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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2021, n. 243

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica. (22G00020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2022
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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-3-2022
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica,
e, in particolare, l'articolo 10, comma 1; 
  Visto l'articolo 17-sexies, comma 3,  del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli  da
35 a 40; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97  e,  in  particolare,
gli articoli 2 e 4-bis, recante disposizioni urgenti  in  materia  di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare,
l'articolo 5; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021,  n.  128,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della  transizione  ecologica,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2021, n. 228; 
  Informate le Organizzazioni sindacali; 
  Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', di  non  avvalersi
della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2021; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29
                         luglio 2021, n. 128 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  luglio
2021, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, la lettera g) e'  sostituita  dalla  seguente:
«g) individuazione del  fabbisogno  di  beni  e  servizi  Information
Technology (IT) e supporto tecnico alla  Direzione  generale  risorse
umane e acquisti nella gestione delle procedure di acquisto;»; 
    b) all'articolo 28: 
      1) al comma 2, dopo le parole  «anche  estranei  alla  pubblica
amministrazione,» sono inserite le seguenti: «con contratto di lavoro
a tempo determinato,»; 
      2) al  comma  3,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «di  altre
amministrazioni  pubbliche»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  enti,
organismi e imprese pubblici». 
  2. Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali di livello  generale
di cui alle strutture relative al presente  regolamento,  conseguenti
alla nuova organizzazione del Ministero adottata con il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128  e  gia'
conferiti, nonche' le procedure  per  il  conferimento  dei  predetti
incarichi gia' bandite alla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 23 dicembre 2021 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                               Draghi 
 
               Il Ministro della transizione ecologica 
                              Cingolani 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Franco 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, registrazione n. 187 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  1,  del
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22   aprile   2021,   n.   55
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni  dei  Ministeri)  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51: 
                «Art.  10  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Ai fini di quanto  disposto  dal  presente
          decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  30
          giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei  Ministeri
          dello  sviluppo  economico,  della  transizione  ecologica,
          della  cultura,  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
          sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli  degli  uffici
          di diretta collaborazione, sono adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del  Consiglio
          dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
          Consiglio di Stato. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17-sexies, comma 3, del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113  (Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della  giustizia)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 giugno 2021, n. 136: 
                «Art.   17-sexies   (Struttura   di   missione    per
          l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione
          ecologica e organizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico) 
              (Omissis). 
              3. Per il  Ministero  della  transizione  ecologica  il
          termine di cui all'art. 10, comma 1, del  decreto-legge  1°
          marzo 2021, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 aprile 2021, n. 55,  e'  prorogato  al  31  luglio
          2021,    nonche',    ai    soli    fini    dell'adeguamento
          dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al
          31 dicembre 2021. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli da  35  a  40  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo  1997,  n.  59)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163: 
                «Art. 35 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          - 1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio. 
                2. Al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,
          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo
          alle seguenti materie: 
                  a) individuazione, conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, della  Convenzione  di
          Washington (CITES) e dei relativi  regolamenti  comunitari,
          della difesa del mare e  dell'ambiente  costiero,  e  della
          comunicazione ambientale; 
                  b) gestione dei rifiuti ed interventi  di  bonifica
          dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali; 
                  c) promozione di politiche di sviluppo  durevole  e
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                  c-bis)  politiche  di  promozione  per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                  c-ter) coordinamento delle misure  di  contrasto  e
          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in
          sicurezza dei siti inquinati; 
                  d)  sorveglianza,  monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 
                  e) difesa e assetto del territorio con  riferimento
          ai valori naturali e ambientali. 
                3. Al  ministero  sono  trasferite  con  le  inerenti
          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   ministeri
          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b) della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  sono  altresi'
          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  ministero
          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale
          ambientale.» 
              «Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e  di  vigilanza
          del Ministro). -  1.  Al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e'  attribuita  la  titolarita'  dei
          poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4  e  14
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  nonche'  la  titolarita'  del   potere   di
          vigilanza con riferimento  all'Agenzia  per  la  protezione
          dell'ambiente e per i  servizi  tecnici  (APAT),  ai  sensi
          degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art.  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto  2002,  n.
          207, e all'Istituto centrale per la  ricerca  applicata  al
          mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          si provvede  a  ridefinire  i  compiti  e  l'organizzazione
          dell'ICRAM. 
                1-bis. Nei processi di  elaborazione  degli  atti  di
          programmazione del Governo aventi rilevanza  ambientale  e'
          garantita la partecipazione del Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio.» 
