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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 aprile 2021, n. 104

Regolamento recante modifiche al decreto 15 ottobre 2015, n. 227, concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (21G00113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/2021
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Testo in vigore dal:  4-8-2021

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, recanti disposizioni per la determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione, rispettivamente per la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e per la vendita dei beni immobili;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 recante «Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quarta n. 7440/19 depositata in data 30 ottobre 2019, che ha annullato il decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227 con esclusivo riferimento alla percentuale massima di riduzione (60%) prevista dagli articoli 2, comma 3, per i beni immobili, e 3, comma 3, per i beni mobili iscritti in pubblici registri, confermando la facoltà per l'Amministrazione di rideterminarsi in ordine all'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilità di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, tenendo conto delle statuizioni contenute nella sentenza medesima;
Ritenuto di dover confermare l'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilità di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, ma di procedere ad una rideterminazione complessiva sia della riduzione sia dell'incremento percentuale previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, in modo da realizzare sul punto un completo allineamento delle due previsioni;
Sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2021;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto
del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227
1. All'articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.
Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento oppure ridurlo in misura non superiore al 25 per cento».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile:
«Art. 169-bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'art. 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.»
«Art. 179-bis (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 (Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile):
«Art. 2 (Criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata immobiliare). - 1. - 2. (Omissis).
3. Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento.
4. - 8. (Omissis).»
«Art. 3 (Criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri). - 1. - 2. (Omissis).
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, ma il compenso liquidato non può essere aumentato in misura superiore al 40 per cento.
4. - 6. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, così come modificato dal presente regolamento:
«Art. 2 (Criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata immobiliare). - 1. - 2. (Omissis).
3. Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento oppure ridurlo in misura non superiore al 25 per cento.
4. - 8. (Omissis).».