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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020, n. 180

Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. (20G00200)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2021
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 14-1-2021
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  recante  norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 19  marzo  2019,  che  istituisce  un  quadro  per  il
controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione; 
  Visti il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  17  aprile   2013,   sugli   orientamenti   per   le
infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione  n.
1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009,  (CE)  n.
714/2009  e  (CE)  n.  715/2009,  il  regolamento  1315/2013/CE   del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2013,  sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea  dei
trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, e il  regolamento
(Ue) n. 283/2014 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11
marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee  nel  settore
dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n.
1336/97/CE; 
  Viste  la  direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  21  novembre  2012,  che   istituisce   uno   spazio
ferroviario europeo unico e la direttiva 96/67/CE del Consiglio,  del
15 ottobre 1996, relativa  all'accesso  al  mercato  dei  servizi  di
assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'; 
  Viste  la  direttiva  2009/72/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE, e
la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il  mercato  interno  del
gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Viste  la  direttiva  2002/19/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7  marzo  2002,  relativa  all'accesso  alle  reti  di
comunicazione elettronica, la  direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  7   marzo   2002,   relativa   alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione  elettronica,
la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti  ed
i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2009/140/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in  materia
di  reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica,  la   direttiva
2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo  2002,
relativa  al  servizio  universale,  la  direttiva   2002/58/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche, nonche' la  direttiva
2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre
2009, in materia di trattamento dei dati  personali  e  tutela  della
vita privata; 
  Visto il decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  recante
attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  21  novembre  2012,  che   istituisce   uno   spazio
ferroviario europeo unico (Rifusione); 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e   2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle  comunicazioni  elettroniche,  ove  gli  elementi  di  rete  di
comunicazione elettronica e le  reti  di  accesso  trovano  una  loro
identificazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  riguardante
Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  riguardante
l'attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il
mercato interno del gas naturale,  a  norma  dell'articolo  41  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'articolo 9; 
  Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  1999,  n.  18,  recante
attuazione della direttiva 96/67/CE relativa  al  libero  accesso  al
mercato dei servizi di  assistenza  a  terra  negli  aeroporti  della
Comunita'; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in particolare
l'articolo 4-bis, comma 4, che prevede che, fino alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo  2  del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56,  come  sostituiti  dal  medesimo
articolo 4-bis, continuano ad avere efficacia i regolamenti  adottati
in attuazione delle norme previgenti; 
  Considerato che, ai sensi del citato comma  4  dell'articolo  4-bis
del decreto-legge n. 105  del  2019,  con  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto, adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo  2  del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56,  come  modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 105 del 2019, cessa di avere  efficacia  il  decreto
del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85; 
  Ritenuta  la  sussistenza  di  peculiari  ragioni  di  urgenza  che
inducono a non procedere alla richiesta di parere  del  Consiglio  di
Stato, ai sensi del citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge  n.
21 del 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista l'informativa resa al Consiglio dei ministri, nella  riunione
del 23 dicembre 2020; 
  Sulla proposta dei Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dello
sviluppo  economico  e  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
         Individuazione degli attivi di rilevanza strategica 
                       nel settore energetico 
 
  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  maggio  2012,  n.  56,  di  seguito
denominato: «decreto-legge», gli attivi di rilevanza  strategica  nel
sistema energetico nazionale sono individuati nelle reti  energetiche
di  interesse  nazionale,  e  nei  relativi  rapporti  convenzionali,
elencate al comma 2. 
  2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1: 
  a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni
di compressione e centri di dispacciamento, come individuata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,
nonche' gli impianti di stoccaggio del gas; 
  b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e  gas
da altri Stati, compresi gli  impianti  di  rigassificazione  di  GNL
onshore e offshore; 
  c) rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi
impianti di controllo e dispacciamento; 
  d)  attivita'  di  gestione  e   immobili   fondamentali   connessi
all'utilizzo delle reti  e  infrastrutture  di  cui  alle  precedenti
lettere a), b) e c). 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n. 214 del 12 settembre  1988,
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21  (Norme  in
          materia di poteri  speciali  sugli  assetti  societari  nei
          settori della difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'
          per  le  attivita'  di  rilevanza  strategica  nei  settori
          dell'energia,  dei  trasporti   e   delle   comunicazioni),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2012,  n.  63,
          e' stato convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
          maggio 2012, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          maggio 2012, n. 111. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012,  n.  56,  come  modificato  dall'art.
