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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 settembre 2020, n. 168

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare. (20G00189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2020
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vigente al 20/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-12-2020
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante l'ordinamento  della
professione di tecnologo alimentare; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
attuazione della direttiva 2005/3  6/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
  Visto, in particolare, l'articolo  24  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, secondo il quale, con riferimento all'articolo
5,  comma  1,  con  provvedimento  dell'Autorita'   competente   sono
definite, con riferimento  alle  singole  professioni,  le  procedure
necessarie   per   assicurare   lo   svolgimento,   la   conclusione,
l'esecuzione la valutazione delle misure di cui agli  articoli  23  e
11; 
  Visti, inoltre, l'articolo 11 del decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, che, in regime di libera  prestazione  di  servizi,  in
caso di differenze sostanziali tra le  qualifiche  professionali  del
prestatore e la formazione richiesta  dalle  norme  nazionali,  nella
misura in cui tale differenza  sia  tale  da  nuocere  alla  pubblica
sicurezza o alla sanita' pubblica, prevede che  il  prestatore  possa
colmare tali differenze attraverso il superamento  di  una  specifica
prova attitudinale e gli articoli 22 e  23  del  citato  decreto,  in
materia di prova attitudinale o tirocinio di adattamento; 
  Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Visto il decreto legislativo del 28 gennaio 2016,  n.  15,  che  ha
dato attuazione alla direttiva 2013/55/UE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,  relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali  e  del  regolamento
(UE)  n.  1024/2012,  relativo   alla   cooperazione   amministrativa
attraverso  il  sistema   di   informazione   del   mercato   interno
(«Regolamento IMI»): 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2019; 
  Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento delle politiche europee in data 26 settembre 2019; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n.  400  del  1988,  in
data 7 luglio 2020; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce la  disciplina  delle  misure
compensative  per  l'esercizio   della   professione   di   tecnologo
alimentare ai sensi degli articoli 5, 11, 22, 23  e  24  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,   n.   400,   recante   Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. - 4-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24
          del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,  recante
          Attuazione   della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, S.O.: 
                «Art. 5 (Autorita' competente).  -  1.  Ai  fini  del
          riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
          e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere  le
          dichiarazioni e a prendere le decisioni: 
                  a) la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Ufficio per lo sport, per tutte le attivita' che riguardano
          il  settore  sportivo  e  per  quelle  esercitate  con   la
          qualifica  di  professionista  sportivo,  ad  accezione  di
          quelle di cui  alla  lettera  l-septies),  nonche'  per  le
          professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6; 
                  b); 
                  c) il Ministero titolare  della  vigilanza  per  le
          professioni  che  necessitano,  per  il   loro   esercizio,
          dell'iscrizione  in  Ordini,  Collegi,  albi,  registri   o
          elenchi, fatto salvo quanto  previsto  alle  lettere  f)  e
          l-sexies); 
                  d) la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica,  per  le  professioni
          svolte in regime di lavoro subordinato presso  la  pubblica
          amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e),  f)
          e g); 
                  e) il Ministero della salute,  per  le  professioni
          sanitarie; 
                  f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca,  per  i  docenti  di  scuole  dell'infanzia,
          primaria, secondaria di primo grado e secondaria  superiore
          e per il personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          della scuola nonche' per il personale ricercatore e per  le
          professioni  di  architetto,  pianificatore   territoriale,
          paesaggista,  conservatore  dei  beni   architettonici   ed
          ambientali, architetto junior e pianificatore junior; 
                  g); 
                  h) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  per  ogni  altro   caso   relativamente   a
          professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
          possesso di qualifiche professionali di  cui  all'art.  19,
          comma 1, lettere d)  ed  e),  salvo  quanto  previsto  alla
          lettera c); 
                  i)  il  Ministero  dei  beni  e   delle   attivita'
          culturali e del  turismo  per  le  attivita'  afferenti  al
          settore  del  restauro  e  della  manutenzione   dei   beni
          culturali, secondo quanto previsto  dai  commi  7,  8  e  9
          dell'articolo 29 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, e successive modificazioni nonche' per le  attivita'
          che riguardano il settore turistico; 
