  e  quella  di  assistenza,  in
coerenza  con  gli  indirizzi  di  politica  sanitaria  regionale   e
nazionale,  per  assicurare  un'azione  piu'  efficace   nelle   aree
tematiche oggetto di riconoscimento; 
    i) prevedere, nel rispetto delle  attribuzioni  delle  regioni  e
delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire  lo
svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  sugli  IRCCS  di  diritto
pubblico e di diritto privato da parte del  Ministero  della  salute,
anche mediante l'acquisizione di documenti e  di  informazioni  e  il
monitoraggio  costante  volto  ad  accertare  il  mantenimento  degli
standard e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo n. 288 del 2003; 
    l) disciplinare  il  regime  di  incompatibilita'  dei  direttori
scientifici degli IRCCS di diritto  pubblico  nel  senso  di  rendere
compatibile  il  predetto  incarico  con   l'attivita'   di   ricerca
preclinica,  clinica,  traslazionale  e  di  formazione,   esercitata
nell'interesse esclusivo dell'istituto di appartenenza; 
    m) individuare i requisiti di comprovata  professionalita'  e  di
competenza, anche manageriale, dei componenti degli organi di governo
degli IRCCS  di  diritto  pubblico  ed  esclusivamente  degli  organi
scientifici  degli  IRCCS  di   diritto   privato,   correlati   alla
specificita'  dei  medesimi  istituti,   assicurando   l'assenza   di
conflitti di interessi e fermo restando l'articolo 16 della legge  31
dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di  composizione  del  collegio
sindacale; 
    n) procedere, con riguardo agli IRCCS di diritto pubblico e  agli
Istituti   zooprofilattici   sperimentali,   alla   revisione   della
disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui  all'articolo
1, commi da 422 a 434, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche al
fine della valorizzazione delle competenze e  dei  titoli  acquisiti,
nell'ambito delle risorse di cui al comma  424  e  nel  rispetto  dei
vincoli di cui al comma 428 del citato articolo 1 della legge n.  205
del 2017, con facolta' di rimodulare il numero degli anni di servizio
previsti dal contratto di lavoro  a  tempo  determinato  collegandolo
alla valutazione positiva di cui al comma 428 del medesimo articolo 1
della  legge  n.  205  del  2017,  anche   al   fine   dell'eventuale
inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio  sanitario
nazionale;  promuovere  altresi',  compatibilmente  con  le   risorse
finanziarie disponibili di cui al citato comma 424, la mobilita'  del
personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS di diritto  pubblico,
gli enti pubblici di ricerca e le universita'; 
    o) assicurare lo  svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca  degli
IRCCS nel rispetto dei criteri di trasparenza e di  integrita'  della
ricerca  stabiliti  a  livello  internazionale,  anche  mediante   la
promozione di sistemi di valutazione d'impatto  della  ricerca  sulla
salute  dei  cittadini,  l'utilizzo   di   sistemi   di   valutazione
dell'attivita'   scientifica    degli    IRCCS    secondo    standard
internazionali e la previsione di  regole  comportamentali,  compresa
l'adesione a  un  codice  di  condotta,  che  garantiscano  la  leale
concorrenza  e  il  corretto  utilizzo  delle  risorse,  nonche'  nel
rispetto  dei  principi  di  sicurezza  dei  percorsi   sperimentali,
stabiliti  dalle  raccomandazioni  ministeriali,  con  una   maggiore
integrazione con i comitati etici regionali; 
    p) prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in  materia
di proprieta' intellettuale,  anche  mediante  l'introduzione  di  un
regime speciale e di semplificazione che  tenga  conto  della  natura
giuridica degli IRCCS e delle finalita' che  gli  stessi  perseguono,
misure idonee a garantire la tutela  della  proprieta'  intellettuale
degli IRCCS, anche con  riguardo  al  trasferimento  tecnologico  dei
risultati della ricerca, disciplinando il regime di  incompatibilita'
del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico,  di
spin off e di start up, nonche' il rapporto con le imprese nella fase
di  sponsorizzazione  della  ricerca  e  nella  scelta  del   partner
scientifico e  industriale  per  lo  sviluppo  di  brevetti  detenuti
dall'IRCCS di appartenenza; 
    q) disporre il coordinamento della disciplina vigente in  materia
di IRCCS, anche mediante l'abrogazione  espressa  delle  disposizioni
incompatibili con i decreti legislativi emanati in  attuazione  della
presente  legge,  fermo   restando   quanto   previsto   dall'accordo
ratificato ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con  il  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  3. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data  di
trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti  per
materia e per i profili finanziari. Decorso tale  termine  i  decreti
legislativi possono essere emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari  di  cui
al presente comma scada nei trenta giorni che precedono  la  scadenza
del termine previsto dal comma 1 o successivamente,  quest'ultimo  e'
prorogato di tre mesi. 
