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MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 1 settembre 2021, n. 158

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (21G00169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2021
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Testo in vigore dal: 26-11-2021
 
                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35-bis,  che
al comma 1, lettera c), recita: «Coloro che  sono  stati  condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non  possono
fare parte  delle  commissioni  per  la  scelta  del  contraente  per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per  la  concessione  o
l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili  finanziari,
nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi  economici  di   qualunque
genere»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'articolo 2,  comma  197,  che
recita:  «il  pagamento  delle  competenze  accessorie  spettanti  al
personale delle amministrazioni dello  Stato  che  per  il  pagamento
degli stipendi  si  avvalgono  delle  procedure  informatiche  e  dei
servizi del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei  servizi,  e'
disposto  congiuntamente  alle  competenze  fisse   mediante   ordini
collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 295 del 17 dicembre 2002; 
  Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009,
n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma  5-bis,  che  recita:
«Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, su proposta del  Ministro  competente,
le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'iscrizione  nei  diversi
stati di previsione  della  spesa  interessati  delle  somme  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  finalizzate  per  legge  al
finanziamento di specifici interventi o attivita'»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici» e, in  particolare,  l'articolo  113,
rubricato «Incentivi per funzioni tecniche», che al comma  2  recita:
«le amministrazioni aggiudicatrici destinano  ad  un  apposito  fondo
risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per  cento  modulate
sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a  base  di  gara
per le funzioni tecniche» e, al comma 3, prevede che  «L'ottanta  per
cento delle risorse finanziarie del fondo  costituito  ai  sensi  del
comma  2  e'  ripartito,  per  ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,
fornitura  con  le  modalita'  e  i  criteri  previsti  in  sede   di
contrattazione decentrata integrativa del personale,  sulla  base  di
apposito  regolamento  adottato  dalle  amministrazioni   secondo   i
rispettivi ordinamenti»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  aprile  2021,  n.  55,
che, all'articolo 6, comma 3,  recita:  «Le  denominazioni  "Ministro
della cultura" e "Ministero della  cultura"  sostituiscono,  ad  ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo"»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta  collaborazione  del
Ministro  e  dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance»; 
  Visto il contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto  funzioni  centrali,  triennio  2016  -  2018,
firmato il 12 febbraio 2018; 
  Visto l'Accordo concernente le modalita' e i criteri di  erogazione
delle risorse di cui al citato articolo 113 del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in  data
10 luglio 2019 al fine di  coinvolgere  le  organizzazioni  sindacali
nella fase ascendente di definizione del regolamento e pervenire a un
testo  condiviso,  individuando  in  particolare  gli  intervalli  di
valori, in termine di percentuale, distinti per  i  lavori  o  per  i
servizi e le forniture; 
  Ritenuto di  dover  procedere  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal
succitato articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con note prot. 11400 del 16 aprile 2021 e prot.  n.  21971
del 27 luglio 2021; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  trovano  applicazione  le
definizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50
(di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici»). 
  2. Il presente regolamento definisce, ai sensi  dell'articolo  113,
comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le modalita' e i  criteri
di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti
al Fondo per gli incentivi  per  le  funzioni  tecniche  (di  seguito
denominato  «Fondo»)  destinata  all'erogazione  degli  incentivi  al
personale  del  Ministero  della  cultura  (di   seguito   denominato
«Ministero») che svolge le funzioni  individuate  dall'articolo  113,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 
  3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione
delle professionalita' interne e all'incremento della  produttivita',
nonche' al contenimento delle spese tecniche generali. 
  4. Il presente regolamento non si applica qualora siano  in  essere
contratti o  convenzioni  che  prevedono  modalita'  diverse  per  la
retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  3  e  4,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998,  n.  368,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1998,  n.
          250. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  35-bis,  comma  1,
          lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O.: 
              «Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione
          nella formazione di commissioni e nelle  assegnazioni  agli
          uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati,  anche  con
          sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
          capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
                a) non possono  fare  parte,  anche  con  compiti  di
          segreteria, di commissioni per l'accesso o la  selezione  a
          pubblici impieghi; 
                b) non possono essere assegnati, anche  con  funzioni
          direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
          finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
          nonche' alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,
          contributi, sussidi, ausili finanziari  o  attribuzioni  di
          vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
                c) non possono fare parte delle  commissioni  per  la
          scelta  del  contraente  per   l'affidamento   di   lavori,
          forniture e servizi, per la concessione o  l'erogazione  di
          sovvenzioni,  contributi,   sussidi,   ausili   finanziari,
          nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi   economici   di
          qualunque genere. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 197, della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.: 
              «Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 
              197.  Allo  scopo  di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  24,  comma  5-bis,
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: 
              «Art.  24  (Integrita',  universalita'  ed  unita'  del
          bilancio). - (Omissis). 
              5-bis. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del  Ministro  competente,  le   variazioni   di   bilancio
          occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione
          della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
          bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
          di specifici interventi o attivita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 113, commi da  2  a
          5,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.  91,
          S.O.: 
              «Art.  113  (Incentivi  per   funzioni   tecniche).   -
          (Omissis). 
              2. A valere sugli stanziamenti di cui al  comma  1,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  destinano  ad  un  apposito
          fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
          cento  modulate  sull'importo   dei   lavori,   servizi   e
          forniture, posti a base di gara per  le  funzioni  tecniche
          svolte dai dipendenti delle stesse  esclusivamente  per  le
          attivita' di programmazione della spesa  per  investimenti,
          di valutazione preventiva dei progetti, di  predisposizione
          e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione  dei
          contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori  ovvero
          direzione   dell'esecuzione   e   di    collaudo    tecnico
          amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformita',   di
          collaudatore  statico   ove   necessario   per   consentire
          l'esecuzione del contratto nel  rispetto  dei  documenti  a
          base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
          Tale  fondo  non   e'   previsto   da   parte   di   quelle
          amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
          contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
          la retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri
          dipendenti. Gli enti che costituiscono o  si  avvalgono  di
          una centrale di committenza possono destinare  il  fondo  o
          parte  di  esso  ai  dipendenti  di   tale   centrale.   La
          disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  agli
          appalti relativi a servizi o forniture nel caso in  cui  e'
          nominato il direttore dell'esecuzione. 
              3. L'ottanta per cento delle  risorse  finanziarie  del
          fondo costituito ai sensi del comma  2  e'  ripartito,  per
          ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,  fornitura  con   le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata  integrativa  del  personale,  sulla   base   di
          apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
          i rispettivi ordinamenti, tra  il  responsabile  unico  del
          procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
          indicate al comma 2 nonche' tra i loro  collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali      a      carico      dell'amministrazione.
          L'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione  delle
          risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro  a
          fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non
          conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
          dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
          di servizio  preposto  alla  struttura  competente,  previo
          accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
          dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel
          corso dell'anno al singolo  dipendente,  anche  da  diverse
          amministrazioni, non possono superare l'importo del 50  per
          cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
          quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          incrementano la quota del fondo  di  cui  al  comma  2.  Il
          presente comma non si applica al  personale  con  qualifica
          dirigenziale. 
              4. Il restante 20 per cento delle  risorse  finanziarie
          del fondo di cui  al  comma  2  ad  esclusione  di  risorse
          derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
          a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
          dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
          progetti di innovazione anche per  il  progressivo  uso  di
          metodi e strumenti elettronici  specifici  di  modellazione
          elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
          di implementazione delle banche dati per il controllo e  il
          miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
          informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
          strumentazioni elettroniche  per  i  controlli.  Una  parte
          delle risorse  puo'  essere  utilizzato  per  l'attivazione
          presso  le  amministrazioni  aggiudicatrici   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno 1997,  n.  196  o  per  lo  svolgimento  di
          dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
          contratti  pubblici  previa  sottoscrizione   di   apposite
          convenzioni con le Universita' e  gli  istituti  scolastici
          superiori. 
              5. Per i compiti svolti dal personale di  una  centrale
          unica di  committenza  nell'espletamento  di  procedure  di
          acquisizione di lavori, servizi e forniture  per  conto  di
          altri enti, puo' essere riconosciuta,  su  richiesta  della
          centrale  unica  di  committenza,  una  quota  parte,   non
          superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto  dal  comma
          2. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  3,  del
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n.  51,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102: 
              «Art. 6 (Ministeri della  cultura  e  del  turismo).  -
          (Omissis). 
              3.  Le  denominazioni  "Ministro   della   cultura"   e
          "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto  e
          ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i  beni  e
          le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i
          beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo".  Con
          riguardo  alle  funzioni  in   materia   di   turismo,   le
          denominazioni  "Ministro  del  turismo"  e  "Ministero  del
          turismo" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
          rispettivamente, le denominazioni "Ministro per i beni e le
          attivita' culturali e per il turismo" e  "Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo". 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          2 dicembre 2019,  n.  169,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 113,  commi  2  e  3,  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  veda
          nelle note alle premesse.