          4-bis  del  decreto-legge  21  settembre  2019,   n.   105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133: 
              «Art.  2  (Poteri   speciali   inerenti   agli   attivi
          strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e con i  Ministri  competenti  per  settore,
          adottati, anche in deroga all'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, previo parere delle Commissioni  parlamentari
          competenti, che e' reso  entro  trenta  giorni,  decorsi  i
          quali i decreti  possono  comunque  essere  adottati,  sono
          individuati le reti e gli  impianti,  ivi  compresi  quelli
          necessari  ad  assicurare  l'approvvigionamento  minimo   e
          l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e  i
          rapporti di rilevanza strategica per l'interesse  nazionale
          nei   settori   dell'energia,   dei   trasporti   e   delle
          comunicazioni, nonche' la tipologia di atti  od  operazioni
          all'interno di un medesimo gruppo ai quali non  si  applica
          la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui
          al primo periodo  sono  adottati  entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          e sono aggiornati almeno ogni tre anni. 
              1-bis. 
              1-ter. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale  e  con  i  Ministri
          competenti per settore, adottati anche in  deroga  all'art.
          17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  delle
          Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'  reso  entro
          trenta giorni, decorsi i quali i decreti  possono  comunque
          essere adottati, sono individuati, ai fini  della  verifica
          in ordine alla sussistenza di un pericolo per la  sicurezza
          e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla
          sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti  e
          alla continuita'  degli  approvvigionamenti,  i  beni  e  i
          rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale,
          ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di  cui
          all'art. 1, comma 1, e al comma 1  del  presente  articolo,
          nei settori di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento
          (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti  od  operazioni
          all'interno di un medesimo gruppo ai quali non  si  applica
          la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui
          al primo periodo  sono  adottati  entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          e sono aggiornati almeno ogni tre anni. 
              2. Qualsiasi delibera, atto o operazione,  adottato  da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
          titolarita', del controllo  o  della  disponibilita'  degli
          attivi medesimi o il cambiamento della  loro  destinazione,
          comprese le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di
          amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
          della societa',  il  trasferimento  all'estero  della  sede
          sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo  scioglimento
          della  societa',  la  modifica   di   clausole   statutarie
          eventualmente  adottate  ai  sensi  dell'art.  2351,  terzo
          comma,  del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai   sensi
          dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,  n.
          332, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio
          1994, n. 474, come da ultimo  modificato  dall'art.  3  del
          presente decreto, il trasferimento dell'azienda o  di  rami
          di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione
          degli stessi a titolo di  garanzia,  e'  notificato,  entro
          dieci giorni e comunque prima che vi sia  data  attuazione,
          alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  dalla  stessa
          impresa. Sono notificate nei medesimi termini  le  delibere
          dell'assemblea   o   degli   organi   di    amministrazione
          concernenti il trasferimento di  societa'  controllate  che
          detengono i predetti attivi. 
              2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato
          da  un'impresa  che  detiene  uno  o  piu'   degli   attivi
          individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
          modifiche  della  titolarita',  del   controllo   o   della
          disponibilita'  degli  attivi  medesimi  a  favore  di   un
          soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
          comprese le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di
          amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
          della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami  di
          essa in cui siano compresi detti  attivi  o  l'assegnazione
          degli stessi a titolo  di  garanzia,  il  trasferimento  di
          societa'  controllate  che  detengono  i  predetti  attivi,
          ovvero che abbia per effetto il  trasferimento  della  sede
          sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e'
          notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi  sia
          data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
          dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi
          termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai  sensi  del  comma  1-ter,  che  abbia  per  effetto  il
          cambiamento  della  loro  destinazione,  nonche'  qualsiasi
          delibera che abbia  ad  oggetto  la  modifica  dell'oggetto
          sociale, lo scioglimento della societa' o  la  modifica  di
          clausole  statutarie  eventualmente   adottate   ai   sensi
          dell'art. 2351,  terzo  comma,  del  codice  civile  ovvero
          introdotte ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge
          31 maggio 1994,  n.  332,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  1994,  n.  474,  come  da  ultimo
          modificato dall'art. 3 del presente decreto. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri adottato su conforme deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
          alle  Commissioni  parlamentari  competenti,  puo'   essere
          espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
          commi  2  e  2-bis,  che  diano  luogo  a  una   situazione
          eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale  ed
          europea di settore, di minaccia di  grave  pregiudizio  per
          gli  interessi  pubblici  relativi  alla  sicurezza  e   al
          funzionamento  delle  reti  e   degli   impianti   e   alla
          continuita' degli approvvigionamenti. 
