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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 208

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. (21G00231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2024)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 25-12-2021
al: 1-5-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/1808  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 novembre 2018,  recante  modifica  della  direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti la fornitura di servizi di media  audiovisivi  (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione  dell'evoluzione
delle realta' del mercato; 
  Vista  la  direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti la  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi); 
  Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del  3  ottobre  1989,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 1997; 
  Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE,  2002/21/CE,  2002/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2019-2020»,
in particolare l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»  e   ss.
modifiche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021; 
  Acquisito  il  parere  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 22 settembre 2021; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  21  settembre
2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Effettuata la notifica alla  Commissione  europea  ai  sensi  della
direttiva (UE) 2015/1535; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i  Ministri  della
giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'interno,  della  cultura,  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il testo unico dei servizi  di  media  audiovisivi,  di  seguito
denominato: «testo unico», contiene: 
    a) i principi generali per la prestazione  di  servizi  di  media
digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di  piattaforma  per
la condivisione di video, tenendo conto del processo  di  convergenza
fra  le  diverse  forme  di  comunicazioni,  quali  le  comunicazioni
elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in  tutte  le
sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato; 
    b) le disposizioni in materia di servizi di media  audiovisivi  e
radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video,
nel   rispetto   della   Costituzione,   delle   norme   di   diritto
internazionale vigenti  nell'ordinamento  interno  e  degli  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 
  2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni  in  materia  di
servizi di media audiovisivi,  quali  la  trasmissione  di  programmi
televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi  radiofonici  e
di  programmi-dati,  anche  ad  accesso  condizionato,   nonche'   la
fornitura di servizi interattivi associati e di  servizi  di  accesso
condizionato su qualsiasi  piattaforma  di  diffusione,  comprese  le
comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per
la condivisione di video. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
          direttiva  2010/13/UE,   relativa   al   coordinamento   di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
          realta'  del  mercato  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.   28
          novembre 2018, n. L 303. 
              - La direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 10 marzo 2010 relativa  al  coordinamento  di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi) e' pubblicata nella G.U.U.E.  15  aprile
          2010, n. L 95. 
              - La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3  ottobre
          1989,  come  modificata  dalla   direttiva   97/36/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno  1997  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 17 ottobre 1989, n. L 298. 
              - La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa all'accesso alle reti  di  comunicazione
          elettronica     e     alle     risorse     correlate,     e
          all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. 
              - La 2002/20/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
          relativa alle autorizzazioni per le reti  e  i  servizi  di
          comunicazione  elettronica  (direttiva  autorizzazioni)  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. 
              - La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per  le
          reti ed i servizi di comunicazione  elettronica  (direttiva
          quadro) e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002,  n.  L
          108. 
              - La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 7 marzo 2002 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio relativa al  servizio  universale  e  ai  diritti
          degli  utenti  in  materia  di  reti  e   di   servizi   di
          comunicazione elettronica (direttiva  servizio  universale)
          e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              -  La  legge  31  luglio  1997,  n.  249   (Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177,
          S.O. 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 22 aprile  2021,
          n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2019-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: 
                «Art.   3.   Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione  della  direttiva  (UE)   2018/1808,   recante
          modifica   della   direttiva   2010/13/UE,   relativa    al
          coordinamento  di  determinate  disposizioni   legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          concernenti la fornitura di servizi  di  media  audiovisivi
          (direttiva  sui   servizi   di   media   audiovisivi),   in
          considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato. 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/1808  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva,  oltre
          ai  principi  e   criteri   direttivi   generali   di   cui
          all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) riordinare le disposizioni  del  testo  unico  dei
          servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici,  di  cui  al
          decreto legislativo 31  luglio  2005,  n.  177,  attraverso
          l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi  di  media
          digitali  con  adeguamento  delle  disposizioni   e   delle
          definizioni, comprese quelle relative ai servizi  di  media
          audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la
          condivisione   di   video,   alla   luce    dell'evoluzione
          tecnologica e di mercato; 
                b) prevedere misure atte  ad  assicurare  un'adeguata
          tutela della dignita' umana e dei minori  in  relazione  ai
          contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video  generati  dagli
          utenti, e alle comunicazioni  commerciali  da  parte  delle
          piattaforme per la  condivisione  dei  video,  affidando  i
          relativi compiti,  anche  di  promozione  di  procedure  di
          autoregolamentazione e  co-regolamentazione,  all'Autorita'
          per  le  garanzie  nelle  comunicazioni   quale   Autorita'
          nazionale di regolamentazione di settore; 
                c)  prevedere  specifiche   misure   a   tutela   dei
          consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e  non
          lineari,  anche  mediante  il  ricorso   a   procedure   di
          risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi
          di  indennizzo  in  caso  di   disservizi,   affidando   la
          regolamentazione di tali  procedure  all'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni; 
                d) prevedere misure per  la  promozione  delle  opere
          europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta
          e anche attraverso una semplificazione e  razionalizzazione
          delle misure attualmente vigenti, nonche' specifiche misure
          per  la  promozione   della   trasparenza   degli   assetti
          proprietari dei fornitori dei servizi di cui  alla  lettera
          a); 
                e)   prevedere   misure   per   l'adeguamento   delle
          prescrizioni per le comunicazioni commerciali da  applicare
          anche ai servizi di  piattaforma  per  la  condivisione  di
          video  e  per  la  revisione  dei  limiti  di  affollamento
          pubblicitario   secondo    principi    di    flessibilita',
          proporzionalita' e concorrenzialita'; 
                f) prevedere apposite misure per il contenimento  del
          livello  sonoro  delle  comunicazioni  commerciali  e   dei
          messaggi   trasmessi   dalle   emittenti    radiotelevisive
          pubbliche e private  nonche'  dai  fornitori  di  contenuti
          operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo
          con  le  delibere  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni; 
                g) prevedere che i fornitori  di  servizi  di  media,
          comprese le  piattaforme  social,  forniscano  agli  utenti
          informazioni  sufficienti  in  merito  a  contenuti,  anche
          pubblicitari, che possano  nuocere  allo  sviluppo  fisico,
          mentale o morale dei minori, ivi  compreso  il  divieto  di
          pubblicita' relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre
          specifiche misure nei confronti  di  chi  utilizza  profili
          fittizi, di soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione
          di identita' altrui, al fine  di  alterare  lo  scambio  di
          opinioni, per ingenerare allarmi  o  per  trarre  vantaggio
          dalla diffusione di notizie false; 
                h) prevedere che i  fornitori  di  servizi  di  media
          audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che
          possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale  dei
          minori, associandole a  un'avvertenza  acustica  qualora  i
          contenuti siano fruiti su dispositivi mobili; 
                i) garantire la  tutela  dei  minori  dai  contenuti,
          anche  pubblicitari,  non  appropriati   che   accompagnano
          programmi  per  bambini  o  vi  sono  inclusi,  relativi  a
          prodotti  alimentari  o  bevande,  anche   alcoliche,   che
          contengono sostanze nutritive e  sostanze  con  un  effetto
          nutrizionale o fisiologico,  la  cui  assunzione  eccessiva
          nella dieta generale non e' raccomandata, nonche' prevedere
          idonee  misure,  anche  di  promozione  di   procedure   di
          auto-regolamentazione  e  di  co-regolamentazione,  tese  a
          ridurre  efficacemente  l'esposizione  dei   bambini   alle
          comunicazioni commerciali audiovisive per  tali  bevande  e
          prodotti alimentari; 
                l) promuovere l'alfabetizzazione  digitale  da  parte
          dei fornitori di  servizi  di  media  e  dei  fornitori  di
          piattaforme di condivisione dei video; 
                m)  aggiornare  i  compiti  dell'Autorita'   per   le
          garanzie nelle comunicazioni,  rafforzandone  ulteriormente
          le prerogative di indipendenza; 
                n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo
          gia'  previsto  dal  testo  unico  dei  servizi  di   media
          audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n.
          177 del 2005, rispetto ai  nuovi  obblighi  previsti  dalla
          direttiva  (UE)  2018/1808,  sulla  base  dei  principi  di
          ragionevolezza, proporzionalita' ed efficacia. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177  (Testo
          unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre  2005,  n.
          208, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, cosi' recita: 
                «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio che prevede una procedura d'informazione  nel
          settore delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole
          relative  ai  servizi  della   societa'   dell'informazione
          (codificazione)  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.