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DECRETO-LEGGE 5 marzo 2021, n. 25

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali ((, nonchè per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)) per l'anno 2021. (21G00032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58 (in G.U. 7/05/2021, n. 108).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal: 8-5-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Tenuto  conto  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Preso atto  del  permanere  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della
sanita'; 
  Vista la delibera del  Consiglio  dei  Ministri  13  gennaio  2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la
quale e'  stato  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge 20  aprile  2020,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 ed in particolare
l'articolo 1, comma 4-terdecies; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed in particolare
l'articolo 31-quater; 
  Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2020,  n.  181,   ed   in
particolare l'articolo 8; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ed in particolare
l'articolo 2, comma 4; 
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.  2,  ed  in  particolare
l'articolo 4; 
  Considerata  pertanto  la   necessita'   di   assicurare   che   le
consultazioni elettorali previste per  l'anno  2021  si  svolgano  in
condizioni di sicurezza per la salute dei  cittadini,  tenendo  conto
della campagna vaccinale in corso; 
  Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare,  con
riferimento all'espletamento delle suddette  procedure,  fenomeni  di
assembramento di persone e condizioni di contiguita'  sociale  al  di
sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini  del  contenimento
alla diffusione del virus; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 marzo 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  per  gli  affari
regionali e le autonomie,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle
finanze e della salute; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021 
 
  1. Per l'anno 2021, in  considerazione  del  permanere  del  quadro
epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente  grave  su
tutto il  territorio  nazionale  e  dell'evolversi  di  significative
varianti del virus che presentano carattere  ulteriormente  diffusivo
del contagio: 
    a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  comma  1,  della
legge 7 giugno 1991, n. 182, le  elezioni  dei  consigli  comunali  e
circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario  si  tengono
tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; 
    b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a): 
      1) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il  31  luglio
2021; 
      2) le elezioni amministrative nei  comuni  i  cui  organi  sono
stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di  condizionamento  di
tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, anche  se  gia'  indette,  mediante  l'integrale
rinnovo  del  procedimento  di  presentazione  delle  liste  e  delle
candidature; fino al rinnovo degli  organi  e'  prorogata  la  durata
della gestione della commissione straordinaria  di  cui  all'articolo
144 del medesimo testo unico; 
      3) le elezioni amministrative di cui all'articolo 2,  comma  4,
del  decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.  21,  anche  se  gia'
indette; 
      4) le elezioni amministrative nei comuni i  cui  organi  devono
essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le
condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si  verificano  entro
il 27 luglio 2021. 
  2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 1, della legge  2  luglio  2004,  n.  165,  si
tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera a),
le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto  ordinario,
anche se gia' indette, e quelle relative agli organi elettivi ((delle
medesime regioni)) per i quali entro il 31 luglio 2021 si  verificano
le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo.  Fino  alla  data
dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta
in carica continuano a svolgere, secondo le  specifiche  disposizioni
dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e,  in
ogni caso, a garantire  ogni  utile  iniziativa,  anche  legislativa,
necessaria a far fronte a tutte le  esigenze  connesse  all'emergenza
sanitaria. 
  ((2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2021, n. 21, le parole: "il primo  semestre"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "i primi nove mesi")).