              4. Con le notifiche di cui  ai  commi  2  e  2-bis,  e'
          fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
          atto  o  operazione  in  modo  da  consentire   l'eventuale
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei ministri ne' per
          la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
          dell'art. 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.  Entro
          quarantacinque giorni dalla  notifica,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri comunica l'eventuale  veto.  Qualora
          si renda necessario richiedere informazioni alla  societa',
          tale termine e'  sospeso,  per  una  sola  volta,  fino  al
          ricevimento delle informazioni  richieste,  che  sono  rese
          entro  il  termine  di  dieci  giorni.  Qualora  si   renda
          necessario  formulare  richieste  istruttorie  a   soggetti
          terzi, il predetto  termine  di  quarantacinque  giorni  e'
          sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          venti giorni. Le richieste di informazioni e  le  richieste
          istruttorie a soggetti  terzi  successive  alla  prima  non
          sospendono  i  termini.  In  caso  di  incompletezza  della
          notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto  dal
          presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o
          degli elementi che  la  integrano.  Fino  alla  notifica  e
          comunque fino al decorso dei termini previsti dal  presente
          comma e' sospesa l'efficacia della  delibera,  dell'atto  o
          dell'operazione rilevante. Decorsi i termini  previsti  dal
          presente comma  l'operazione  puo'  essere  effettuata.  Il
          potere di veto di cui al comma 3 e' espresso nella forma di
          imposizione  di  specifiche   prescrizioni   o   condizioni
          ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la  tutela
          degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le  delibere  o
          gli atti o le operazioni adottati o attuati  in  violazione
          del presente comma sono nulli.  Il  Governo  puo'  altresi'
          ingiungere alla societa'  e  all'eventuale  controparte  di
          ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
          che il fatto costituisca reato,  chiunque  non  osservi  le
          disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente  comma
          e' soggetto a una sanzione amministrativa  pecuniaria  fino
          al  doppio  del  valore  dell'operazione  e  comunque   non
          inferiore  all'uno  per  cento   del   fatturato   cumulato
          realizzato dalle imprese  coinvolte  nell'ultimo  esercizio
          per il quale sia stato approvato il bilancio. 
              5.  L'acquisto  a  qualsiasi  titolo  da  parte  di  un
          soggetto esterno all'Unione europea  di  partecipazioni  in
          societa'  che  detengono  gli   attivi   individuati   come
          strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
          comma   1-ter,   di   rilevanza   tale    da    determinare
          l'insediamento   stabile   dell'acquirente    in    ragione
          dell'assunzione  del  controllo  della  societa'   la   cui
          partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'art.
          2359 del codice civile e del testo unico di cui al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,   e'   notificato
          dall'acquirente entro  dieci  giorni  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  unitamente  ad  ogni  informazione
          utile   alla   descrizione   generale   del   progetto   di
          acquisizione,  dell'acquirente  e   del   suo   ambito   di
          operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si
          tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con  cui
          l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti  dall'art.
          122 del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,   o
          previsti dall'art. 2341-bis del codice civile. Salvo che il
          fatto costituisca reato e  ferme  restando  le  invalidita'
          previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi  di
          notifica di  cui  al  presente  comma  e'  soggetto  a  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  al  doppio  del
          valore dell'operazione e comunque non inferiore  all'1  per
          cento  del  fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese
          coinvolte nell'ultimo esercizio  per  il  quale  sia  stato
          approvato il bilancio. 
              5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli  1,  comma
          3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di  cui  ai  commi
          2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per  "soggetto  esterno
          all'Unione europea» si intende: 
                a) qualsiasi persona fisica o persona  giuridica  che
          non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede  legale
          o  dell'amministrazione  ovvero  il  centro  di   attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio  economico  europeo  o  che  non  sia  comunque  ivi
          stabilita; 
                b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la
          sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,
          e che risulti controllata, direttamente  o  indirettamente,
          da una persona fisica o da una  persona  giuridica  di  cui
          alla lettera a); 
                c) qualsiasi persona fisica o persona  giuridica  che
          abbia stabilito la residenza, la dimora abituale,  la  sede
          legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,
          qualora sussistano elementi che indichino un  comportamento
          elusivo rispetto all'applicazione della disciplina  di  cui
          al presente decreto. 