                «Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in un numero non superiore a sei direzioni  generali,  alla
          cui individuazione ed organizzazione si provvede  ai  sensi
          dell'art.   4   sentite   le    organizzazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative. Le direzioni sono  coordinate
          da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
          cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'art. 19
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                2. Il  ministero  si  avvale  altresi'  degli  uffici
          territoriali del governo di cui all'art. 11.» 
                «Art. 38 (Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e
          per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per  la
          protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici  nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 
                2.  L'agenzia  svolge  i  compiti  e   le   attivita'
          tecnico-scientifiche  di   interesse   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche  e   della   difesa   del   suolo,   ivi   compresi
          l'individuazione e  delimitazione  dei  bacini  idrografici
          nazionali e interregionali. 
                3.  All'agenzia  sono  trasferite   le   attribuzioni
          dell'agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,
          quelle dei servizi tecnici nazionali  istituiti  presso  la
          presidenza del Consiglio  dei  ministri,  ad  eccezione  di
          quelle del servizio sismico nazionale. 
                4.  Lo  statuto  dell'Agenzia,   emanato   ai   sensi
          dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio
          federale rappresentativo delle  agenzie  regionali  per  la
          protezione  dell'ambiente,  con  funzioni  consultive   nei
          confronti del direttore generale e del comitato  direttivo.
          Lo statuto prevede altresi' che il comitato  direttivo  sia
          composto di  quattro  membri,  di  cui  due  designati  dal
          Ministero dell'ambiente e due  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Lo  statuto
          disciplina  inoltre  le  funzioni  e  le  competenze  degli
          organismi sopra indicati  e  la  loro  durata,  nell'ambito
          delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5,  e  1,
          comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993,  n.
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994, n. 61. 
                5.  Sono  soppressi  l'agenzia   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  i  servizi  tecnici   nazionali
          istituiti presso la presidenza del consiglio dei  ministri.
          Il relativo personale e le relative risorse sono  assegnate
          all'agenzia.» 
                «Art. 39  (Funzioni  dell'agenzia).  -  1.  L'agenzia
          svolge in particolare, le funzioni concernenti: 
                  a)  la  protezione  dell'ambiente,  come   definite
          dall'art. 1 del decreto legge  4  dicembre  1993,  n.  496,
          convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,  nonche'  le
          altre  assegnate  all'agenzia  medesima  con  decreto   del
          ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; 
                  b) il riassetto organizzativo  e  funzionale  della
          difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1  e  4
          della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  nonche'  ogni  altro
          compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'art.  88
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione
          dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'art. 88,
          comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del  Registro
          italiano dighe - RID.» 
                «Art.  40  (Abrogazioni).  -  1.  Sono  abrogate   le
          seguenti disposizioni: 
                  a) l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11,
          12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
                  b) l'art. 1-ter, 2  e  2-ter  del  decreto-legge  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1994, n. 61.». 
                - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n.112. 
                - Si riporta il testo degli articoli 2  e  4-bis  del
          decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante  «Disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali  e
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nonche' in materia di famiglia e  disabilita'»  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio  2018  n.
          160: 
                «Art. 2  (Riordino  delle  competenze  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).  -
          1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare sono trasferite  le  funzioni  esercitate  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  materia   di
          coordinamento e monitoraggio degli interventi di  emergenza
          ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge  10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalita' di  cui  al
          comma 1, all'art. 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole da: "presso la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri" a "Ministro della difesa"  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   "presso    il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          Comitato   interministeriale,   presieduto   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          composto dal Ministro delegato per  il  Sud,  dal  Ministro
          dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali e del  turismo,  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della  salute,
          dal Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  dal
          Ministro della difesa"; 
                  b) al comma 2, le parole: su proposta del  Ministro
          per  la  coesione  territoriale,»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: ", sulla proposta del Ministro  delegato  per  il
          Sud" e le parole da: "un  rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri" a  "Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare"  sono  sostituite
          dalle   seguenti:   "un   rappresentante   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          la presiede, e da un rappresentante del  Ministro  delegato
          per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo"; 
                  c) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "3.  La
          segreteria del Comitato di cui al comma  1  e  il  supporto
          tecnico  per  la  Commissione  di  cui  al  comma  2   sono
          assicurati  dalle  strutture  organizzative  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi
          oneri per la finanza pubblica.". 
                3. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare esercita altresi'  le  funzioni  gia'
          attribuite alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in
          materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di  difesa
          e messa in sicurezza del suolo, ferme  restando  quelle  di
          coordinamento interministeriale  proprie  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri.  All'art.  7,  comma  8,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,  le
          parole "di concerto con la struttura di missione contro  il
          dissesto idrogeologico appositamente  istituita  presso  la
          Presidenza del Consiglio" sono soppresse e  il  comma  9 e'
          abrogato.  All'articolo  1,  comma  1074,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, le  parole:  "della  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri-Struttura  di  missione  contro  il
          dissesto   idrogeologico   e   per   lo   sviluppo    delle
          infrastrutture  idriche,  sulla  base  di  un  accordo   di
          programma sottoscritto dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri" sono sostituite  dalle  seguenti:  "del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sulla base di un  accordo  di  programma  sottoscritto  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare"  e  le  parole:  "d'intesa  con  la  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare". 
