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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 24

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2021
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Testo in vigore dal: 20-3-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,  (UE)  n. 2016/429  e
(UE) n.  2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali) e, in  particolare,  l'articolo
146; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018,  e  in
particolare l'articolo 12, comma 3, lettere h) e i); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  80,  recante
attuazione  della  direttiva  97/78/CE  e  97/79/CE  in  materia   di
organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti  provenienti  da
Paesi terzi; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  93,   recante
attuazione  delle  direttive   90/675/CEE   e   91/496/CEE   relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali  in
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2019/1793   della
Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento  temporaneo
dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che  disciplinano
l'ingresso nell'Unione di determinate  merci  provenienti  da  alcuni
Paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) n.  2017/625  e  (CE)  n.
178/2002  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e   abroga   i
regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n.  884/2014,  (UE)  n.  2015/175,
(UE) n. 2017/186 e (UE) n. 2018/1660 della Commissione; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e  in  particolare  l'articolo
7-septies; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  59,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82
dell'8 aprile 2014; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8  aprile  2015  recante
individuazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non  generale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nelle riunioni del 3 e del 17 dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2021,
recante  accettazione  delle  dimissioni   della   senatrice   Teresa
Bellanova  dalla  carica  di  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico  di  reggere,  ad
interim, il  medesimo  dicastero  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della salute, di concerto con i  Ministri  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali ad  interim,  della  giustizia,  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Sono istituiti i posti di controllo  frontalieri  del  Ministero
della salute deputati  ad  effettuare  i  controlli  ufficiali  sulle
partite destinate all'importazione nell'Unione europea nei settori di
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d),  e)  e  f),  del
regolamento (UE) n. 2017/625, per  verificarne  la  conformita'  alla
normativa dell'Unione europea. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  ai  posti
d'ispezione frontalieri del Ministero della salute sono trasferite le
competenze degli uffici di sanita' marittima aerea e di frontiera del
Ministero della salute nei  settori  di  cui  al  comma  1.  I  posti
d'ispezione frontalieri acquisiscono la  denominazione  di  posti  di
controllo frontalieri e le competenze loro attribuite dal regolamento
(UE) n. 2017/625  e  dal  presente  decreto.  La  loro  direzione  e'
affidata a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica
dirigenziale. 
  3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  i
riferimenti ai posti d'ispezione frontalieri e agli uffici di sanita'
marittima aerea e di frontiera, limitatamente alle competenze di  cui
al comma 2, contenuti nella normativa vigente, si intendono  riferiti
ai posti di controllo frontalieri del Ministero della salute. 
  4. Al fine di accertare la conformita' alla  normativa  di  cui  al
comma 1, i controlli ufficiali sono effettuati  presso  il  posto  di
controllo frontaliero  di  primo  ingresso  in  Italia,  su  ciascuna
partita delle seguenti categorie  di  animali  e  merci  che  entrano
nell'Unione: 
    a) animali; 
    b)   prodotti   di   origine   animale,   materiale    germinale,
sottoprodotti  di  origine  animale,  fieno  e  paglia   e   prodotti
alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale  sia  prodotti
trasformati di origine animale («prodotti compositi»); 
    c) merci provenienti  da  alcuni  Paesi  terzi  per  i  quali  la
Commissione europea ha deciso, mediante atti di  esecuzione,  che  e'
necessario un provvedimento che impone un incremento  temporaneo  dei
controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un  rischio  noto  o
emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere  luogo
casi gravi e diffusi di non conformita'  alla  normativa  di  cui  al
comma 1; 
    d) animali e merci che sono oggetto di una  misura  di  emergenza
prevista da  un  atto  adottato  conformemente  all'articolo  53  del
regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 249 del regolamento  (UE)
n. 2016/429 che impone di sottoporre a controlli ufficiali,  al  loro
ingresso  nell'Unione,  le  partite  di   tali   animali   o   merci,
identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata; 
    e) animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono
state stabilite, con atti adottati conformemente agli articoli 126  o
128 del regolamento (UE) n. 2017/625, o in base alla normativa di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento,  condizioni  o
misure che impongono di accertare, all'entrata degli animali o  delle
merci nell'Unione, la conformita' alla normativa emanata  dall'Unione
nei settori di cui al comma 1; 
    f) alimenti e mangimi che sono oggetto di  una  misura  cautelare
urgente  adottata  dal  Ministero   della   salute   in   conformita'
all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002. 
  5.  Sulle  partite  di  merci,  ricadenti  nei   settori   di   cui
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n.
2017/625 non  sottoposte  ai  controlli  di  cui  al  comma  4,  sono
organizzati controlli ufficiali periodici in base al  rischio  e  con
frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di  primo
ingresso in Italia o presso  il  punto  di  controllo  come  definito
dall'articolo  53,  paragrafo  1,  lettera  a),  e  paragrafo  2  del
regolamento (UE) n. 2017/625  e  dai  relativi  atti  delegati  e  di
esecuzione emanati dalla Commissione europea. 