                  l)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che
          possono essere esercitate solo da chi  e'  in  possesso  di
          qualifiche professionali  di  cui  all'art.  19,  comma  1,
          lettere  a),  b)  e  c)  nonche'  per  la  professione   di
          consulente del lavoro, per le  professioni  afferenti  alla
          conduzione di impianti termici e di generatori di vapore; 
                  l-bis) il Ministero dello sviluppo  economico,  per
          la professione di consulente in  proprieta'  industriale  e
          per quella di agente immobiliare; 
                  l-ter)  il  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali per le  professioni  di  allenatore,
          fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore  di
          carcasse suine e classificatore di carcasse bovine; 
                  l-quater) il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, per le professioni di insegnante di  autoscuola,
          istruttore di autoscuola e assistente bagnante; 
                  l-quinquies)  il  Ministero  dell'interno,  per  le
          professioni afferenti all'area dei servizi di  controllo  e
          della   sicurezza,   nonche'   per   le   professioni    di
          investigatore   privato,   titolare    di    istituto    di
          investigazioni private, addetto ai servizi  di  accoglienza
          in ambito sportivo; 
                  l-sexies) l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,
          per la professione di spedizioniere doganale/doganalista; 
                  l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano,
          per le  professioni  di  maestro  di  scherma,  allenatore,
          preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
          sportivo e ufficiale di gara; 
                  m) le regioni a  statuto  speciale  e  le  Province
          autonome di Trento e di Bolzano per le professioni  per  le
          quali  sussiste  competenza   esclusiva,   ai   sensi   dei
          rispettivi statuti. 
                2. Per le attivita' di cui al titolo III,  capo  III,
          le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          individuano l'autorita'  competente  a  pronunciarsi  sulle
          domande di riconoscimento presentate dai beneficiari. 
                2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2,
          ciascuna per le professioni  di  propria  competenza,  sono
          altresi' autorita' competenti responsabili  della  gestione
          delle domande di tessera professionale europea di cui  agli
          articoli 5-ter e seguenti.  Per  la  professione  di  guida
          alpina,  l'Ufficio  per  lo  sport  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri e',  inoltre,  autorita'  competente
          incaricata  dell'assegnazione  delle  domande  di   tessera
          professionale  europea  qualora  vi  siano  piu'  autorita'
          regionali competenti, cosi' come previsto dall'art.  2  del
          regolamento  di   esecuzione   (UE)   n.   983/2015   della
          Commissione del 24 giugno 2015. 
                3. Fino all'individuazione di cui al comma  2,  sulle
          domande di riconoscimento provvedono: 
                  a) la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Ufficio per lo sport, per le attivita' di cui  all'allegato
          IV, Lista  III,  punto  4),  limitatamente  alle  attivita'
          afferenti al settore sportivo; 
                  b); 
                  c) il Ministero dello  sviluppo  economico  per  le
          attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
          III e non comprese nelle lettere d), e) ed f); 
                  d)  il  Ministero  dei  beni  e   delle   attivita'
          culturali  e  del  turismo,  per  le   attivita'   di   cui
          all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere
          c), d), e) ed f); 
                  e)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III,
          punto 4), classe ex 851 e 855; 
                  f) il Ministero dei trasporti per le  attivita'  di
          cui all'allegato IV, Lista II  e  Lista  III,  nelle  parti
          afferenti ad attivita' di trasporto.». 
                «Art. 11 (Verifica preliminare). - 1. Nel caso  delle
          professioni regolamentate aventi ripercussioni  in  materia
          di pubblica  sicurezza  o  di  sanita'  pubblica,  che  non
          beneficiano del riconoscimento ai  sensi  del  titolo  III,
          capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione  di
          servizi le Autorita' di cui all'art. 5 possono procedere ad
          una verifica delle qualifiche professionali del  prestatore
          prima della prima prestazione di servizi. 
                2.  La   verifica   preliminare   e'   esclusivamente
          finalizzata ad evitare danni  gravi  per  la  salute  o  la
          sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza  di
          qualifica professionale del prestatore. 
                3. Entro un mese dalla ricezione della  dichiarazione
          e dei  documenti  che  la  corredano,  l'autorita'  di  cui
          all'art. 5 informa il prestatore che  non  sono  necessarie
          verifiche  preliminari,   ovvero   comunica   l'esito   del
          controllo ovvero, in  caso  di  difficolta'  che  causi  un
          ritardo, il motivo del ritardo e la  data  entro  la  quale
          sara' adottata la decisione definitiva, che  in  ogni  caso
          dovra'  essere  adottata  entro   il   secondo   mese   dal
          ricevimento della documentazione completa. 