  4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure  di
cui ai commi 2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi medesimi. 
  5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 3 agosto 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
                                  Gelmini, Ministro  per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  12  e  13  del
          decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della
          disciplina degli Istituti di ricovero e  cura  a  carattere
          scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16
          gennaio 2003, n. 3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
          ottobre 2003, n. 250. 
              «Art. 12 (Istituti di diritto privato). - 1.  E'  fatta
          salva l'autonomia giuridico-amministrativa  degli  Istituti
          di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico  di  diritto
          privato. 
              2.  L'assunzione  di  personale  sanitario   dipendente
          presso gli  Istituti  di  diritto  privato  e'  subordinata
          all'espletamento di procedure di selezione e di valutazione
          dei candidati atte  a  verificarne  la  professionalita'  e
          l'esperienza;  l'assunzione  e'  comunque  condizionata  al
          possesso   degli   stessi   requisiti   previsti   per   le
          corrispondenti  qualifiche  degli  enti  e  strutture   del
          Servizio sanitario nazionale.» 
              «Art. 13 (Riconoscimento). - 1. L'istituzione di  nuovi
          Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico  deve
          essere  coerente  e  compatibile  con   la   programmazione
          sanitaria della Regione interessata  e  con  la  disciplina
          europea  relativa  agli  organismi  di  ricerca;  essa   e'
          subordinata al riconoscimento di cui al comma 3 ed  avviene
          con riferimento a  un'unica  specializzazione  disciplinare
          coerente con gli obiettivi della programmazione scientifica
          nazionale  di   cui   all'articolo   12-bis   del   decreto
          legislativo n. 502 del 1992, e successive  modificazioni  e
          integrazioni  ed  ai  soli  presidi  nei  quali  la  stessa
          attivita'  e'  svolta.   I   policlinici   possono   essere
          riconosciuti con riferimento a non piu' di due  discipline,
          purche' tra loro complementari  e  integrate.  In  caso  di
          riconoscimento  di  strutture  nelle   quali   insiste   la
          prevalenza del corso formativo della Facolta' di medicina e
          chirurgia e per  le  quali  l'Universita'  contribuisce  in
          misura pari ad almeno un terzo del patrimonio indisponibile
          della   costituenda    Fondazione,    il    Consiglio    di
          amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2, e' composto
          da due componenti designati dal Ministro della salute,  due
          dal   Presidente   della   Regione,   due    dal    Rettore
          dell'Universita' e uno dal Comune in cui  insiste  la  sede
          prevalente di attivita' clinica e di ricerca,  se  trattasi
          di Comune con piu'  di  diecimila  abitanti,  ovvero  dalla
          Conferenza dei Sindaci, qualora il Comune abbia  dimensione
          demografica inferiore. In  caso  di  presenza  di  soggetti
          rappresentativi degli interessi originari e/o  di  soggetti
          partecipanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il  numero
          dei consiglieri e' elevabile fino  a  nove  per  consentire
          l'elezione di un rappresentante degli interessi originari e
          di uno dei soggetti partecipanti. 
              2.   Le   strutture   pubbliche   che    chiedono    il
          riconoscimento  possono  costituirsi  nella   forma   delle
          Fondazioni di cui  all'articolo  2;  le  strutture  private
          debbono  costituirsi  in   una   delle   forme   giuridiche
          disciplinate dal codice civile. 
              3.  Il  riconoscimento  del  carattere  scientifico  e'
          soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti
          requisiti: 
                a) personalita' giuridica di diritto  pubblico  o  di
          diritto privato; 
                b)      titolarita'       dell'autorizzazione       e
          dell'accreditamento sanitari; 
                c) economicita'  ed  efficienza  dell'organizzazione,
          qualita'  delle  strutture  e  livello  tecnologico   delle
          attrezzature; 
                d) caratteri di eccellenza del livello dell'attivita'
          di ricovero e cura di alta specialita' direttamente  svolta
          negli   ultimi   tre   anni,    ovvero    del    contributo
          tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attivita' di
          ricerca  biomedica  riconosciuta  a  livello  nazionale   e
          internazionale,  al  fine  di  assicurare  una  piu'   alta
          qualita'   dell'attivita'   assistenziale,   attestata   da
          strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale; 
                e) caratteri di eccellenza della attivita' di ricerca
          svolta nell'ultimo triennio  relativamente  alla  specifica
          disciplina assegnata; 
                f) dimostrata capacita'  di  inserirsi  in  rete  con
          Istituti di ricerca della stessa area di riferimento  e  di
          collaborazioni con altri enti pubblici e privati; 
                g) dimostrata  capacita'  di  attrarre  finanziamenti
          pubblici e privati indipendenti; 
                h) certificazione di  qualita'  dei  servizi  secondo
          procedure internazionalmente riconosciute.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  8-ter  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. 
