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MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 1 settembre 2021, n. 158

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (21G00169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2021
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Testo in vigore dal:  26-11-2021

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35-bis, che al comma 1, lettera c), recita: «Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 197, che recita: «il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002;
Vista la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, che recita: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 113, rubricato «Incentivi per funzioni tecniche», che al comma 2 recita: «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche» e, al comma 3, prevede che «L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all'articolo 6, comma 3, recita: «Le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016 - 2018, firmato il 12 febbraio 2018;
Visto l'Accordo concernente le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui al citato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 10 luglio 2019 al fine di coinvolgere le organizzazioni sindacali nella fase ascendente di definizione del regolamento e pervenire a un testo condiviso, individuando in particolare gli intervalli di valori, in termine di percentuale, distinti per i lavori o per i servizi e le forniture;
Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dal succitato articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con note prot. 11400 del 16 aprile 2021 e prot. n. 21971 del 27 luglio 2021;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Ai fini del presente regolamento trovano applicazione le definizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici»).
2. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le modalità e i criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche (di seguito denominato «Fondo») destinata all'erogazione degli incentivi al personale del Ministero della cultura (di seguito denominato «Ministero») che svolge le funzioni individuate dall'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività, nonché al contenimento delle spese tecniche generali.
4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Si riporta il testo dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis).
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 5-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 24 (Integrità, universalità ed unità del bilancio). - (Omissis).
5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.».
- Si riporta il testo dell'articolo 113, commi da 2 a 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - (Omissis).
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102:
«Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). - (Omissis).
3. Le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo". Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni "Ministro del turismo" e "Ministero del turismo" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 113, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.