                4.  In  caso  di  differenze   sostanziali   tra   le
          qualifiche professionali del  prestatore  e  la  formazione
          richiesta dalle norme nazionali, nella misura in  cui  tale
          differenza sia tale da nuocere alla  pubblica  sicurezza  o
          alla  sanita'  pubblica  e  non  possa  essere   compensata
          dall'esperienza   professionale   del   prestatore   o   da
          conoscenze,  abilita'  e  competenze  acquisite  attraverso
          l'apprendimento permanente, formalmente convalidate  a  tal
          fine da un organismo competente, il prestatore puo' colmare
          tali differenze attraverso il superamento di una  specifica
          prova attitudinale, con  oneri  a  carico  dell'interessato
          secondo quanto previsto dall'art.  25.  La  prestazione  di
          servizi  deve  poter  essere  effettuata  entro   il   mese
          successivo alla  decisione  adottata  in  applicazione  del
          comma 3. 
                5.   In   mancanza   di   determinazioni   da   parte
          dell'autorita' competente  entro  il  termine  fissato  nei
          commi precedenti, la prestazione  di  servizi  puo'  essere
          effettuata.». 
                «Art.   22   (Misure   compensative).   -    1.    Il
          riconoscimento  di  cui  al  presente  capo   puo'   essere
          subordinato al compimento di un  tirocinio  di  adattamento
          non superiore a tre anni o di  una  prova  attitudinale,  a
          scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: 
                  a); 
                  b)  se  la  formazione  ricevuta  riguarda  materie
          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di
          formazione richiesto in Italia; 
                  c) se la professione regolamentata  include  una  o
          piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti  nella
          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
          richiedente, e se la formazione richiesta  dalla  normativa
          nazionale  riguarda  materie  sostanzialmente  diverse   da
          quelle  dell'attestato  di  competenza  o  del  titolo   di
          formazione in possesso del richiedente. 
                2. Nei casi di cui al  comma  1  per  l'accesso  alle
          professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
          e  perito  commerciale,  consulente   per   la   proprieta'
          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore
          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di
          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale. 
                3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
          all'art.  5,  sentita  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri - Dipartimento  per  le  politiche  europee,  sono
          individuate altre professioni per le quali  la  prestazione
          di consulenza o assistenza in materia di diritto  nazionale
          costituisce   un    elemento    essenziale    e    costante
          dell'attivita'. 
                4. In deroga al principio enunciato al comma  1,  che
          lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
          al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui all'art.
          5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova
          attitudinale o di un tirocinio di adattamento: 
                  a) nei casi in cui si applica l'art. 18,  comma  1,
          lettere  b)  e  c),  l'art.  18,  comma  1,   lettera   d),
          limitatamente ai medici  e  agli  odontoiatri,  l'art.  18,
          comma  1,  lettera  f),  qualora  il  migrante  chieda   il
          riconoscimento per attivita'  professionali  esercitate  da
          infermieri  professionali  e  per  attivita'  professionali
          esercitate  da  infermieri  specializzati  in  possesso  di
          titoli  di  formazione  specialistica,   che   seguono   la
          formazione  che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2, o l'art. 18, comma 1,  lettera
          g); 
                  b) nei casi in cui si applica l'art. 18,  comma  1,
          lettera  a),  limitatamente  alle  attivita'  esercitate  a
          titolo autonomo o con funzioni direttive  in  una  societa'
          per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza  e
          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali; 
                  c) se e' richiesto dal titolare  di  una  qualifica
          professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),  nei
          casi in cui la qualifica professionale nazionale  richiesta
          e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettera c); 
                  d)  se  e'  richiesto  dal  titolare  di  qualifica
          professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera b),  nei
          casi in cui la qualifica professionale nazionale  richiesta
          e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettere d) o
          e). 
                4-bis. 
                4-ter.  Nel  caso  del  titolare  di  una   qualifica
          professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),  che
          abbia presentato domanda di  riconoscimento  delle  proprie
          qualifiche professionali,  se  la  qualifica  professionale
          nazionale richiesta e' classificata a norma  dell'art.  19,
          comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'art.