              «Art.  8-ter  (Autorizzazioni  alla  realizzazione   di
          strutture  e  all'esercizio  di   attivita'   sanitarie   e
          sociosanitarie). -  1.  La  realizzazione  di  strutture  e
          l'esercizio di attivita' sanitarie  e  sociosanitarie  sono
          subordinate  ad  autorizzazione.  Tali  autorizzazioni   si
          applicano   alla   costruzione    di    nuove    strutture,
          all'adattamento di strutture gia'  esistenti  e  alla  loro
          diversa    utilizzazione,    all'ampliamento     o     alla
          trasformazione nonche' al trasferimento in  altra  sede  di
          strutture gia' autorizzate, con riferimento  alle  seguenti
          tipologie: 
                a) strutture che erogano  prestazioni  in  regime  di
          ricovero ospedaliero a  ciclo  continuativo  o  diurno  per
          acuti; 
                b) strutture che erogano  prestazioni  di  assistenza
          specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese  quelle
          riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; 
                c) strutture sanitarie e sociosanitarie  che  erogano
          prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo  o
          diurno. 
              2.   L'autorizzazione   all'esercizio   di    attivita'
          sanitarie   e',   altresi',   richiesta   per   gli   studi
          odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
          attrezzati   per   erogare   prestazioni    di    chirurgia
          ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
          di particolare complessita' o che comportino un rischio per
          la sicurezza del paziente, individuati ai sensi  del  comma
          4, nonche' per  le  strutture  esclusivamente  dedicate  ad
          attivita' diagnostiche, svolte anche a favore  di  soggetti
          terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari. 
              3.  Per  la  realizzazione  di  strutture  sanitarie  e
          sociosanitarie il comune acquisisce,  nell'esercizio  delle
          proprie  competenze  in   materia   di   autorizzazioni   e
          concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge  5  ottobre
          1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre  1993,  n.  493  e  successive  modificazioni,  la
          verifica di compatibilita'  del  progetto  da  parte  della
          regione.  Tale  verifica  e'  effettuata  in  rapporto   al
          fabbisogno complessivo e alla  localizzazione  territoriale
          delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
          di  meglio  garantire   l'accessibilita'   ai   servizi   e
          valorizzare le aree di insediamento  prioritario  di  nuove
          strutture. 
              4.   L'esercizio   delle    attivita'    sanitarie    e
          sociosanitarie da parte di strutture  pubbliche  e  private
          presuppone il possesso dei requisiti  minimi,  strutturali,
          tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo
          e coordinamento ai sensi dell'articolo  8  della  legge  15
          marzo 1997, n.  59,  sulla  base  dei  principi  e  criteri
          direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4,  del  presente
          decreto. In sede di  modificazione  del  medesimo  atto  di
          indirizzo  e  coordinamento  si   individuano   gli   studi
          odontoiatrici, medici e di altre professioni  sanitarie  di
          cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi. 
              5. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229,  le
          regioni determinano: 
                a) le modalita'  e  i  termini  per  la  richiesta  e
          l'eventuale    rilascio    della    autorizzazione     alla
          realizzazione   di   strutture   e   della   autorizzazione
          all'esercizio  di  attivita'  sanitaria  e  sociosanitaria,
          prevedendo la possibilita'  del  riesame  dell'istanza,  in
          caso di esito negativo o  di  prescrizioni  contestate  dal
          soggetto richiedente; 
                b) gli ambiti  territoriali  in  cui  si  riscontrano
          carenze di strutture o di capacita'  produttiva,  definendo
          idonee  procedure  per   selezionare   i   nuovi   soggetti
          eventualmente interessati.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  16  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre
          2009, n. 303, S.O. 
              «Art. 16  (Potenziamento  del  monitoraggio  attraverso
          attivita' di revisori e sindaci). -  1.  Al  fine  di  dare
          attuazione alle prioritarie  esigenze  di  controllo  e  di
          monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di  cui
          all'articolo  14,  funzionali   alla   tutela   dell'unita'
          economica della Repubblica, ove  non  gia'  prevista  dalla
          normativa  vigente,  e'  assicurata  la  presenza   di   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          nei collegi di revisione o sindacali delle  amministrazioni
          pubbliche, con esclusione degli enti e  organismi  pubblici
          territoriali e, fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo
          3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi  vigilati,
          fermo restando il numero dei revisori e dei componenti  del
          collegio. 