              6. Qualora l'acquisto di cui al comma  5  comporti  una
          minaccia di grave  pregiudizio  agli  interessi  essenziali
          dello Stato di cui al comma 3 ovvero  un  pericolo  per  la
          sicurezza o per  l'ordine  pubblico,  entro  quarantacinque
          giorni dalla notifica di  cui  al  medesimo  comma  5,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su conforme deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  da
          trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
          parlamentari  competenti,  l'efficacia  dell'acquisto  puo'
          essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente
          di impegni diretti  a  garantire  la  tutela  dei  predetti
          interessi.   Qualora   si   renda   necessario   richiedere
          informazioni all'acquirente, il termine  di  cui  al  primo
          periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine  di  dieci  giorni.  Qualora  si  renda  necessario
          formulare  richieste  istruttorie  a  soggetti  terzi,   il
          predetto termine di quarantacinque giorni e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di venti  giorni.
          Le richieste di informazioni e le richieste  istruttorie  a
          soggetti terzi  successive  alla  prima  non  sospendono  i
          termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non
          esercitati. In caso di  incompletezza  della  notifica,  il
          termine di  quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano. In casi eccezionali  di  rischio
          per la  tutela  dei  predetti  interessi,  non  eliminabili
          attraverso l'assunzione  degli  impegni  di  cui  al  primo
          periodo, il Governo puo' opporsi, sulla base  della  stessa
          procedura,   all'acquisto.   Fino    alla    notifica    e,
          successivamente,  fino   al   decorso   del   termine   per
          l'eventuale  esercizio  del   potere   di   opposizione   o
          imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli
          aventi contenuto diverso da  quello  patrimoniale  connessi
          alle azioni o quote  che  rappresentano  la  partecipazione
          rilevante  sono  sospesi.  Decorsi  i   predetti   termini,
          l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere  sia
          esercitato  nella   forma   dell'imposizione   di   impegni
          all'acquirente, in caso  di  inadempimento,  per  tutto  il
          periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i  diritti
          di voto o comunque i diritti aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni o quote, o comunque  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte, sono nulli.  L'acquirente  che  non  adempia  agli
          impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del valore dell'operazione, e  comunque  non
          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. In caso di esercizio del  potere  di  opposizione
          l'acquirente non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che
          rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra'  cedere
          le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di  mancata
          ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
          la  vendita  delle  suddette  azioni  o  quote  secondo  le
          procedure di cui all'art. 2359-ter del  codice  civile.  Le
          deliberazioni assembleari  eventualmente  adottate  con  il
          voto determinante di tali azioni o quote  sono  nulle.  Per
          determinare se un investimento estero possa incidere  sulla
          sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile  prendere  in
          considerazione le seguenti circostanze: 
                a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente
          controllato   dall'amministrazione    pubblica,    compresi
          organismi  statali  o  forze  armate,  di  un   Paese   non
          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
          proprietario o finanziamenti consistenti; 
                b) che  l'acquirente  sia  gia'  stato  coinvolto  in
          attivita'  che  incidono  sulla  sicurezza  o   sull'ordine
          pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; 
                c) che vi  sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente
          intraprenda attivita' illegali o criminali. 
              7. I poteri speciali di cui ai  commi  precedenti  sono
          esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
          non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
          riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri: 
                a) l'esistenza, tenuto conto  anche  delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati; 
                b)  l'idoneita'  dell'assetto  risultante   dall'atto
          giuridico  o  dall'operazione,  tenuto  conto  anche  delle
          modalita'  di  finanziamento  dell'acquisizione   e   della
          capacita' economica, finanziaria, tecnica  e  organizzativa
          dell'acquirente, a garantire: 
                  1)   la   sicurezza   e   la   continuita'    degli
          approvvigionamenti; 
                  2) il mantenimento, la sicurezza  e  l'operativita'
          delle reti e degli impianti; 
                b-bis) per  le  operazioni  di  cui  al  comma  5  e'
          valutata, oltre alla minaccia  di  grave  pregiudizio  agli
          interessi di cui al comma  3,  anche  il  pericolo  per  la
          sicurezza o per l'ordine pubblico. 