                4. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 35, comma 2, dopo la  lettera  c)  sono
          inserite le seguenti: "c-bis) politiche di  promozione  per
          l'economia circolare  e  l'uso  efficiente  delle  risorse,
          fatte salve le  competenze  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in
          sicurezza dei siti inquinati"; 
                  b) all'art. 37, comma 1, le parole: "comma  5-bis,"
          sono soppresse. 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del   presente   decreto,   si   provvede   alla   puntuale
          quantificazione delle risorse  finanziarie  allocate  e  da
          allocare presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          per  lo  svolgimento  delle  funzioni  trasferite  con   il
          presente articolo. 
                6. Le risorse di cui al comma 5, gia'  trasferite  al
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri  e  disponibili,  sono  versate  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti
          capitoli di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il
          triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al  comma
          5 sono trasferite ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare. 
                7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, si provvede ad
          adeguare   le   strutture   organizzative   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non
          derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          provvede con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili   a   legislazione   vigente.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» 
              «Art.    4-bis    (Procedure    per     il     riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente. 
                - Si riporta il testo dell'art. 5  del  decreto-legge
          21 settembre 2019, n. 104, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (Disposizioni  urgenti
          per il trasferimento di funzioni e per la  riorganizzazione
          dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,  delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          dello sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
          del  mare  e  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
          ricerca, nonche' per la  rimodulazione  degli  stanziamenti
          per la revisione  dei  ruoli  e  delle  carriere  e  per  i
          compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti
          e di tabella delle retribuzioni  del  personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e per la  continuita'  delle
          funzioni   dell'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni)  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   21
          settembre 2019, n. 222: 
              «Art. 5 (Organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare) . - 1. All'art.  37
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma  1
          e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in
          dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del
          presente decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
          definite all'art. 35 del presente  decreto.».  Al  fine  di
          assicurare  l'invarianza  finanziaria,  i  maggiori   oneri
          derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla
          soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
          di livello non generale equivalente sul piano  finanziario.
          La  dotazione  organica  dirigenziale  del   Ministero   e'
          rideterminata nel numero  massimo  di  dieci  posizioni  di
          livello generale e quarantotto  posizioni  di  livello  non
          generale senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                2. Al fine di semplificare ed accelerare il  riordino
          dell'organizzazione del  Ministero,  con  riferimento  agli
          adeguamenti  conseguenti  alle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo, entro quarantacinque giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di
          organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di  diretta
          collaborazione, puo' essere adottato con  le  modalita'  di
          cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2018,
          n. 97.». 
                - La legge 30 dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2021-2023)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2020,  n.
          322, S.O. 
                -  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri  29  luglio   2021,   n.   128   (Regolamento   di
          organizzazione del Ministero della  transizione  ecologica)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  settembre  2021,
          n. 228. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 28, del citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  128
          del 2021, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 5 (Direzione generale innovazione tecnologica e
          comunicazione). -  1.  La  Direzione  generale  innovazione
          tecnologica e comunicazione (ITC)  svolge  le  funzioni  di
          competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
                  a)   innovazione   tecnologica,   digitalizzazione,
          informatizzazione dei sistemi, organizzazione  unificata  e
          condivisa del  sistema  informativo  del  Ministero  e  dei
          necessari   strumenti   a   presidio   della    trasparenza
          amministrativa, della sicurezza informatica,  ivi  compresi
          gli aspetti di attuazione della  normativa  in  materia  di
          garanzia della privacy; 
                  b) gestione ed implementazione  del  sito  internet
          del Ministero e sviluppo di progetti applicativi e di altri
          portali in stretto coordinamento con gli Uffici di  diretta
          collaborazione del Ministro; funzionamento e  sviluppo  dei
          sistemi    per    l'informazione    geografica     e     la
