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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (21G00258)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/2022)
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Testo in vigore dal: 31-12-2021
al: 18-2-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, nonche' l'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126, con cui e' stato dichiarato  e  prorogato  lo
stato di emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il
quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del
predetto  virus   in   relazione   all'evolversi   della   situazione
epidemiologica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1. Dal  10  gennaio  2022  fino  alla  cessazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito esclusivamente ai
soggetti in possesso delle  certificazioni  verdi  COVID-19,  di  cui
all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis),  del  decreto-legge
n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis,  comma
3, primo periodo, del decreto-legge n.  52  del  2021,  l'accesso  ai
seguenti servizi e attivita': 
    a) alberghi e  altre  strutture  recettive  di  cui  all'articolo
9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge  n.  52  del  2021,
nonche' ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli  stessi
anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; 
    b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis,
comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021; 
    c) feste conseguenti alle cerimonie civili  o  religiose  di  cui
all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n.  52
del 2021. 
  2. A decorrere dal 10  gennaio  2022,  all'articolo  9-quater,  del
decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di  trasporto,  l'alinea  e'
sostituita dalla seguente: 
    «1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza  epidemiologica
da COVID-19, e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso
delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma  2,
lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai
soggetti di cui all'articolo  9-bis,  comma  3,  primo  periodo,  del
decreto-legge  n.  52  del  2021,  l'accesso  ai  seguenti  mezzi  di
trasporto e il loro utilizzo:». 
  3. A decorrere dal 10 gennaio 2022: 
    a)  all'articolo  9-bis,  comma  2-bis,  secondo   periodo,   del
decreto-legge n. 52 del 2021, le parole «dei servizi di  ristorazione
all'interno di alberghi e  di  altre  strutture  ricettive  riservati
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse; 
    b) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26  novembre  2021,
n. 172, al secondo periodo, le parole «di quelli prestati all'interno
di alberghi e di altre strutture ricettive  riservati  esclusivamente
ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse. 
  4. Le disposizioni di cui al comma  1,  nel  medesimo  periodo  ivi
previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei  seguenti
servizi e attivita': 
    a) impianti  di  risalita  con  finalita'  turistico-commerciale,
anche se ubicati in comprensori sciistici; 
    b) servizi di ristorazione all'aperto; 
    c) piscine, centri natatori, sport  di  squadra  e  di  contatto,
centri benessere per le attivita' all'aperto; 
    d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attivita'
all'aperto. 
  5. Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) del comma 1  dell'articolo
9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 e' abrogata. 
  6. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: 
    «In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui
al primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti  muniti  di
una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma
2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui all'articolo  9-bis,
comma 3, primo periodo, e la  capienza  consentita  non  puo'  essere
superiore al 50 per cento all'aperto e al  35  per  cento  al  chiuso
rispetto a quella massima autorizzata.».