              2. I collegi di cui al comma  1  devono  riferire,  nei
          verbali   relativi   alle   verifiche   effettuate,   circa
          l'osservanza  degli  adempimenti  previsti  dalla  presente
          legge  e  da  direttive   emanate   dalle   amministrazioni
          vigilanti." 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  dal  comma  422  al
          comma 434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. 
              «422.  Al   fine   di   garantire   e   promuovere   il
          miglioramento    della    qualita'    e     dell'efficienza
          dell'attivita' di ricerca sanitaria, parte  integrante  del
          Servizio sanitario  nazionale,  secondo  i  principi  della
          Carta europea dei ricercatori, di cui alla  raccomandazione
          della Commissione delle  Comunita'  europee  dell'11  marzo
          2005 (2005/251/CE) , e di consentire un'organica disciplina
          dei  rapporti  di  lavoro  del  personale   della   ricerca
          sanitaria, e' istituito, presso gli IRCCS  pubblici  e  gli
          Istituti   zooprofilattici   sperimentali,    di    seguito
          complessivamente denominati « Istituti », fermo restando il
          rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale,  un
          ruolo non dirigenziale  della  ricerca  sanitaria  e  delle
          attivita' di supporto alla ricerca sanitaria. 
              423. Il rapporto di lavoro  del  personale  di  cui  al
          comma 422 e' disciplinato, sulla base  di  quanto  previsto
          nei  commi  da  424  a  434,  nell'ambito   del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro  del  comparto  Sanita',  in
          un'apposita  sezione,  con  definizione   dei   trattamenti
          economici dei relativi  profili,  prendendo  a  riferimento
          quelli  della  categoria  apicale  degli  altri  ruoli  del
          comparto e valorizzando, con riferimento al personale della
          ricerca sanitaria, la specificita' delle funzioni  e  delle
          attivita' svolte, con l'individuazione, con riferimento  ai
          rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424,
          di   specifici   criteri,   connessi   anche   ai    titoli
          professionali nonche' alla qualita' e  ai  risultati  della
          ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia  economica.
          In relazione a quanto previsto  dal  comma  422,  gli  atti
          aziendali  di  organizzazione  degli  Istituti   prevedono,
          nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi
          o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione  per  le
          funzioni  di  ricerca,  facente  capo,  negli   IRCCS,   al
          direttore scientifico  e,  negli  Istituti  zooprofilattici
          sperimentali, al direttore generale. 
              424.  Per  garantire  un'adeguata  flessibilita'  nelle
          attivita'  di  ricerca,  gli  Istituti  assumono,  per   lo
          svolgimento delle predette attivita', entro il  limite  del
          20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere
          dall'anno  2019  delle  complessive   risorse   finanziarie
          disponibili per le  attivita'  di  ricerca,  personale  con
          contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato,  nel
          rispetto del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo
          periodo  e'  incrementato   con   le   risorse   aggiuntive
          trasferite a ciascun Istituto dal Ministero  della  salute,
          pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50
          milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di  euro  per
          l'anno 2020 e a  90  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. 
              425. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  salute,   di
          concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle
          modalita' di reclutamento stabilite  dall'articolo  35  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i  requisiti,  i
          titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di  cui
          al comma 424. 
              426.  Gli  Istituti  possono   bandire   le   procedure
          concorsuali per il reclutamento del  personale  di  cui  al
          comma 424 nonche' procedere all'immissione in servizio  dei
          vincitori con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato della durata di cinque anni,  con  possibilita'
          di un solo rinnovo  per  la  durata  massima  di  ulteriori
          cinque anni, previa valutazione ai  sensi  del  comma  427.
          L'attuazione di quanto previsto nel precedente  periodo  e'
          subordinata alla verifica della disponibilita'  finanziaria
          nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 424. 
              427. Il personale assunto ai sensi  del  comma  426  e'
          soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneita'
          per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni
          di  servizio,  secondo  modalita',  condizioni  e   criteri
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della  salute,   di
          concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica   amministrazione,   sentite   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative.  L'esito  negativo
          della  valutazione  annuale,  per  tre  anni   consecutivi,
          determina la risoluzione del contratto. Previo accordo  tra
          gli Istituti e con il consenso dell'interessato, e' ammessa
          la   cessione   del   contratto   a   tempo    determinato,
          compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito  delle
          disponibilita' finanziarie di cui al comma 424. 
