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LEGGE 2 luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/7/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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Testo in vigore dal:  8-5-2021
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Art. 5

(Durata degli organi elettivi regionali)
1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. (5) (6) (7)
((9))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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AGGIORNAMENTO (5)

IL D.L. 20 aprile 2020, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche già indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione. Restano comunque valide le operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime".
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AGGIORNAMENTO (6)

IL D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2020, n. 181, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Limitatamente all'anno 2020, considerato il quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, hanno luogo non prima del novantesimo e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera a), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi delle medesime regioni per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria. spettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria".