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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 24

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2021
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vigente al 05/10/2024
Testo in vigore dal:  20-3-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e, in particolare, l'articolo 146;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 12, comma 3, lettere h) e i);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni Paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) n. 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) n. 2015/175, (UE) n. 2017/186 e (UE) n. 2018/1660 della Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare l'articolo 7-septies;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle riunioni del 3 e del 17 dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione
1. Sono istituiti i posti di controllo frontalieri del Ministero della salute deputati ad effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e) e f), del regolamento (UE) n. 2017/625, per verificarne la conformità alla normativa dell'Unione europea.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai posti d'ispezione frontalieri del Ministero della salute sono trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei settori di cui al comma 1. I posti d'ispezione frontalieri acquisiscono la denominazione di posti di controllo frontalieri e le competenze loro attribuite dal regolamento (UE) n. 2017/625 e dal presente decreto. La loro direzione è affidata a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i riferimenti ai posti d'ispezione frontalieri e agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, limitatamente alle competenze di cui al comma 2, contenuti nella normativa vigente, si intendono riferiti ai posti di controllo frontalieri del Ministero della salute.
4. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al comma 1, i controlli ufficiali sono effettuati presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia, su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione:
a) animali;
b) prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»);
c) merci provenienti da alcuni Paesi terzi per i quali la Commissione europea ha deciso, mediante atti di esecuzione, che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui al comma 1;
d) animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 2016/429 che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell'Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata;
e) animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite, con atti adottati conformemente agli articoli 126 o 128 del regolamento (UE) n. 2017/625, o in base alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, condizioni o misure che impongono di accertare, all'entrata degli animali o delle merci nell'Unione, la conformità alla normativa emanata dall'Unione nei settori di cui al comma 1;
f) alimenti e mangimi che sono oggetto di una misura cautelare urgente adottata dal Ministero della salute in conformità all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.
5. Sulle partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 2017/625 non sottoposte ai controlli di cui al comma 4, sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea.
6. Per i fini di cui al comma 5, il Ministero della salute programma e coordina l'esecuzione dei controlli, sulla base di un piano nazionale di monitoraggio predisposto sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Si riporta l'articolo 12 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245:
«Art. 12. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue; b) fermo restando che il Ministero della salute è designata quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti; c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) n. 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma; d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e),f) e h), del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere g), i) e j) del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; e) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) n. 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera d) del presente comma; f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure; g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) n. 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia; h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) n. 2017/625; i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.».
- Il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95.
- Il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31.
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2000, n. 82 e relativa rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2000, abrogato dall'articolo 6 del presente decreto, recava «Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi».
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 34, abrogato dall'articolo 6 del presente decreto, recava «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea».
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1793 della Commissione del 22 ottobre 2019 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) n. 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) n. 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) n. 2018/1660 della Commissione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29 ottobre 2019, n. L 277.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 137.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82.
- Il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2015, n. 133.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 178/2002, si veda nelle note alle premesse.