              428.  Gli  Istituti,   nel   rispetto   delle   vigenti
          disposizioni legislative in materia di  contenimento  delle
          spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva
          dotazione organica del personale destinato  alle  attivita'
          di assistenza o di  ricerca,  possono  inquadrare  a  tempo
          indeterminato nei ruoli del Servizio  sanitario  nazionale,
          compresi quelli della dirigenza per il solo personale della
          ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti
          dalle  disposizioni  vigenti,  il   personale   che   abbia
          completato il secondo periodo contrattuale con  valutazione
          positiva, secondo la disciplina stabilita  con  il  decreto
          del Ministro della salute previsto dal comma 427. 
              429. Al fine di valorizzare  i  giovani  che  esprimono
          alto potenziale e di favorire  il  rientro  dall'estero  di
          personale fornito di elevata professionalita', gli Istituti
          possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato,  per
          la  durata  del  relativo  progetto  di  ricerca,  con  gli
          sperimentatori  principali  vincitori  di  bandi   pubblici
          competitivi nazionali, europei  o  internazionali,  secondo
          quanto previsto dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al comma 425. Il  costo  del  contratto
          grava sui  fondi  del  progetto  finanziato  con  il  bando
          pubblico e  il  contratto  puo'  essere  prorogato  per  il
          completamento del primo quinquennio di cui  al  comma  426,
          subordinatamente   alla   disponibilita'   delle    risorse
          finanziarie di cui al comma 424. 
              430. Gli Istituti possono altresi' utilizzare una quota
          fino al 5 per cento delle disponibilita' finanziarie di cui
          al comma 424 per stipulare contratti di lavoro  subordinato
          a tempo determinato di cui al  comma  426  con  ricercatori
          residenti  all'estero,  la   cui   produzione   scientifica
          soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del  Ministro
          della salute di cui al comma 427. 
              431. Il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          determinato di cui ai commi  424  e  432  e'  ammesso  alla
          partecipazione per l'accesso in  soprannumero  al  relativo
          corso di specializzazione, secondo  le  modalita'  previste
          dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 368. 
              432. In sede di prima applicazione,  entro  centottanta
          giorni dalla data di entrata in vigore  della  sezione  del
          contratto collettivo del comparto Sanita' di cui  al  comma
          423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data
          del 31 dicembre 2017, con  rapporti  di  lavoro  flessibile
          instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero
          titolare, alla data del  31  dicembre  2017,  di  borsa  di
          studio  erogata  dagli  Istituti  a  seguito  di  procedura
          selettiva pubblica, che abbia maturato, alla  data  del  31
          dicembre 2019, fatti  salvi  i  requisiti  maturati  al  31
          dicembre 2017 un'anzianita' di servizio  ovvero  sia  stato
          titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi
          sette, puo' essere assunto con contratto di lavoro a  tempo
          determinato  secondo  la  disciplina  e  nei  limiti  delle
          risorse di cui al comma 424 e  secondo  le  modalita'  e  i
          criteri stabiliti con il decreto del Ministro della  salute
          di cui al comma 427. 
              432-bis.  Il  Ministero  della   salute,   sentite   le
          organizzazioni  sindacali   maggiormente   rappresentative,
          tenuto conto di quanto previsto dal  decreto  del  Ministro
          della salute di cui al comma 427, individua i  criteri  cui
          gli Istituti si attengono ai fini  dell'attribuzione  delle
          fasce economiche al personale di cui al comma 432. 
              433.   Al   fine   di    garantire    la    continuita'
          nell'attuazione delle  attivita'  di  ricerca,  nelle  more
          dell'assunzione del personale di  cui  al  comma  432,  gli
          Istituti,  in  deroga  all'articolo  7,  comma  5-bis,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   possono
          continuare ad  avvalersi,  con  le  forme  contrattuali  di
          lavoro in essere, del personale in servizio alla  data  del
          31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse  finanziarie  di
          cui al comma 424. 
              434. I contratti di lavoro a tempo determinato  di  cui
          ai commi da 422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di
          cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, e  all'articolo  2,  comma  71,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191.» 
              La legge 18 maggio 1995, n. 187 (Ratifica ed esecuzione
          dell'accordo tra il Governo italiano e la  Santa  Sede  per
          regolare i  rapporti  tra  l'ospedale  pediatrico  «Bambino
          Gesu'» ed il  Servizio  sanitario  nazionale,  fatto  nella
          Citta' del Vaticano il 15  febbraio  1995),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1995, n. 118. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202. 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.»