          5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una
          prova attitudinale. 
                5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere  b)
          e c), per "materie sostanzialmente  diverse"  si  intendono
          materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
          professione regolamentata e che  in  termini  di  durata  o
          contenuto  sono  molto  diverse  rispetto  alla  formazione
          ricevuta dal migrante. 
                6. L'applicazione  dei  commi  1  e  4  comporta  una
          successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
          attestata dal  richiedente  al  fine  di  stabilire  se  le
          conoscenze,  le  abilita'  e  le   competenze   formalmente
          convalidate  a  tal  fine  da  un   organismo   competente,
          acquisite  nel  corso  di  detta  esperienza  professionale
          ovvero  mediante  apprendimento  permanente  in  uno  Stato
          membro o in un Paese terzo possano  colmare  la  differenza
          sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 
                7.  Con   provvedimento   dell'autorita'   competente
          interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
          i Ministri competenti per materia, osservata  la  procedura
          comunitaria di preventiva comunicazione  agli  altri  Stati
          membri   e    alla    Commissione    contenente    adeguata
          giustificazione della deroga,  possono  essere  individuati
          altri casi per i quali  in  applicazione  del  comma  1  e'
          richiesta la prova attitudinale. 
                8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
          mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
          la  stessa  nel  detto  termine  non  chiede  di  astenersi
          dall'adottare la deroga. 
                8-bis.  La  decisione  di  imporre  un  tirocinio  di
          adattamento  o  una  prova  attitudinale   e'   debitamente
          motivata. In particolare al richiedente sono comunicate  le
          seguenti informazioni: 
                  a) il livello di qualifica professionale  richiesto
          dalla  normativa  nazionale  e  il  livello  di   qualifica
          professionale   detenuto   dal   richiedente   secondo   la
          classificazione stabilita dall'art. 19; 
                  b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
          ragioni  per  cui  tali  differenze  non   possono   essere
          compensate  dalle  conoscenze,  dalle  abilita'   e   dalle
          competenze    acquisite    nel    corso     dell'esperienza
          professionale  ovvero  mediante  apprendimento   permanente
          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo
          competente. 
                8-ter.  Al  richiedente   dovra'   essere   data   la
          possibilita' di svolgere la prova attitudinale  di  cui  al
          comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di  imporre
          tale prova al richiedente.». 
                «Art.  23   (Tirocinio   di   adattamento   e   prova
          attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'art. 22, la  durata
          e le materie oggetto del tirocinio di adattamento  e  della
          prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente
          a seguito della Conferenza di servizi di cui  all'art.  16,
          se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole  il
          tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
          benefici sociali di cui gode il tirocinante sono  stabiliti
          dalla   normativa   vigente,   conformemente   al   diritto
          comunitario applicabile. 
                2. La prova attitudinale si  articola  in  una  prova
          scritta o pratica e orale o in una prova orale  sulla  base
          dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
          In caso di esito sfavorevole  o  di  mancata  presentazione
          dell'interessato senza  valida  giustificazione,  la  prova
          attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 
                2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e  2  le  autorita'
          competenti di cui all'art. 5 possono stabilire il numero di
          ripetizioni cui ha diritto il  richiedente,  tenendo  conto
          della prassi seguita per  ciascuna  professione  a  livello
          nazionale   e   nel   rispetto   del   principio   di   non
          discriminazione. 
                3. Ai fini  della  prova  attitudinale  le  autorita'
          competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco  delle
          materie che, in base ad  un  confronto  tra  la  formazione
          richiesta sul territorio nazionale e quella  posseduta  dal
          richiedente, non sono contemplate dai titoli di  formazione
          del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra
          quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e'  una
          condizione essenziale per poter esercitare  la  professione
          sul territorio dello Stato. Lo status del  richiedente  che
          desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale  e'
          stabilito dalla normativa vigente.». 
                «Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). - 1.
          Con riferimento all'art.  5,  comma  1,  con  provvedimento
          dell'Autorita' competente, sono definite,  con  riferimento
          alle  singole  professioni,  le  procedure  necessarie  per
          assicurare lo svolgimento, la conclusione,  l'esecuzione  e
          la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo degli articoli 5, 11, 22, 23  e  24  del
          citato decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,  vedi
          nelle note alle premesse.