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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 aprile 2021, n. 104

Regolamento recante modifiche al decreto 15 ottobre 2015, n. 227, concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (21G00113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/2021
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Testo in vigore dal: 4-8-2021
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti  gli  articoli  169-bis  e  179-bis  delle  disposizioni  per
l'attuazione del codice di procedura civile, recanti disposizioni per
la determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice
dell'esecuzione, rispettivamente  per  la  vendita  dei  beni  mobili
iscritti nei pubblici registri e per la vendita dei beni immobili; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre  2015,  n.
227 recante «Regolamento concernente la determinazione e liquidazione
dei compensi per le operazioni delegate dal  giudice  dell'esecuzione
ai sensi degli articoli 169-bis  e  179-bis  delle  disposizioni  per
l'attuazione del codice di procedura civile»; 
  Vista la sentenza del  Consiglio  di  Stato  -  Sezione  Quarta  n.
7440/19 depositata in data 30  ottobre  2019,  che  ha  annullato  il
decreto  ministeriale  15  ottobre  2015,  n.   227   con   esclusivo
riferimento alla percentuale  massima  di  riduzione  (60%)  prevista
dagli articoli 2, comma 3, per i beni immobili, e 3, comma 3,  per  i
beni mobili iscritti in pubblici registri,  confermando  la  facolta'
per l'Amministrazione di rideterminarsi in ordine all'attribuzione al
giudice  dell'esecuzione  della   possibilita'   di   una   riduzione
percentuale  degli  importi  da   corrispondere   al   professionista
delegato, tenendo conto delle statuizioni  contenute  nella  sentenza
medesima; 
  Ritenuto   di   dover   confermare   l'attribuzione   al    giudice
dell'esecuzione della possibilita' di una riduzione percentuale degli
importi da corrispondere al professionista delegato, ma di  procedere
ad  una  rideterminazione  complessiva  sia   della   riduzione   sia
dell'incremento percentuale previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto
ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, in modo da realizzare sul punto
un completo allineamento delle due previsioni; 
  Sentiti  il  Consiglio  nazionale  del  notariato,   il   Consiglio
nazionale  dell'ordine  degli  avvocati  e  il  Consiglio   nazionale
dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2021; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in data 29 marzo 2021, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge
n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche all'articolo 2 del decreto 
        del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 
 
  1. All'articolo 2 del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  15
ottobre 2015, n. 227, il comma 3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.
Tenuto conto della complessita' delle attivita'  svolte,  il  giudice
dell'esecuzione puo' aumentare l'ammontare del compenso  liquidato  a
norma del comma 1 in misura non superiore  al  60  per  cento  oppure
ridurlo in misura non superiore al 25 per cento». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 169-bis e  179-bis
          delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
          civile: 
                «Art. 169-bis (Determinazione  dei  compensi  per  le
          operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con  il
          decreto di cui all'art. 179-bis e' stabilita la misura  dei
          compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti
          per le operazioni di vendita dei beni mobili  iscritti  nei
          pubblici registri.» 
                «Art.  179-bis  (Determinazione  e  liquidazione  dei
          compensi   per   le   operazioni   delegate   dal   giudice
          dell'esecuzione).  -  Con  decreto   del   Ministro   della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentiti   il   Consiglio   nazionale   del
          notariato,  il  Consiglio   nazionale   dell'ordine   degli
          avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine  dei  dottori
          commercialisti e degli esperti contabili, e' stabilita ogni
          triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati  e
          commercialisti  per  le  operazioni  di  vendita  di   beni
          immobili. 
                Il compenso dovuto al professionista e' liquidato dal
          giudice dell'esecuzione con specifica determinazione  della
          parte riguardante le operazioni di vendita e le  successive
          che   sono   poste   a   carico   dell'aggiudicatario.   Il
          provvedimento  di  liquidazione  del  compenso  costituisce
          titolo esecutivo.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 3,  e  3,
          comma 3,  del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  15
          ottobre  2015,   n.   227   (Regolamento   concernente   la
          determinazione  e  liquidazione   dei   compensi   per   le
          operazioni delegate dal giudice  dell'esecuzione  ai  sensi
          degli articoli 169-bis e  179-bis  delle  disposizioni  per
          l'attuazione del codice di procedura civile): 
                «Art. 2 (Criteri per la determinazione  del  compenso
          nell'espropriazione  forzata  immobiliare).  -  1.   -   2.
          (Omissis). 
                3. Tenuto conto della  complessita'  delle  attivita'
          svolte, il giudice dell'esecuzione puo' aumentare o ridurre
          l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma  1  in
          misura non superiore al 60 per cento. 
                4. - 8. (Omissis).» 
                «Art. 3 (Criteri per la determinazione  del  compenso
          nell'espropriazione forzata di  beni  mobili  iscritti  nei
          pubblici registri). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  2,
          commi 2 e 3, ma  il  compenso  liquidato  non  puo'  essere
          aumentato in misura superiore al 40 per cento. 
                4. - 6. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, cosi'
          come modificato dal presente regolamento: 
                «Art. 2 (Criteri per la determinazione  del  compenso
          nell'espropriazione  forzata  immobiliare).  -  1.   -   2.
          (Omissis). 
                3. Tenuto conto della  complessita'  delle  attivita'
          svolte,   il   giudice   dell'esecuzione   puo'   aumentare
          l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma  1  in
          misura non superiore al 60  per  cento  oppure  ridurlo  in
          misura non superiore al 25 per cento. 
                4. - 8. (Omissis).».