  6. Per i fini  di  cui  al  comma  5,  il  Ministero  della  salute
programma e coordina l'esecuzione dei controlli,  sulla  base  di  un
piano nazionale di monitoraggio predisposto sulla  base  dei  criteri
contenuti nell'articolo 44, paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
2017/625. 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  recante  «Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea»,   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Si riporta l'articolo 12 della legge 4 ottobre  2019,
          n. 117, recante «Delega al Governo per il recepimento delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2018»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245: 
              «Art. 12. (Delega al Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e  alle  altre
          attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
          della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,  delle
          norme sulla salute e sul  benessere  degli  animali,  sulla
          sanita' delle piante  nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,
          recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE)  n.
          396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.
          1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
          (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del  Consiglio  e  delle
          direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/CE  e
          2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti  (CE)
          n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
          91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio  e
          la decisione 92/438/CEE del Consiglio). - 1. Il Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
          cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito  il  parere
          delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa
          nazionale al regolamento (UE) n.  2017/625  del  Parlamento
          europeo, del 15 marzo 2017. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
          internazionale,  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
          sviluppo economico. 3. Nell'esercizio della delega  di  cui
          al comma 1. Il  Governo  e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche  i  seguenti
          principi e  criteri  direttivi  specifici:  a)  adeguare  e
          raccordare   le   disposizioni   nazionali   vigenti   alle
          disposizioni  del   regolamento   (UE)   n. 2017/625,   con
          abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili  e
          mediante coordinamento e riordino  di  quelle  residue;  b)
          fermo restando che il Ministero della salute  e'  designata
          quale autorita' unica di coordinamento e  di  contatto,  ai
          sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2,  lettera  b),   del
          regolamento (UE)  n.  2017/625,  individuare  il  Ministero
          della salute, le regioni, le Province autonome di Trento  e
          di Bolzano e le aziende sanitarie  locali,  nell'ambito  di
          rispettiva competenza, quali autorita' competenti ai  sensi
          dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2017/625,  deputate
          a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre
          attivita' ufficiali nei  settori  di  cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  lettera  a),  anche  con  riferimento   agli
          alimenti geneticamente modificati, lettera  c),  anche  con
          riferimento ai mangimi  geneticamente  modificati,  lettere
          d), e), f) e h), del medesimo  regolamento,  garantendo  un
          coordinamento  efficiente  ed  efficace  delle   menzionate
          autorita' competenti; c)  individuare  il  Ministero  della
          salute quale organismo  unico  di  coordinamento  ai  sensi
          dell'articolo 109 del regolamento (UE) n. 2017/625 e  quale
          organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni  tra
          le autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi  degli
          articoli  da  103  a  107  del  medesimo  regolamento,  nel
          rispetto dei profili di  competenza  istituzionale  di  cui
          alla lettera b) del presente comma; d)  ferma  restando  la
          competenza del Ministero della salute quale autorita' unica
          di coordinamento e di contatto ai  sensi  dell'articolo  4,
          paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n.  2017/625,
          nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo  2,  lettere
          a),  c),  d),  e),f)  e  h),  del   predetto   regolamento,
          individuare   il   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari,  forestali  e  del  turismo,  quale   autorita'
          competente ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n.  2017/625,  deputata  a  organizzare  o
          effettuare i  controlli  ufficiali  e  le  altre  attivita'
          ufficiali nei settori di cui all'articolo 1,  paragrafo  2,
          lettere a) e c), per  i  profili  privi  di  impatto  sulla
          sicurezza degli alimenti  e  dei  mangimi  ma  che  possono
          incidere sulla correttezza e trasparenza delle  transazioni
          commerciali,  lettere  g),  i)  e  j)   del   paragrafo   2
          dell'articolo  1  dello  stesso  regolamento,  nonche'  nei
          settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera
          a), per gli aspetti  relativi  ai  controlli  effettuati  a
          norma dell'articolo 89 del regolamento  (UE)  n.  1306/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, e alle pratiche fraudolente  o  ingannevoli  relative
          alle norme di commercializzazione di cui agli  articoli  da
          73 a 91 del regolamento (UE) n.  1308/2013  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  17  dicembre   2013;   e)
          individuare   il   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari,  forestali  e  del  turismo  quale  organo   di
          collegamento  per  lo  scambio  di  comunicazioni  tra   le
          autorita' competenti degli Stati  membri,  ai  sensi  degli
          articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) n. 2017/625, nei
          settori di competenza come individuati alla lettera d)  del
          presente  comma;  f)   adeguare   alle   disposizioni   del
          regolamento (UE) n.  2017/625  la  normativa  nazionale  in
          materia di controlli sanitari sugli animali e  sulle  merci
          provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea  e
          le  connesse  competenze  degli   uffici   veterinari   del
          Ministero della salute per gli adempimenti  degli  obblighi
          comunitari  in  conformita'  alle   norme   sull'assistenza
          amministrativa contenute negli articoli da 102  a  108  del
          medesimo regolamento, che  disciplinano  nuovi  obblighi  e
          procedure;  g)  rivedere  le   disposizioni   del   decreto
          legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in  coerenza  con  le
          modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali
          ivi previste all'articolo 7 e  in  conformita'  alle  norme
          contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) n.
