stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165 (in G.U. 20/11/2021, n. 277).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
nascondi
vigente al 03/04/2023
Testo in vigore dal: 21-11-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122,  recante  «Misure
urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   da   COVID-19   in   ambito
scolastico,     della     formazione      superiore      e      socio
sanitario-assistenziale»; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  che  l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la
prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettivita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza,  di  estendere
l'obbligo di certificazione  verde  COVID-19  nei  luoghi  di  lavoro
pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia  delle
misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonche' di  tutelare  la
salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo
altresi' misure volte ad agevolare la somministrazione di test per la
rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare  le  previsioni  sul
rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
ulteriori misure di sostegno per il corretto svolgimento di attivita'
sportive, nonche' di verificare l'andamento dell'epidemia da COVID-19
al fine di adeguare le misure per il  contenimento  della  diffusione
del  virus  SARS-CoV-2  nello  svolgimento  di  attivita'  culturali,
sportive, sociali e ricreative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 settembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, del lavoro  e
delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della  giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
                     ambito lavorativo pubblico 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-quater e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-quinquies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19
nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di
prevenire la diffusione dell'infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  al  personale  di  cui
all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al  personale  delle
Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la  ((Commissione
nazionale per le societa' e la borsa)) e la Commissione di  vigilanza
sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici
economici  e  degli  organi  di  rilievo  costituzionale,   ai   fini
dell'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito   del   territorio
nazionale,  in  cui  il   predetto   personale   svolge   l'attivita'
lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta,
la certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9,  comma  2.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1  e  9-ter.2
del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76. 
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a  tutti
i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'
lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le
amministrazioni di cui al comma 1,  anche  sulla  base  di  contratti
esterni. 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  ai
((soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino))  sulla  base
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute. 
    4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti
a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi  1  e  2.
Per i lavoratori di cui al comma 2 la ((verifica del rispetto)) delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
    5. I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  4,  primo  periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,
prevedendo prioritariamente, ove possibile, che ((i controlli)) siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano
con atto formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  e  della
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e  2.
((I datori di lavoro forniscono idonea informativa  ai  lavoratori  e
alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione  delle  nuove
modalita' organizzative adottate per le verifiche  di  cui  al  comma
4)). Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate
con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  10.  Il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei  Ministri  per
la pubblica amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida
per la omogenea definizione delle modalita' organizzative di  cui  al
primo periodo. Per le regioni ((, le province autonome)) e  gli  enti
locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite  d'intesa
con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  ((Al  fine  di  semplificare  e
razionalizzare le verifiche di cui al presente  comma,  i  lavoratori
possono richiedere di consegnare al proprio datore  di  lavoro  copia
della  propria  certificazione  verde  COVID-19.  I  lavoratori   che
consegnano la predetta certificazione,  per  tutta  la  durata  della
relativa  validita',  sono  esonerati  dai  controlli  da  parte  dei
rispettivi datori di lavoro)). 
    6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui  comunichi  di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o  qualora
risulti privo della predetta certificazione al  momento  dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei
lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di
emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla
conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di  assenza
ingiustificata  di  cui  al  primo  periodo  non   sono   dovuti   la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. 
    7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma  1
in violazione degli obblighi di cui ai ((commi 1 e 2)) e' punito  con
la sanzione di  cui  al  comma  8  e  restano  ferme  le  conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. 
    8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di
mancata adozione delle misure organizzative di cui  al  comma  5  nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui  al  comma  7,  si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma
2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni
di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 ((e' stabilita
nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500)). 
    9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate  dal  Prefetto.  I
soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione  delle
violazioni di cui al medesimo comma 8  trasmettono  al  Prefetto  gli
atti relativi alla violazione. 
    10. Al personale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  9-sexies,
collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi
2 e 3, fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  8  del  presente
articolo. 
    11. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  12,  ai  soggetti
titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali  di  vertice,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. 
    12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria
autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni  di  cui
al presente articolo. 
    13. Le amministrazioni di cui  ((al  comma  1))  provvedono  alle
attivita'  di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».