              8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
          individuate con i decreti di cui al comma 1 si  riferiscono
          a societa' partecipate, direttamente o indirettamente,  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, il  Consiglio  dei
          ministri  delibera,  ai  fini  dell'esercizio  dei   poteri
          speciali di cui ai commi 3 e 6, su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello
          sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza.  Le
          notifiche di  cui  ai  commi  2  e  5  sono  immediatamente
          trasmesse dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  al
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              8-bis.  Nei  casi  di  violazione  degli  obblighi   di
          notifica di cui al  presente  articolo,  anche  in  assenza
          della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento  ai
          fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali.  A  tale
          scopo,  trovano  applicazione  i   termini   e   le   norme
          procedurali previsti dal  presente  articolo,  nonche'  dal
          regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque
          giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione  del
          procedimento di accertamento della violazione  dell'obbligo
          di notifica. 
              9. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, sentite le Autorita'  indipendenti  di  settore,
          ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione  del
          presente articolo, anche con riferimento alla  definizione,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  delle  modalita'
          organizzative   per   lo   svolgimento   delle    attivita'
          propedeutiche all'esercizio dei  poteri  speciali  previsti
          dal  presente  articolo.  Il   parere   sullo   schema   di
          regolamento e' espresso entro il termine  di  venti  giorni
          dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
          termine, il  regolamento  puo'  essere  comunque  adottato.
          Qualora i pareri espressi  dalle  Commissioni  parlamentari
          competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove  non
          intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere  lo
          schema  di   regolamento,   indicandone   le   ragioni   in
          un'apposita   relazione.   I   pareri   definitivi    delle
          Commissioni competenti sono espressi entro  il  termine  di
          venti giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  tale
          termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti,  di  cui
          ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero  dell'economia
          e delle  finanze  per  le  societa'  da  esso  partecipate,
          ovvero, per le altre societa', al Ministero dello  sviluppo
          economico  o  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.». 
              - Il regolamento 2019/452/UE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un  quadro
          per  il  controllo  degli   investimenti   esteri   diretti
          nell'Unione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 marzo 2019, n.
          L 79 I. 
              - Il regolamento n. 347/2013 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli  orientamenti  per
          le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga  la
          decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE)
          n. 713/2009, (CE)  n.  714/2009  e  (CE)  n.  715/2009,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115. 
              - Il regolamento n. 1315/2013 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre  2013,  sugli  orientamenti
          dell'Unione per lo sviluppo  della  rete  transeuropea  dei
          trasporti e che abroga  la  decisione  n.  661/2010/UE,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 348. 
              - Il regolamento n. 283/2014 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli  orientamenti  per
          le reti transeuropee  nel  settore  dell'infrastruttura  di
          telecomunicazioni e che abroga la decisione n.  1336/97/CE,
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 marzo 2014, n. L 86. 
              - La direttiva n. 2012/34/UE, del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 21 novembre  2012,  che  istituisce  uno
          spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), e' pubblicata
          nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 34. 
              - La direttiva 96/67/CE del Consiglio, del  15  ottobre
          1996,  relativa  all'accesso  al  mercato  dei  servizi  di
          assistenza a terra  negli  aeroporti  della  Comunita',  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 25 ottobre 1996, n. L 272. 
              - La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni  per
          il mercato interno dell'energia elettrica e che  abroga  la
          direttiva  2003/54/CE,  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  14
          agosto 2009, n. L 211. 
              - La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni  per
          il mercato  interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la
          direttiva  2003/55/CE,  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  14
          agosto 2009, n. L 211. 
              - La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti
          di comunicazione elettronica e alle  risorse  correlate,  e
          all'interconnessione delle medesime,  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. 
              - La direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa  alle  autorizzazioni
          per le reti e i servizi di  comunicazione  elettronica,  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. 
              - La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 7  marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro
          normativo comune per le reti ed i servizi di  comunicazione
          elettronica, e' pubblicata nella G.U.C.E. 24  aprile  2002,
          n. L 108. 