          2017/625, al fine di attribuire alle  autorita'  competenti
          di cui alla lettera b)  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie necessarie  per  organizzare  ed  effettuare  i
          controlli ufficiali, nonche' le altre attivita'  ufficiali,
          al fine  di  migliorare  il  sistema  dei  controlli  e  di
          garantire  il  rispetto  delle   disposizioni   dell'Unione
          europea in materia; h) adeguare e riorganizzare i posti  di
          controllo  frontalieri,  ai  quali   sono   trasferite   le
          competenze dei  posti  di  ispezione  frontaliera  e  degli
          uffici di sanita'  marittima,  aerea  e  di  frontiera  del
          Ministero  della  salute,  anche  sotto  il  profilo  delle
          dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione
          al regolamento (UE) n. 2017/625; i) ridefinire  il  sistema
          sanzionatorio per  la  violazione  delle  disposizioni  del
          regolamento (UE) n. 2017/625 attraverso  la  previsione  di
          sanzioni    amministrative    efficaci,    dissuasive     e
          proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime.». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2017/625  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15  marzo  2017,  relativo  ai
          controlli  ufficiali  e  alle  altre  attivita'   ufficiali
          effettuati per garantire l'applicazione della  legislazione
          sugli alimenti e sui mangimi, delle norme  sulla  salute  e
          sul benessere degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante
          nonche' sui prodotti  fitosanitari,  recante  modifica  dei
          regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.
          1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.  1151/2012,  (UE)  n.
          652/2014,  (UE)  n.  2016/429  e  (UE)  n.  2016/2031   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n.
          1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle  direttive
          98/58/CE,   1999/74/CE,   2007/43/CE,   2008/119/   CE    e
          2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti  (CE)
          n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
          91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del  Consiglio  e
          la decisione  92/438/CEE  del  Consiglio  (regolamento  sui
          controlli  ufficiali),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2016/429  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del  9  marzo  2016  relativo  alle
          malattie animali trasmissibili  e  che  modifica  e  abroga
          taluni atti in materia di sanita'  animale  («normativa  in
          materia di sanita' animale»), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  28  gennaio   2002,   che
          stabilisce  i  principi  e  i  requisiti   generali   della
          legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per
          la sicurezza alimentare e fissa procedure nel  campo  della
          sicurezza  alimentare,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31. 
              - Il decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  80,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2000, n. 82  e
          relativa rettifica nella Gazzetta Ufficiale n.  132  dell'8
          giugno 2000, abrogato dall'articolo 6 del presente decreto,
          recava «Attuazione della direttiva 97/78/CE e  97/79/CE  in
          materia di  organizzazione  dei  controlli  veterinari  sui
          prodotti provenienti da Paesi terzi». 
              -  Il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,   n.   93,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993,  n.  34,
          abrogato  dall'articolo  6  del  presente  decreto,  recava
          «Attuazione  delle  direttive   90/675/CEE   e   91/496/CEE
          relative all'organizzazione  dei  controlli  veterinari  su
          prodotti  e  animali  in  provenienza  da  Paesi  terzi   e
          introdotti nella Comunita' europea». 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1793  della
          Commissione del 22  ottobre  2019  relativo  all'incremento
          temporaneo  dei  controlli  ufficiali  e  delle  misure  di
          emergenza  che  disciplinano  l'ingresso   nell'Unione   di
          determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e  che
          attua i regolamenti (UE) n. 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del
          Parlamento europeo e del Consiglio e abroga  i  regolamenti
          (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) n. 2015/175,  (UE)
          2017/186  e  (UE)  n.  2018/1660  della   Commissione,   e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  29
          ottobre 2019, n. L 277. 
              - Il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
          recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria,  a
          norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
          137. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11  febbraio  2014,  n.   59,   recante   «Regolamento   di
          organizzazione del Ministero della salute»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82. 
              - Il decreto del Ministro della salute 8  aprile  2015,
          recante  «Individuazione  degli  uffici   dirigenziali   di
          livello  non  generale»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          ufficiale 11 giugno 2015, n. 133. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  n.  2017/625,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE)  n.  178/2002,
          si veda nelle note alle premesse.