          geolocalizzazione  per  gli  aspetti   informatici,   anche
          connessi all'attuazione del decreto legislativo 27  gennaio
          2010,  n.  32,  attuativo  della  direttiva  2007/2/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007,  che
          istituisce   una    infrastruttura    per    l'informazione
          territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); 
                  c) coordinamento ed attuazione, per  i  profili  di
          competenza del Ministero, del  Codice  dell'amministrazione
          digitale (CAD) e  politiche  per  la  transizione  digitale
          secondo le linee guida dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale
          (AGID); 
                  d)  attivita'  relative  allo   svolgimento   delle
          funzioni  di  Autorita'  NIS   (Network   and   Information
          Security) per il Ministero nei settori  di  competenza,  ai
          sensi del decreto legislativo 18 maggio  2018,  n.  65,  in
          attuazione della direttiva (UE)  2016/1148  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 luglio  2016,  e  successive
          modificazioni e funzioni di riferimento per l'attuazione  e
          lo sviluppo normativo in ambito di protezione cibernetica e
          sicurezza informatica sia nazionale sia internazionale,  in
          coordinamento con l'Ufficio di gabinetto; 
                  e) partecipazione alle attivita' dagli Organismi di
          Standardizzazione  Nazionali,  europei  ed   internazionali
          (UNI, CEI, ETSI, ITU); 
                  f) analisi dei processi di gestione delle procedure
          ammnistrative e revisione in chiave digitale e  informatica
          degli stessi in collaborazione con gli altri dipartimenti; 
                  g) individuazione del fabbisogno di beni e  servizi
          Information  Technology  (IT)  e  supporto   tecnico   alla
          direzione generale risorse umane e acquisti nella  gestione
          delle procedure di acquisto; 
                  h) comunicazione istituzionale ed elaborazione  del
          programma  delle  iniziative  di  comunicazione  ai   sensi
          dell'articolo 11 della legge 7  giugno  2000,  n.  150,  in
          coordinamento con gli uffici di diretta collaborazione  del
          Ministro;  promozione,  diffusione  e   aggiornamento,   in
          coordinamento con i dipartimenti e gli  uffici  di  diretta
          collaborazione del Ministro,  delle  informazioni  relative
          alle  politiche  del  Ministero,  anche   con   riferimento
          all'educazione ambientale.» 
                «Art.  28  (Personale   degli   Uffici   di   diretta
          collaborazione). - 1. Agli uffici di diretta collaborazione
          del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad  eccezione
          di  quelli  di  cui  alla  lettera  h)   disciplinati   dal
          successivo del comma 3, e' assegnato  personale  dipendente
          del Ministero o di altre amministrazioni  pubbliche,  enti,
          organismi e imprese pubblici in posizione  di  aspettativa,
          di  comando  o   collocamento   fuori   ruolo,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, nel numero massimo di centodieci unita', nel  rispetto
          dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 
                2. Agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  possono
          essere  altresi'  assegnati,  nel  limite  complessivo  del
          contingente di cui al comma 1,  fino  a  dieci  consiglieri
          giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra
          magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari,
          professori universitari, ricercatori di  enti  pubblici  di
          ricerca,  dirigenti  pubblici,  nonche',  fino  a  ventisei
          esperti  e  collaboratori   in   possesso   di   specifiche
          esperienze   e    competenze    nella    materia    oggetto
          dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione
          con contratto di lavoro a tempo determinato, con  contratto
          di lavoro autonomo di natura occasionale  o  con  contratto
          avente ad oggetto affidamento  di  incarichi  di  studio  o
          consulenza o altra attivita' professionale  di  durata  non
          superiore alla  scadenza  del  mandato  del  Ministro,  nel
          limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per
          le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie
          particolari. 
                3. Alla segreteria del vice Ministro, ove nominato, e
          di ciascuno dei Sottosegretari di Stato  e'  assegnato  dal
          Ministro, al di fuori del limite di  cui  al  comma  1,  un
          contingente di personale  dipendente  del  Ministero  o  di
          altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e  imprese
          pubblici in  posizione  di  comando  o  collocamento  fuori
          ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge  15
          maggio 1997, n. 127, nel limite massimo  di  sette  unita',
          nel rispetto dei  vincoli  imposti  dagli  stanziamenti  di
          bilancio. Nell'ambito delle  predette  unita'  puo'  essere
          assegnato anche un esperto o un  collaboratore  di  cui  al
          comma 2. 
                4. Le posizioni relative al  Capo  di  Gabinetto,  al
          Vice Capo  di  Gabinetto  con  funzioni  vicarie,  al  Capo
          dell'Ufficio  legislativo,  al   Vice   Capo   dell'Ufficio
          legislativo con funzioni vicarie, al Capo della  Segreteria
          del Ministro, al Segretario particolare  del  Ministro,  al
          Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al  Consigliere
          diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa  e  comunicazione,
          al Portavoce del Ministro, ai  Capi  delle  segreterie  del
          Vice Ministro e dei Sottosegretari di  Stato  si  intendono
          aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.».