              - La direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 25 novembre  2009,  recante  modifica  delle
          direttive 2002/21/CE che  istituisce  un  quadro  normativo
          comune  per  le  reti  ed  i   servizi   di   comunicazione
          elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle  reti  di
          comunicazione  elettronica  e  alle  risorse  correlate,  e
          all'interconnessione delle medesime e  2002/20/CE  relativa
          alle  autorizzazioni  per  le   reti   e   i   servizi   di
          comunicazione elettronica, e' pubblicata nella G.U.U.E.  18
          dicembre 2009, n. L 337. 
              - La direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  7  marzo  2002,   relativa   al   servizio
          universale e ai diritti degli utenti in materia di  reti  e
          di servizi  di  comunicazione  elettronica,  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. 
              - La direttiva 2002/58/CE, del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento  dei
          dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
          delle  comunicazioni  elettroniche,  e'  pubblicata   nella
          G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. L 201. 
              - La direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 25 novembre  2009,  recante  modifica  della
          direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale  e  ai
          diritti degli utenti in materia di reti  e  di  servizi  di
          comunicazione  elettronica,  della   direttiva   2002/58/CE
          relativa al trattamento dei dati personali  e  alla  tutela
          della  vita  privata  nel   settore   delle   comunicazioni
          elettroniche e del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  sulla
          cooperazione  tra  le  autorita'   nazionali   responsabili
          dell'esecuzione della normativa a tutela  dei  consumatori,
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n. L 337. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112
          (Attuazione  della  direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  novembre  2012,   che
          istituisce  uno  spazio  ferroviario  europeo  unico),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170  del  24  luglio
          2015. 
              -  Il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.   93
          (Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione delle direttive 2003/54/CE  e  2003/55/CE),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148  del  28  giugno
          2011, Supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
          delle  comunicazioni  elettroniche),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  214   del   15   settembre   2003,
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la  direttiva  95/46/CE),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29  luglio  2003,  n.  174,  Supplemento
          ordinario. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000: 
              «Art. 9 (Definizione di rete nazionale di gasdotti e di
          rete di trasporto regionale). -  1.  Si  intende  per  rete
          nazionale di  gasdotti,  anche  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 29, comma 2, lettera g), del decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112,  la  rete  costituita  dai  gasdotti
          ricadenti  in  mare,  dai  gasdotti  di   importazione   ed
          esportazione e relative linee collegate necessarie al  loro
          funzionamento, dai gasdotti  interregionali,  dai  gasdotti
          collegati agli stoccaggi, nonche' dai  gasdotti  funzionali
          direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas.
          La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi  accessori
          connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e
          l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato,   che   provvede    altresi'    al    suo
          aggiornamento con cadenza annuale ovvero  su  richiesta  di
          un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per  le  reti
          di trasporto non comprese nella rete nazionale di  gasdotti
          l'applicazione degli articoli 30  e  31  e'  di  competenza
          regionale. 
              1-bis. Possono essere classificati  come  reti  facenti
          parte della Rete  di  Trasporto  regionale,  le  reti  o  i
          gasdotti di nuova  realizzazione  o  quelli  esistenti  che
          soddisfano i requisiti stabiliti con decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              1-ter. I clienti  finali  diversi  dai  clienti  civili
          hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto  a  una
          rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con  decreto
          del Ministero dello sviluppo economico.». 
              -  Il  decreto  legislativo  13  gennaio  1999,  n.  18
          (Attuazione della direttiva  96/67/CE  relativa  al  libero
          accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra  negli
          aeroporti della Comunita'), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, Supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105
          («Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
          nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
          nei settori  di  rilevanza  strategica»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019,  e'  stato
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  272
          del 20 novembre 2019. 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art.  4-bis  del
          citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: 
              «Art.  4-bis  (Modifiche  alla  disciplina  dei  poteri
          speciali nei settori di rilevanza strategica). - (Omissis). 
              4. Fino alla data di entrata in vigore dei  decreti  di
          cui ai commi 1 e 1-ter dell'art.  2  del  decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti  dal  presente
          articolo,  continuano  ad  avere  efficacia  i  regolamenti
          adottati in attuazione delle  norme  previgenti  modificate
          dal presente articolo.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  25  marzo
          2014, n. 85 (Regolamento per l'individuazione degli  attivi
          di  rilevanza  strategica  nei  settori  dell'energia,  dei
          trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'art. 2, comma
          1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge  15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio 2012, n. 56, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 9 del decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164, si veda nelle note alle premesse.